Per i pannelli fotovoltaici in abitazioni private ci vuole la partita IVA

Dario Di Maria 25/03/13
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Già in un nostro precedente articolo, sulla base della risoluzione n.84/E del 10 agosto 2012 dell’Agenzia delle Entrate, avevamo sottolineato che, cambiando un precedente orientamento espresso con la circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che costituisce attività commerciale la produzione di energia derivata da impianti di potenza fino a 20 kw non posti a servizio dell’abitazione o della sede dell’ente quando l’energia prodotta viene ceduta totalmente o parzialmente alla rete.

Quindi tra i condomini si configura una società di fatto, che esercita un’attività commerciale e come tale soggetta alle norme sull’IVA. Analoga contestazione aveva fatto l’Amministrazione Finanziaria dell’Austria ad un privato, chiedendogli di versare l’IVA che avrebbe dovuto riscuotere dalla cessione dell’energia elettrica mediante il sistema di “scambio sul posto”.

Il Sig. Fuchs, presentando ricorso, ha allora chiesto la detrazione a monte dell’IVA versata per l’impianto fotovoltaico. La Commissione Tributaria gli ha dato ragione e ha accertato un credito d’imposta di EUR 6 309,29 a suo favore; tale importo è stato calcolato compensando l’imposta a monte di EUR 6 394,63 sul costo dell’impianto con l’imposta a valle di EUR 85,34 su tutta l’energia elettrica da esso prodotta.

L’Amministrazione Finanziaria ha presentato ricorso, e il Giudice adito ha chiesto il pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, in particolare se la fornitura di energia elettrica alla rete elettrica generale da parte di un privato costituisca un’«attività economica» ai fini dell’IVA. L‘Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia Europea, nelle conclusioni presentate il 7 marzo 2013 nella Causa C-219/12, ha concluso affermando che la gestione di un impianto fotovoltaico collegato in rete e realizzato sopra o accanto a una casa di proprietà utilizzata a fini abitativi privati, integra un’attività economica ai sensi della direttiva IVA, a condizione che l’energia elettrica prodotta dall’impianto sia fornita alla rete a titolo oneroso. In tali circostanze, l’imposta pagata a monte sull’acquisto dell’impianto può essere detratta dall’imposta a valle gravante sulla fornitura di energia elettrica alla rete.

Se la Corte di Giustizia Europea dovesse accettare tale impostazione, si potrebbe configurare un dovere di riscuotere l’IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate, a cui, però, potrebbero rispondere i privati con la richiesta di rimborso dell’IVA versata a monte per l’acquisto dell’impianto.

 

Dario Di Maria

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