Pensioni: ricalcolo importi per neutralizzazione dei periodi di disoccupazione

Paolo Ballanti 04/03/22
I periodi di disoccupazione nelle ultime 260 settimane antecedenti la decorrenza delle pensioni possono essere neutralizzati, a determinate condizioni, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima.

È quanto emerge dal Messaggio INPS del 23 febbraio 2022 numero 883, con cui l’Istituto ha chiarito limiti, requisiti ed istruzioni per poter applicare al calcolo delle pensioni con il sistema retributivo o misto la sentenza numero 82/2017, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 3 comma 8 della Legge numero 297/1982, nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti per accedere alla pensione e sia altresì titolare di contributi per disoccupazione nelle ultime 260 settimane, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata escludendo dal conteggio i citati periodi di disoccupazione, in quanto non necessari al requisito dell’anzianità contributiva minima.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Pensioni 2023: requisiti di accesso bloccati a 67 anni per uomini e donne

Pensioni: cosa prevede la norma

La Legge 29 maggio 1982 numero 297 “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica” prevede all’articolo 3 comma 8 che per le pensioni liquidate con decorrenza successiva al 30 giugno 1982 la retribuzione annua pensionabile “è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria, risultante dalle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione”.

Pensioni: la sentenza

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2017 numero 16 la sentenza della Corte Costituzionale del 3 – 13 aprile 2017 numero 82, per contrasto con gli articoli della Carta numero 36 primo comma e 38 secondo comma, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3 comma 8 “nella parte in cui non prevede che, nell’ipotesi di lavoratore che abbia già maturato i requisiti assicurativi e contributivi per conseguire la pensione e percepisca contributi per disoccupazione nelle ultime duecentosessanta settimane antecedenti la decorrenza della pensione” il trattamento liquidato non possa essere comunque inferiore a quanto sarebbe spettato “al raggiungimento dell’età pensionabile, escludendo dal computo, ad ogni effetto, i periodi di contribuzione per disoccupazione relativi alle ultime duecentosessanta settimane, in quanto non necessari ai fini del requisito dell’anzianità contributiva minima” (sentenza).

A parere della Corte nell’ipotesi in cui il diritto alla pensione sia già sorto grazie ai contributi versati, la contribuzione successiva non può penalizzare la misura della prestazione potenzialmente maturata, soprattutto “quando sia più esigua per fattori indipendenti dalle scelte del lavoratore” (di nuovo la sentenza).

Pensioni: quando si applica la neutralizzazione

Il parere della Corte Costituzionale riguarda l’ipotesi in cui, nelle 260 settimane di contribuzione precedenti la pensione, siano compresi periodi di:

  • Disoccupazione ordinaria con requisiti normali;
  • Disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti;
  • Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI);
  • Mini-ASpI;
  • Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI);
  • Indennità di disoccupazione ai lavoratori impatriati;
  • Indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali o ridotti;

non necessari al raggiungimento dei requisiti minimi per il trattamento pensionistico.

Il riferimento è alle pensioni di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema retributivo, nonché “relativamente alla quota retributiva” le pensioni “di vecchiaia e di anzianità liquidate con il sistema di calcolo misto” oltre ai titolari di “pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del decreto – legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tenuto conto che la pensione di anzianità è sostituita dalla pensione anticipata ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del medesimo decreto – legge” (Messaggio INPS).

Per quanto riguarda da ultimo il periodo in cui sono presenti i contributi da disoccupazione neutralizzabili, si evidenzia che “non è consentito procedere alla neutralizzazione dei periodi contributivi superiori al quinquennio antecedente la decorrenza della pensione, considerato il dispositivo della sentenza in esame”. Resta fermo che “l’interessato non può richiedere la neutralizzazione dei periodi di contribuzione ove questi siano necessari per il perfezionamento del diritto al trattamento pensionistico, nonché per la liquidazione di quest’ultimo alla relativa decorrenza” (Messaggio INPS).

In presenza di un periodo parzialmente necessario al diritto alla pensione, è possibile escludere soltanto la porzione non utilizzabile ai fini del perfezionamento del diritto stesso.

PENSAMI Inps, online il simulatore della pensione futura: come funziona

Pensioni: chiarimenti INPS sulla neutralizzazione

Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, il Messaggio INPS del 23 febbraio scorso descrive come applicare la neutralizzazione dei periodi di contribuzione per disoccupazione che interessano le 260 settimane antecedenti la pensione, laddove tale procedura determini un importo più favorevole.

Quando si applica la neutralizzazione

Sono interessati dal principio di neutralizzazione i seguenti trattamenti pensionistici:

  • Pensioni di vecchiaia a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti con decorrenza dal mese successivo quello di compimento dell’età pensionabile “sia a carico del Fondo pensione lavoratori dipendenti sia delle gestioni previdenziali INPS dei lavoratori autonomi” (Messaggio INPS) liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo della stessa;
  • Pensioni anticipate e di anzianità di cui all’articolo 24 comma 10 del Decreto Legge numero 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge numero 214/2011, a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ovvero delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, liquidate o riliquidate in forma retributiva con il cumulo della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, ai fini del calcolo della stessa, indipendentemente dal compimento dell’età pensionabile da parte degli interessati;
  • Pensioni di reversibilità generate da pensioni di vecchiaia (con decorrenza dal mese successivo quello di compimento dell’età pensionabile), da pensione di anzianità ovvero da un trattamento di prepensionamento, il cui titolare sia deceduto una volta compiuta l’età per la pensione di vecchiaia “sempreché per la pensione diretta ricorressero le condizioni per l’applicazione della sentenza stessa” (Messaggio INPS).

Come funziona la neutralizzazione

Premettendo che il beneficio della neutralizzazione non può essere applicato due volte sul medesimo trattamento pensionistico, l’Istituto precisa che l’interessato ha diritto al ricalcolo della prestazione in base ai principi affermati dalla Corte Costituzionale, nello specifico:

  • Senza considerare la contribuzione per disoccupazione che si collochi nell’ultimo quinquennio precedente la decorrenza della pensione (i periodi di contribuzione figurativa devono essere neutralizzati per intero “non essendo consentito neutralizzare singoli periodi all’interno del periodo massimo considerato” come chiarito dal Messaggio INPS del 20 aprile 2006 numero 12002);
  • Ove la neutralizzazione determini un importo più favorevole;
  • Possono essere neutralizzati anche periodi di disoccupazione inferiori al quinquennio, a patto che gli stessi siano collocati dopo il raggiungimento del requisito contributivo minimo per il diritto a pensione.

Ancora l’INPS sottolinea che “ai fini del computo della retribuzione pensionabile, i periodi di riferimento previsti dalla legge per l’individuazione della stessa non devono tenere conto di tutti i periodi contributivi per disoccupazione che si collochino nelle ultime 260 settimane di contribuzione antecedenti la data di decorrenza della pensione”. Naturalmente, prosegue il Messaggio del 23 febbraio, la retribuzione pensionabile di ogni quota retributiva “una volta operata l’esclusione degli anzidetti periodi, deve comunque essere calcolata sulla base del numero di settimane occorrenti per legge ai fini del calcolo di ciascuna quota retributiva”.

È utile precisare da ultimo che:

  • Per le pensioni calcolate con il sistema misto, la neutralizzazione non è applicabile alle quote determinate con il metodo contributivo;
  • La pensione determinata grazie alla neutralizzazione, assoggettata a tutti gli aumenti di legge intervenuti tra la data di decorrenza originaria ed il primo giorno del mese successivo quello di compimento dell’età pensionabile, sarà posta in pagamento “soltanto nel caso in cui questa risulti, alla medesima data, di importo più favorevole di quello calcolato con tutta la contribuzione” (Messaggio INPS).

Prescrizione e decadenza

In tema di prescrizione e decadenza l’Istituto ricorda che:

  • La ricostituzione dei trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza dev’essere effettuata, previa domanda, con effetto dall’originaria decorrenza della pensione;
  • L’erogazione degli arretrati è soggetta ai limiti della prescrizione (Messaggio del 4 gennaio 2013 numero 220) a patto che, alla data della richiesta, non sia intervenuta la decadenza di cui all’articolo 47 comma 6 del D.P.R. 30 aprile 1970 numero 639;
  • Con successivo messaggio “saranno fornite le istruzioni procedurali in materia”.

Scarica il Messaggio Inps numero 883 del 23 febbraio in pdf

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento