Alla luce della nuova normativa, l’ Inps ha disposto con la Circolare n. 185/2015 le nuove Linee guida e istruzioni operative in materia di trattamento pensionistico ai superstiti ai sensi dell’ art. 22, legge 21 luglio 1965, n. 903.
In particolare il diritto alla pensione ai superstiti sorge se:
a) il dante causa era titolare di pensione diretta (vecchiaia, anticipata, anzianità, inabilità e pensione di invalidità).
b) Ed erano maturati 15 anni di assicurazione e di contribuzione oppure n. 780 contributi settimanali oppure 5 anni di assicurazione e contribuzione oppure n. 260 contributi settimanali, di cui almeno 3 anni oppure n. 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la data del decesso.
L’ indennità
Nel caso si sistema retributivo o misto la pensione si rapporta all’ammontare dei contributi versati a condizione che nei cinque anni anteriori alla data della morte dell’assicurato risulti versato o accreditato almeno un anno di contribuzione.
Con il sistema contributivo, in mancanza dei requisiti sopra indicati, l’erogazione dell’indennità viene attribuita in una tantum.
Soggetti aventi diritto
– Il coniuge superstite il cui diritto cessa se passa a nuove nozze.
In tale caso, percepirà un assegno pari a due annualità della pensione, ex art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale del 18 gennaio 1945, n. 39 nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.
– Il coniuge separato ha diritto al trattamento pensionistico ai superstiti.
In particolare, in caso di addebito della separazione, il coniuge separato superstite avrà diritto alla pensione solo nel caso in cui risulti titolare di assegno di mantenimento stabilito dal tribunale.
– Il coniuge divorziato ai sensi dell’articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, sostituito successivamente dall’articolo 13 della legge del 9 marzo 1987, n. 74 e dalla legge del 28 dicembre 2005, n. 263 matura il diritto qualora risulta titolare dell’ assegno periodico divorzile ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, non sia passato a nuove nozze, se la data di inizio del rapporto assicurativo del de cuius sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e se risultino perfezionati, in caso di decesso di assicurato, i requisiti di assicurazione e contribuzione stabiliti dalla legge.
Nel caso di concorrenza tra coniuge superstite e divorziato sarà cura del tribunale verificare i requisiti maturati e attribuire all’ avente diritto la quota spettante.
– I figli sia legittimi che naturali, ai sensi dell’articolo 22 della legge del 21 luglio 1965, n. 903 se non hanno superato il 18° anno di età o, indipendentemente dall’età, siano riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso.
Il limite di età è innalzato al 26° anno per gli studenti.
– I nipoti minori, anche se non formalmente affidati, dei quali risulti provata la vivenza a carico degli ascendenti nonché dei figli del coniuge superstite se questi non percepiscono somme a titolo di mantenimento dal genitore naturale.
– Ai genitori, in assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, a condizione che:
abbiano compiuto il 65° anno di età;
non siano titolari di pensione diretta o indiretta;
siano a carico del lavoratore deceduto.
Nello stesso senso spetta anche ai Fratelli celibi e sorelle nubili.
La Relazione indica minuziosamente le aliquote di reversibilità e i limiti di cumulabilità.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento