I requisiti per ottenere l’integrazione
I requisiti per poter ottenere l’integrazione al minimo sono legati al reddito.
Se il pensionato non è sposato o è legalmente separato, può ottenere l’integrazione completa se il suo reddito individuale è inferiore a 6.524,07 euro. Se il suo reddito è superiore ai 6.524,07 euro, ma inferiore a 13.049,14 euro l’integrazione può essere concessa parzialmente (differenza fra l’importo massimo e il reddito conseguito da dividere per 13 mensilità), mentre se supera i 13.049 euro l’integrazione è esclusa.
Se il soggetto è coniugato, o in unione civile il reddito coniugale non deve superare i 19.573,71 euro per avere l’intera integrazione, che diminuisce fino ad esaurirsi quando il reddito della coppia arriva a 26.098,28 euro. Queste regole hanno valenza solamente se la pensione ha decorrenza successiva al 1994, non valgono per i trattamenti degli anni precedenti. Diverse le soglie di reddito nel caos in cui la pensione abbia decorrenza dal 1994: integrazione totale fino a un tetto di reddito di 26.098,28 euro, parziale da questa soglia a un massimo di 32mila 622,85 euro.
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Sono esclusi dal conteggio della soglia di reddito:
- il reddito dell’abitazione;
- la pensione da integrare al minimo;
- il Tfr ed i trattamenti assimilati (Tfs, Ips), comprese le relative anticipazioni;
- i redditi esenti da Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni degli invalidi civili, i trattamenti di famiglia.
Tutti gli altri redditi, invece, devono essere inclusi.
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