La quota deve essere raggiunta obbligatoriamente con un minimo di 62 anni d’età e 38 anni di contributi. Tale facoltà è prevista esclusivamente, in via sperimentale, per il triennio 2019-2021.
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Ma se si va in pensione con il sistema “quota 100” a 62 anni d’età, è possibile continuare a lavorare? Il trattamento previdenziale liquidato con “quota 100” è compatibile con redditi da lavoro subordinato o autonomo? Cerchiamo di fare maggiore chiarezza e vediamo nel dettaglio quali redditi sono compatibili con la “pensione quota 100”.
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Pensioni, quota 100: quali redditi non si cumulano
Un aspetto che certamente ha fatto destare più di una preoccupazione in fase di introduzione del sistema “quota 100” è la facoltà, o meno, di poter continuare a lavorare e di cumulare i redditi. Infatti, se si pensa che, attualmente, per poter accedere alla pensione di vecchiaia servono 67 anni d’età, chi deciderà di andare in pensione a 62 anni è ancora relativamente giovane. È infatti comprensibile, in tal caso, pensare di voler arrotondare la pensione fin quando le forze reggono.
Sul punto, però, il “quota 100” riserva un’amara sorpresa. Il trattamento previdenziale liquidato in base all’art. 14 del D.L. n. 4/2019 prevede espressamente l’incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. Unica eccezione si ha per il lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
Tale incumulabilità, quindi, si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (che come detto poc’anzi si raggiunge a 67 anni).
Pensioni, quota 100: sospensione del trattamento previdenziale
Ma cosa accade se ricevo la pensione con “quota 100” e al contempo ricevo altri redditi da lavoro dipendente o autonomo. In tali casi, ossia per i redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, è disposta la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Chiaramente la sospensione opera esclusivamente dalla maturazione della pensione, fino al perfezionamento della pensione di vecchiaia.
Ai fini dell’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita.
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Se, invece, la “pensione quota 100” è raggiunto con il cumulo dei periodi assicurativi, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.
Nell’ipotesi, invece, di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.
Qualora, infine, non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.
Facciamo un esempio. Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Pensioni, quota 100: limiti di cumulabilità con lavoro occasionale
Come accennato, unica possibilità di cumulare redditi con la “pensione quota 100” sono quelli derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, fino a ad un importo massimo di 5.000 euro lordi annui.
In caso di superamento di tale limite reddituale annuo, si produce la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.
Pensioni, quota 100: comunicazione INPS per altri redditi
Laddove il titolare di pensione svolge una qualsiasi attività lavorativa, deve darne immediata comunicazione all’INPS. In particolare, è disposta la sospensione del trattamento pensionistico:
- sia in caso di svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 euro lordi annui;
- sia in caso di svolgimento di attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 euro lordi annui.
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