Attraverso il cumulo (o ricongiungimento) gratuito dei contributi versati presso Casse previdenziali diverse i lavoratori possono andare in pensione (di vecchiaia o anticipata). Dal 2017 questa misura è stato estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti per unire i contributi maturati presso le diverse gestioni, se è stato raggiunto il diritto alla pensione in una delle casse previdenziali, e se la pensione decorre a partire dal 1° febbraio 2017.
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Requisiti per la pensione di vecchiaia
L’Inps chiarisce che per accedere alla pensione di vecchiaia in cumulo sono necessari 66 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione. La pensione, sia di vecchiaia sia anticipata, non potrà avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.
Per i lavoratori con pensione contributiva pura il primo importo pensionistico non dovrà essere minore di 1,5 volte rispetto all’assegno sociale. In alternativa potranno andare in pensione a 70 anni e 7 mesi di età e almeno 5 anni di contributi effettivi (non considerando la figurativa e l’importo pensionistico)
Per la pensione anticipata saranno necessari 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini.
Con il regime di pro quota sarà necessario calcolare i periodi di iscrizione maturati in ogni gestione secondo le regole di ciascun ordinamento e delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Con questa circolare Inps si sblocca la possibilità per i lavoratori di utilizzare subito il cumulo per il diritto alla pensione, ma con un pagamento differenziato dell’importo dell’assegno: una prima parte versata dall’Inps e una seconda da parte delle Casse previdenziali. E proprio in questa seconda tranche saranno erogate le maggiorazioni sociali come la 14esima mensilità e l’integrazione al minimo.
L’ente previdenziale precisa che :
- nei casi in cui i regolamenti delle Casse private prevedano requisiti minimi per la
pensione di vecchiaia in cumulo diversi e più elevati rispetto a quelli di cui
all’articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, i periodi contributivi
non coincidenti presso gli Enti di previdenza privati sono comunque
validi ai fini della maturazione del diritto alla pensione; - ciascun Ente procederà alla liquidazione della propria quota di pensione solo
al momento dell’effettiva maturazione di tutti i requisiti previsti dal
proprio ordinamento; - sebbene l’erogazione della pensione, in virtù di requisiti di vecchiaia diversi,
possa avvenire in diverse tranche, la pensione in regime di cumulo costituisce
un’unica pensione e pertanto gli istituti giuridici connessi al trattamento
pensionistico (quali la perequazione automatica, l’integrazione al trattamento
minimo, la c.d. quattordicesima, la maggiorazione sociale) vengono liquidati con
riferimento al trattamento unico complessivamente considerato.
Leggi anche Pensioni, il cumulo gratuito non parte. Come fare domanda.
Nel 2017 dovrebbero essere circa 7000 i contribuenti interessati, nel 2018 addirittura 15mila.
Ricordiamo che la domanda va presentata all’ultimo ente previdenziale al quale si sono versati i contributi, ma la pensione viene erogata dall’Inps che poi chiede le quote alle altre gestioni.
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