La legge n. 190/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, di fresca pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, si applica a tutte le Pubbliche amministrazioni di cui all’art.1, comma 2, del d. lgs. 165/2011, ivi compresi, quindi, enti locali, nonché enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo.
Inoltre, per gli enti territoriali occorreranno specifiche intese da raggiungere in Conferenza unificata entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge stessa, al fine di definirne materialmente le modalità applicative.
Esaminiamo nel dettaglio le singole novità introdotte dalla legge:
– Piano anti-corruzione.
Si tratta di un piano triennale di prevenzione della corruzione stilato, sul triennio 2013-2015, dall’organo di indirizzo politico di ciascuna PA. Detto piano deve essere redatto, entro il 31 gennaio di ogni anno e deve contenere al suo interno la valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio corruzione e l’indicazione degli interventi organizzativi da mettere in atto per prevenire il medesimo rischio.
Il piano deve essere conforme alle linee guida contenute nel piano nazionale anti-corruzione approvato dalla Commissione nazionale per la valutazione, l’integrità e la trasparenza della pubblica amministrazione (Civit).
– Responsabile anti-corruzione.
Negli enti locali tale figura coinciderà, di norma e salva diversa e motivata determinazione degli organi di indirizzo politico, con quella del segretario comunale.
Egli, oltre a predisporre il piano triennale , ne verificherà l’effettiva attuazione, prestando maggiore attenzione alla selezione e alla formazione del personale destinato a operare nei diversi settori particolarmente esposti al rischio corruzione, assicurando fra l’altro l’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici.
Ad essere informate del piano triennale, sono le regioni di riferimento ed il dipartimento di funzione pubblica, che svolgeranno una funzione di sinergia e di controllo affinché l’ente si adoperi per il raggiungimento dei propri obiettivi contro il dilagare della corruzione.
– Codice di comportamento dei dipendenti
Gli enti locali dovranno munirsi di un codice comportamentale adottato previo parere dell’organismo interno di valutazione (Oiv), sulla base dei criteri, delle linee guida e dei modelli predisposti dalla Civit ed una copia andrà consegnata ai dipendenti all’atto dell’assunzione, con obbligo di sottoscrizione.
Questo codice integrerà e specificherà quello generale che dovrà essere definito a livello nazionale.
Un aspetto fondamentale della prevenzione dai fenomeni corruttivi è rappresentato, quindi, dalla formazione del personale, in particolare per quello preposto all’esercizio di mansioni in settori c.d. più “sensibili”.
Tra questi settori a rischio figura quello degli appalti e dei bandi di gara pubblici.
A monitorare il corretto svolgimento del lavoro d’ufficio sarà, anche in tal caso, il segretario o il responsabile nominato.
– Trasparenza e pubblicità
Requisiti da garantire sia al momento dei conferimenti degli incarichi discrezionali sia sui tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Nella prima circostanza, ciò avviene mediante l’inserimento di questi soggetti all’interno di un elenco messo a disposizione delle autorità di controllo, allo scopo di verificarne l’imparzialità, soprattutto nel casi di persone esterne all’ente ed individuate senza una procedura concorsuale classica.
Nella seconda situazione, invece, gli obblighi di trasparenza e pubblicità vanno rafforzati con riguardo agli esiti delle verifiche periodiche sul rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.
Il rispetto dei tempi prefissati per l’espletamento di un’opera o lo svolgimento di un servizio dovrà fungere da strumento per valutare la possibilità di ingerenza o di collusione a scopo corruttivo.
Le novità in materia di lotta alla corruzione, tuttavia, non terminano qui. La legge, infatti, ha delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo “per la disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti” ed uno per disciplinare in modo organico gli adempimenti pubblicitari a carico della pubblica amministrazione.
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