Vediamo allora più nel dettaglio quali sono le opzioni disponibili.
Per approfondire, visita la nostra sezione dedicata alla Riforma pensioni.
Come funziona il cumulo gratuito dei contributi?
Il cumulo gratuito, introdotto per la prima volta dalla Legge di Stabilità 2013, è una misura che permette ai lavoratori di andare in pensione sommando tutti i contributi maturati presso gestioni previdenziali diverse. A differenza della totalizzazione, che assolve funzioni molto simili, nel cumulo ogni gestione liquida la sua quota separatamente.
Questo vuol dire che l’importo della futura pensione sarà calcolato pro-rata tenendo presente le regole previste da ciascun fondo. Ma attenzione: un sostanziale vantaggio è dato dal fatto che con il cumulo la scelta tra metodo di calcolo retributivo o contributivo della pensione si fa sulla base dell’anzianità contributiva complessiva dell’interessato. In altre parole, chi tra tutte le casse possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha diritto al calcolo retributivo fino a tutto il 2011.
Il cumulo per gli autonomi e per la pensione anticipata
Come accennato, da quest’anno il cumulo gratuito è stato esteso anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti. Per l’esattezza, da gennaio è possibile unire i contributi maturati presso le diverse gestioni se è stato raggiunto il diritto alla pensione in una delle casse previdenziali e se la pensione decorre a partire dal 1° febbraio 2017.
Da gennaio il cumulo può essere utilizzato anche per raggiungere la pensione anticipata introdotta dalla riforma Fornero nel 2012: 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Anche in questo caso, il diritto alla pensione non può decorrere prima del 1° febbraio 2017.
La rinuncia alla totalizzazione e alla ricongiunzione
La Legge di Stabilità 2017 prevede, infine, la possibilità di rinunciare alla totalizzazione e alla ricongiunzione dei contributi per l’accesso al cumulo gratuito, di solito più conveniente per il lavoratore.
La domanda di totalizzazione, in particolare, può essere revocata a patto che il procedimento amministrativo non sia ancora concluso. Si ha invece diritto al ritiro della domanda di ricongiunzione entro il termine del 1° gennaio 2018, a patto che l’importo dovuto non sia stato già pagato integralmente. Si ha in questo caso diritto alla restituzione delle somme eventualmente già versate.
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