Pensioni nella scuola: domande entro ottobre per uscire dal 2025. Le date limite

Paolo Ballanti 04/10/24
Scarica PDF Stampa

Il Decreto del Ministro dell’istruzione e del merito del 25 settembre 2024 numero 188 ha fissato i termini per la presentazione delle domande di pensionamento da parte del personale della scuola, con effetti dal 1° settembre 2025.

Il D.M. individua, all’articolo 1, la scadenza del 21 ottobre 2024, ovvero del 28 febbraio 2025 limitatamente ai dirigenti scolastici, per la trasmissione, da parte del personale a tempo indeterminato docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola, delle domande di cessazione per raggiungimento del massimo di servizio, di dimissioni volontarie, nonché di trattenimento in servizio per il raggiungimento del minimo contributivo.

La scadenza del 21 ottobre 2024 vale altresì ai fini dell’invio delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da full-time a part-time da parte del personale che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione.
Le indicazioni operative per l’attuazione del D.M. in parola sono state fornite con apposita Circolare Ministeriale 150796 del 25 settembre , condivisa con l’Inps.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Indice

Cessazioni dei dirigenti scolastici: domande entro il 28 febbraio 2025

I dirigenti scolastici possono presentare domanda di cessazione dal servizio dal 27 settembre 2024 ed entro il termine del 28 febbraio 2025.
Le istanze trasmesse oltre la scadenza non potranno beneficiare delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.

Chi invece vuole entrare nella Scuola e si era scritto al Concorso dirigenti scolastici 2023, può visionare qui il calendario della prova scritta

Cessazioni di docenti, personale educativo e ATA: domande entro il 21 ottobre 2024

Il Decreto ministeriale del 25 settembre 2024 numero 188 fissa al 21 ottobre 2024 il termine finale per la presentazione, da parte di tutto il personale del comparto scuola, delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio o delle istanze di permanenza in servizio, ai sensi della Legge numero 208/2015 articolo 1, comma 257, ovvero per raggiungere il minimo contributivo.

Al pari dei dirigenti scolastici, le domande possono essere presentate dallo scorso 27 settembre.

Il termine del 21 ottobre 2024 dev’essere osservato anche da quanti, pur avendo i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini), non hanno ancora compiuto i 65 anni di età e, di conseguenza, chiedono la trasformazione del rapporto in part-time, con contestuale riconoscimento del trattamento pensionistico.  

Come fare domanda di cessazione servizio

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse (da trasmettere entro gli stessi termini di scadenza delle prime) devono essere inoltrate con le seguenti modalità:

  • i dirigenti scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo utilizzano esclusivamente la procedura telematica “POLIS – Istanze OnLinerelativa alle domande di cessazione, disponibile sul portale ministeriale “istruzione.it” (al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS);
  • il personale delle province di Trento, Bolzano e Aosta presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio / titolarità, che provvederà a trasmetterle ai competenti Uffici territoriali.

collocamento a riposo del personale. Pertanto, chiarisce la circolare, non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande “presentate successivamente al 21 ottobre 2024”.

Nelle domande di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata l’eventuale mancanza dei requisiti.

Personale con procedimenti disciplinari in corso

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze (articolo 3, D.M. numero 188/2024) l’Amministrazione comunica ai soggetti interessati l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni nel caso in cui sia in corso un procedimento disciplinare.

Quando l’accoglimento delle dimissioni volontarie dal servizio è ritardato a causa della sussistenza di un procedimento disciplinare in corso, l’accoglimento delle domande stesse è disposto con effetto dalla data di emissione del relativo provvedimento.

Istruttoria delle domande

Le domande di cessazione presentate dal personale della scuola saranno esaminate dalle sedi Inps competenti, sulla base dei dati presenti sul conto assicurativo individuale ed esclusivamente con riferimento alla tipologia di pensione indicata nelle istanze di cessazione.

Dell’attività istruttoria Inps dovrà essere fornito un resoconto periodico al MIUR, per la successiva comunicale al personale, entro il termine ultimo del 22 aprile 2025.

Domande di pensione da inviare all’Inps

I soggetti interessati dovranno obbligatoriamente presentare domanda di pensione all’Inps, attraverso uno dei seguenti canali:

  • piattaforma telematica presente sul portale “inps.it” per gli utenti in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS;
  • contact center Inps;
  • intermediari dell’Istituto, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.

Le modalità descritte saranno “le uniche ritenute valide ai fini dell’accesso alla prestazione pensionistica”. La domanda inoltrata in una forma diversa da quella telematica “non sarà procedibile fino a quando il richiedente non provveda a trasmetterla” con i canali citati (Circolare ministeriale).

APE sociale e lavoratori precoci

I lavoratori interessati all’accesso all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci potranno, una volta ottenuto il riconoscimento dall’Inps, presentare la domanda di cessazione dal servizio, in formato analogico o digitale, entro la scadenza del 31 agosto 2025.

Disposizioni particolari valgono da ultimo per le lavoratrici che hanno presentato domanda di cessazione con il sistema POLIS in virtù di Opzione donna, con esito positivo circa la verifica del diritto a pensione.

Le persone interessate, le quali presenteranno anche istanza di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale, esclusivamente entro e non oltre il 31 marzo 2025 (primo scrutinio 2025) potranno, dopo aver ricevuto comunicazione dall’Inps dell’esito positivo dell’istruttoria, comunicare tempestivamente alla competente struttura territoriale dell’Istituto la rinuncia alla domanda di pensionamento con Opzione donna eventualmente già presentata.

Per restare aggiornato sulle notizie in tema di scuola e pensioni, iscriviti alla Newsletter LeggiOggi

Paolo Ballanti