Ma non tutti possono accedere indistintamente a tale agevolazione, in quanto trattasi appunto di una deroga ai requisiti generali. Quali sono dunque i soggetti che hanno diritto? Chi ha già diritto alla quota 41? Vediamo nel dettaglio tutto quello che c’è da sapere nelle seguenti righe.
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Quota 41: soggetti interessati
Per prima cosa, bisogna sapere che per poter accedere alla “quota 41” bisogna essere un “lavoratore precoce”. Ma chi sono i lavoratori precoci? Trattasi di persone che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, ossia che non hanno compiuto 19 anni d’età. Per tali soggetti, la Legge di Bilancio del 2017 (Legge n. 232/2016) all’art. 1, co. 199 ha introdotto una norma – successivamente adottata con Dpcm n. 87 del 23 maggio 2017, che consente a determinate categorie di soggetti in difficoltà di accedere alla pensione anticipata – a decorrere dal 1° maggio 2017 – con uno sconto rispetto alle regole ordinarie.
Si ricorda che attualmente per accedere alla pensione anticipata bisogna maturare:
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
Il requisito contributivo aumento di ulteriori 5 mesi nel biennio 2019-2020, attestandosi a 43 anni e 3 mesi.
Possono accedere alla pensione anticipata, se si trovano nelle condizioni previste, i lavoratori:
- dipendenti
- autonomi
- iscritti alle forme sostitutive ed esclusive,
- che perfezionano il requisito in regime di cumulo, anche con Enti e Casse.
Quota 41: requisiti oggettivi
La norma menzionata ha quindi previsto un nuovo canale di uscita dal mondo del lavoro, ma esclusivamente per i lavoratori precoci, ossia coloro i quali hanno iniziato a versare i contributi (bisogna osservare il primo accredito contributivo nell’estratto contro contributivo) prima del 19esimo anno d’età, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi. Dunque, la carriera assicurativa deve essere di almeno un anno di contribuzione, per periodi di lavoro effettivo, svolti prima del compimento del 19° anno di età. La data di inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età. Inoltre, sono ammessi alla pensione i lavoratori assicurati prima del 1° gennaio 1996, con anzianità contributiva sia inferiore che superiore a diciotto anni, anche nel caso di esercizio della facoltà di opzione (art. 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
Ma come si calcolano i 12 mesi di lavoro effettivo?
In sostanza, bisogna considerare la sola contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.
Quota 41: condizioni sociali
Oltre ai requisiti appena citati, è necessario che l’interessato si riconosca in almeno uno dei seguenti profili di tutela:
- stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
- lavoratori dipendenti addetti alle cd. attività gravose (categoria che dal 1° gennaio 2018 include 15 attività professionali dalle 11 precedenti) e che svolgono tali attività da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
- sono lavoratori usuranti che soddisfano e condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 3 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67.
Quota 41: applicabile anche nel sistema contributivo puro?
Infine, vale la pensa sottolineare che il beneficio d’accesso alla pensione con “quota 41”, non è applicabile per quei lavoratori che hanno iniziato a lavorare dopo il 1° gennaio 1996, ossia i c.d. “contributivi puri”. Tuttavia, si ricorda, che tali lavoratori possono comunque godere dell’agevolazione prevista dall’art. 1 co. 7 della L. n. 335/1995, che attribuisce l’incremento del 50% della contribuzione versata per i periodi lavorativi svolti durante la minore età.
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