La sospensione interessa le seguenti domande:
- Riconoscimento dei requisiti per l’accesso alla pensione anticipata (termine originario il 1º marzo 2020);
- Riconoscimento dei requisiti per l’accesso all’APE SOCIALE (termine originario il 31 marzo 2020);
- Domanda per la pensione di inabilità per soggetti colpiti da malattia professionale per esposizione all’amianto (termine il 31 marzo 2020);
- Riconoscimento lavori usuranti (termine il 1º maggio 2020);
- Pensione anticipata per i lavoratori dell’editoria;
- Conferma dell’assegno ordinario di invalidità.
Analizziamo la questione nel dettaglio, tenendo presente che, oltre alle Pensioni Inps 2020, sono state sospese anche le comunicazioni per la variazione Isee Reddito di cittadinanza.
Pensioni Inps 2020: sospensione Pensione anticipata e Ape social
La circolare INPS n. 50 del 4 aprile scorso ha precisato che le domande di:
presentate dopo il 1º marzo (pensione anticipata) e il 31 marzo (APE SOCIALE) ma entro il 1º giugno 2020 si considerano comunque inoltrate nei termini. E’ di fatto una proroga della domanda a giugno.
Scarica qui la circolare Inps
Le nuove date per pensione anticipata e Ape social
Analizziamo il caso di una domanda di Ape sociale presentata il 15 aprile. Ai fini dell’accesso alla prestazione la richiesta si considera comunque inoltrata nei termini (31 marzo 2020). Se la domanda viene invece trasmessa il 3 giugno la stessa si considera tardiva.
La circolare INPS comunica che, per effetto dello slittamento dei termini per l’invio delle richieste disposto dal Cura Italia, l’Istituto trasmetterà l’esito delle domande agli interessati anche oltre la data ordinaria del 30 giugno 2020.
Sempre per effetto della sospensione delle scadenze ricadranno nel secondo “scrutinio” (la verifica della capienza di spesa e dei requisiti dei beneficiari) le domande di Ape social inoltrate dal 2 giugno al 15 luglio e quelle di pensione anticipata trasmesse dal 2 giugno al 30 novembre 2020.
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Pensioni Inps 2020: sospensione Pensione inabilità amianto
Le domande di accesso alla pensione di inabilità per i lavoratori affetti da malattie legate all’esposizione all’amianto, presentate dopo il 31 marzo ma entro il 1º giugno 2020 si considerano comunque inoltrate nei termini (31 marzo 2020).
Pensioni Inps 2020: sospensione riconoscimento lavori usuranti
Le richieste per vedersi riconosciuto lo svolgimento di lavori usuranti presentate dopo il 1º maggio ma entro il 1º giugno 2020 si considerano comunque inoltrate nel termine del 1º maggio ai fini del monitoraggio delle spese per la pensione anticipata.
Pensioni Inps 2020: sospensione Pensione anticipata editoria
Le domande per accedere alla pensione anticipata per i lavoratori dell’editoria, i cui termini spirano dal 23 febbraio al 1º giugno 2020, si considerano correttamente presentate se inoltrate entro il 1° giugno 2020.
Pensioni Inps 2020: sospensione Assegno di invalidità
Gli assegni ordinari di invalidità scadono ogni tre anni, salvo ulteriore conferma previa domanda del beneficiario.
Le proroghe hanno effetto:
- Dalla data di scadenza, se la richiesta di proroga è stata inoltrata nel semestre precedente il termine dei tre anni;
- Dal primo giorno del mese successivo quello di presentazione della richiesta di proroga, se la stessa è stata inoltrata entro centoventi giorni dalla scadenza.
Le richieste presentate oltre centoventi dalla scadenza non sono più considerate proroghe ma sono equiparate ad una nuova domanda.
Il Decreto “Cura Italia” ha sospeso dal 23 febbraio al 1º giugno 2020 sia i termini relativi al rinnovo dell’assegno nel semestre precedente la scadenza che il decorso dei centoventi giorni successivi alla stessa.
La circolare INPS chiarisce che le domande di proroga già presentate si considerano provvisoriamente accettate, vista l’impossibilità di effettuare le visite medico-legali.
Ad ogni modo, le richieste provvisorie saranno oggetto di successivo accertamento ed eventuale conguaglio delle somme indebitamente percepite in caso di esito negativo della visita.
Coloro che presenteranno domanda di proroga dell’assegno nei prossimi giorni / mesi si vedranno liquidare un importo pari a quello percepito nell’ultimo mese di validità della prestazione, salvo successivi conguagli positivi o negativi una volta concluso l’iter di verifica.
Sospesi ricongiunzione riscatto rendita vitalizia e TFS / TFR
Per effetto del “Cura Italia” sono sospesi anche i termini di decadenza per le domande di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia ricadenti nel periodo 23 febbraio – 1º giugno 2020.
Stessa sorte per gli iscritti alla Cassa ex INADEL per quanto riguarda le domande di riscatto riguardanti i trattamenti di fine servizio (TFS) e fine rapporto (TFR): sospesi i termini di decadenza nel periodo 23 febbraio – 1 giugno 2020.
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