Naturalmente, non tutti i soggetti prossimi al pensionamento possono decidere in autonomia di collocarsi a riposo in anticipo rispetto ai requisiti anagrafici e contributivi ordinari. Infatti, ciascuna delle soluzioni sopra esposte richiedono il soddisfacimento di specifiche condizioni, sia soggettivi che oggettivi.
Quindi, con l’avvicinarsi della fine dell’anno, che rappresenta per molti italiani l’ultima chiamata per accedere agli scivoli pensionistici, è bene fare un attento riepilogo su scadenza da tenere sott’occhio, come muoversi nel marasma degli anticipi pensionistici e come fare eventualmente domanda laddove si è in possesso dei requisiti minimi.
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Pensioni in anticipo: Quota 100, come funziona
Il dl 4/2019 (cd. Decretone), convertito con modificazioni in legge 26/2019, all’art. 14 ha introdotto – in via sperimentale per il triennio 2019-2021 – un’ulteriore modalità di pensionamento anticipato che prende il nome di “quota 100”. L’opportunità, rivolta agli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’Inps, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, co. 26 della legge 335/1995, è esercitabile al perfezionamento di un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e di un’anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.
Dopo il raggiungimento dei predetti requisiti è necessario attendere l’apertura della cd. finestra mobile, pari a tre mesi nel settore privato e sei mesi in quello pubblico.
Al riguardo, si ricorda che il requisito contributivo richiesto può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall’Inps.
Si tratta, però, di una misura sperimentale, e valevole esclusivamente per il periodo 2019-2021. Pertanto, in caso di mancate proroghe, quota 100 è destinata a scomparire il 31 dicembre 2021.
Pensioni in anticipo: Ape sociale, ultima finestra d’accesso in scadenza
Tra le offerte di pensioni in anticipo figura anche l’Ape sociale, disciplinato originariamente dall’articolo 1, co. 179 della legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), una sorta di reddito ponte, ossia un sussidio economico, in favore di lavoratori in prossimità di pensione e in particolari condizioni lavorative.
Chiaramente, per accedervi è necessario essere in possesso di una determinata età anagrafica, oltre a un certo numero minimo di contributi.
L’età minima di accesso è pari a 63 anni. Esso vale soltanto per determinati lavoratori dipendenti, ossia coloro che sono iscritti all’Ago e ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi e i lavoratori gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Vi rientrano anche i lavoratori della gestione separata dell’INPS.
Inoltre, il richiedente deve:
- aver maturato entro il 31 dicembre 2021 almeno 30 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne;
- aver cessato l’attività lavorativa;
- essere residenti in Italia;
- essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;
- maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa).
Ad integrazione delle predette condizioni, i lavoratori interessati devono rientrare in una delle seguenti condizioni di tutela:
- disoccupati;
- invalidi (superiore o uguale al 74%);
- caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi)
- addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).
Da notare che la Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) all’art. 1, co. 339 e 340 ha prorogato – anche per il 2021 – la possibilità di accedere all’Ape sociale. Infatti, l’anticipo pensionistico in questione terminava la sua operatività esattamente il 31 dicembre 2020. Tuttavia, il termine entro il quale far valere i requisiti e le condizioni minime d’accesso è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021.
Quindi, anche quest’ultima misura è destinata a scomparire salvo proroghe.
Ape sociale 2021: requisiti e scadenze per anticipare la pensione
Pensioni in anticipo: Contratto di espansione 2021
Il contratto di espansione dà la possibilità ai lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, di ricevere specifica un’indennità mensile. Essa è commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto.
Ciò è consentito alle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative. Tuttavia, per il solo 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico non può essere inferiore a 500 unità. Il limite scende a 250 unità nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.
Attenzione però: con il “Decreto Sostegni-bis”, approvato il 20 maggio 2021 dal Consiglio dei Ministri, la soglia dimensionale per l’accesso allo strumento scende a 100 addetti, con un incremento della spesa di 101,7 milioni per l’anno 2021, 225,5 milioni per l’anno 2022, 50,5 milioni per il 2023 e 30,4 milioni per il 2024.
Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.).
Il contratto di espansione è preceduto da una procedura di consultazione finalizzata a stipulare in sede governativa appunto il contratto con il MLPS e con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con le loro RSA o RSU.
In relazione al riconoscimento dell’indennità mensile, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere all’INPS:
- l’accordo sottoscritto;
- il “Modello di accreditamento e variazioni”.
L’INPS, successivamente, procede alla fase istruttoria avendo cura di controllare la sussistenza del requisito dimensionale.
Il datore di lavoro, dal canto suo, deve comunicare all’INPS l’elenco dei lavoratori interessati dal programma di esodo.
L’INPS per ciascuno dei lavoratori interessati procede alla certificazione, in via prospettica, della prima decorrenza utile delle pensioni di vecchiaia o in anticipo, considerando che:
- l’indennità non può essere percepita per un periodo superiore a 60 mesi;
- l’ultima data utile di cessazione del rapporto di lavoro prevista dalla norma in argomento è il 30 novembre 2021.
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