Pensioni: la Corte costituzionale boccia i “contributi di solidarietà”

Redazione 06/06/13
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Con la sentenza 116/2013 depositata ieri, la Corte costituzionale ha assestato un altro duro colpo alla travagliata manovra di taglio agli stipendi ed alle pensioni più elevate, messa a punto a cavallo tra il 2011 e il 2012 quando la crisi finanziaria globale cominciava a far vacillare pericolosamente il rendiconto pubblico del Paese. Sotto la ghigliottina della Corte è infatti finito “il contributo di solidarietà” stimato da quelle pensioni che oltrepassano i 90mila euro lordi annui, per il quale è stata dichiarata l’illegittimità. Il “contributo di solidarietà” previsto per le pensioni ‘over’ (tramite la prima azione legislativa del 2011 che all’articolo 18, comma 22-bis, sanciva lo sottrazione del 5% dalla quota superiore ai 90mila euro, il 10% di quella oltre i 150mila e il 15% della porzione posta sopra la quota dei 200mila) non rappresenta altro che l’estensione di un medesimo sistema introdotto nel 2010 in materia di stipendi dei manager pubblici, peraltro subito abrogato, nell’ottobre scorso, dagli stessi giudici costituzionali con la sentenza 241/2012.

Oggi la Corte, bocciando la manovra del taglio pensionistico, ha stabilito che l’ammontare trattenuto a partire dal 2011 ad oggi va integralmente restituito agli interessati. Già a novembre scorso, la Corte costituzionale si era pronunciata in merito allo stralcio previsto sulle quote delle pensioni più alte tramite la sentenza 241/2012, la quale, soltanto per un semplice vizio nel ricorso,  non era sfociata in una dichiarazione di illegittimità. La Corte è così potuta ritornare ad evidenziare il problema: il prelievo, avendo essenza tributaria, configura “una decurtazione patrimoniale definitiva del trattamento pensionistico, con acquisizione al bilancio statale del relativo ammontare”. Il fulcro nodale del pronunciamento dei giudici costituzionali ha, però, direttamente a che fare con la diretta commisurazione alla rispettiva “capacità contribuiva. Le richieste da parte del Fisco, infatti, in applicazione dell’articolo 53 della Costituzione e come ribadito nella sentenza depositata ieri, devono essere raffrontate con l’effettiva portata che il contribuente raggiunge.

La Corte ha così decretato illegittima l’effettuazione di una distinzione tra tipologie di reddito al fine di ricompensare alcuni e, di contro, danneggiarne altri. Gli esempi riportati dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti di Lazio e Campania, in rimando ai “contributi di solidarietà” accumulati tra il 2011 ed il 2012, non hanno lasciato indifferenti i giudici costituzionali. In virtù di questo di questo ammontare, infatti, un reddito pari a 200mila euro lordi annui subiva lo stralcio di 18mila euro, nel caso fosse stato maturato da pensione, di 15.550 qualora fosse stato guadagnato tramite un lavoro di pubblico ufficio, ed era invece destinato a rimanere intatto se proveniente da attività privata. Si stima che la recente bocciatura della Corte costituzionale costerà alle casse dello Stato 84 milioni di euro, e cioè l’ammontare netto dei risparmi che si sarebbero raccolti fino alla fine del 2014, termine di scadenza per i versamenti dei contributi di solidarietà. Per il momento sussiste ancora, unico, il taglio solidale sui “redditi” annunciato con la manovra-bis del 2011, richiedente il 3% deducibile (l’1,7% netto) alla quota di reddito che supera i 300mila euro, questa volta però a prescindere dalla fonte di provenienza reddituale.

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