Pensioni, nuove aliquote contributive nella Gestione separata INPS 2021 per finanziare l’indennità ISCRO

Invariato il costo contributivo per i soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995. Poiché la variazione dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie, operai e impiegati (FOI) è risultato dello – 0,3%, per il periodo 2019-2020, il minimale imponibile contributivo – ossia l’importo minimo annuo sul quale calcolare i contributi – è rimasto pari a 15.953 euro. Mentre il massimale contributivo è rimasto anch’esso ai valori del 2020, vale a dire a 103.055 euro. Anche le aliquote contributive sono state confermate e rispecchiano i valori dello scorso anno.

Analogo discorso per le aliquote aggiuntive, che risultano pari allo:

  • 0,50%, per il finanziamento dell’onere derivante dall’estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia;
  • 0,22%, disposta dall’art. 7 del D.M. 12 luglio 2007, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, co. 791 della L. n. 296/2006;
  • 0,51%, per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL.

Da quest’anno, inoltre, scatta l’aliquota contributiva aggiuntiva per l’”ISCRO”, pari allo 0,26%, ossia l’ammortizzatore sociale per le partite IVA.

A darne notizia è l’INPS con la Circolare n. 12 del 5 febbraio 2021, comunicando le aliquote, il valore minimale e il valore massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della L. n. 335/1995.

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Gestione separata INPS: le nuove aliquote contributive per i co.co.co.

Per l’anno 2021, ai collaboratori iscritti alla Gestione separata INPS si applicano le seguenti aliquote:

  • 34,23% (33% + 0,72% +0,51% aliquote aggiuntive), se si tratta di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 33,72% (33% + 0,72% aliquote aggiuntive), se si tratta invece di soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Gestione separata INPS: le aliquote 2021 per i lavoratori in pensione

Con riferimento ai soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, sia per ai collaboratori e figure assimilate che ai liberi professionisti senza cassa, si applica un’aliquota del 24%.

Gestione separata INPS: le aliquote 2021 per i Liberi professionisti “senza cassa”

Passando ai liberi professionisti “senza cassa”, per l’anno 2021 aumenta l’aliquota contributiva dello 0,26%, passando quindi dal 25,72% al 25,98%. Il contributo è a carico dei lavoratori autonomi, che esercitano per professione abituale le attività di lavoro autonomo iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati.

Il contributo aggiuntivo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 386[4] dello stesso articolo 1 della legge n. 178/2020, che ha previsto l’erogazione da parte dell’Istituto dell’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (c.d. ISCRO).

Ne consegue che per l’anno 2021 le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono:

  • aliquota contributiva per invalidità, vecchiaia e superstiti in misura pari al 25%;
  • aliquota contributiva aggiuntiva pari allo 0,72% (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
  • aliquota contributiva aggiuntiva per “ISCRO” pari allo 0,26% istituita dall’art. 1, co. 398, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Gestione separata INPS, oneri contributivi per i co.co.co.: modalità di versamento

In riferimento alla ripartizione dell’onere contributivo, essa è diversa in base alle particolari caratteristiche del lavoratore stesso. In particolare:

  • per i soggetti collaboratori e figure assimilate, l’onere contributivo è ripartito tra collaboratore e committente, rispettivamente nella misura di un terzo (collaboratore) e due terzi (committente).
  • Per i soggetti liberi professionisti, in quanto iscritti alla Gestione Separata INPS, l’onere contributivo è a carico degli stessi.

Nel primo caso, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico.

Nel secondo caso, invece, il versamento deve essere eseguito direttamente dal soggetto in questione, con modello F24 telematico nelle date delle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi, che prevedono il meccanismo del saldo e acconti.

Si ricorda, inoltre, che tale categoria di lavoratori – a differenza delle altre – conserva la facoltà di applicare in fattura una rivalsa del 4%.

Gestione separata INPS, ammontare contributivo 2021

Per l’anno 2021, i contributi annui minimi da versare sono i seguenti:

  • 828,72 euro per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • 144,59 euro per i liberi professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%;
  • 379,35 euro per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%;
  • 460,71 euro per i collaboratori e figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

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Daniele Bonaddio

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