Tuttavia, sul punto è intervenuta la Corte Costituzionale che – con la sentenza n. 234 del 9 novembre 2020 – ha avvicinato la scadenza fissandola al 31 dicembre 2021 e riducendo, quindi, da 5 a 3 anni il periodo di efficacia della norma. Questo perché la Consulta ha ritenuto sproporzionata la durata quinquennale della decurtazione, perché eccessiva rispetto all’ordinaria proiezione del bilancio dello Stato che, appunto, è di 3 anni.
Dunque, alla luce della scadenza del contributo di solidarietà per le pensioni d’oro, pare opportuno effettuare il punto su cosa cambia, in termini pratici, nell’assegno pensionistico e quali sono le categorie di pensionati interessate da tale cambiamento.
Pensioni 2022: nuovi aumenti fino a 300 euro annui dal 1° gennaio
Pensioni d’oro: soggetti interessati
Mentre il Governo continua a lavorare senza sosta sulla prossima Legge di Bilancio, specie sui temi previdenziali, un argomento che è ormai un punto fermo, è lo stop definitivo del prelievo fiscale sulla pensioni d’oro a partire dal 1° gennaio 2022. Termine ultimo che, come anticipato, si è sostituito al 1° gennaio 2024 secondo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale.
Ciò vuol dire che i trattamenti superiori ai 100.000 euro lordi non saranno più soggetti alla decurtazione disposta dalla Manovra Finanziaria del 2019 e verranno corrisposti nella loro interezza.
La platea coinvolta dal prelievo, ora interessata dal riassorbimento della decurtazione nell’assegno pensionistico, è stata circoscritta in base alle seguenti regole:
- la riduzione riguarda soltanto i trattamenti di importo annuo al di sopra dei 100.000 euro lordi;
- la riduzione riguarda esclusivamente i trattamenti diretti erogati dall’INPS con almeno una quota liquidata secondo il principio retributivo;
- la riduzione non si applica ai seguenti trattamenti:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio, per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni e per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche.
Pensione di reversibilità: come si calcola
Pensioni d’oro: come cambiano i trattamenti
Affermato che i pensionati i quali ricevono più di 100.000 euro lordi l’anno non subiranno più il contributo di solidarietà, vediamo quindi in dettaglio di quanto aumenta l’importo della pensione pensione.
Di seguito, si riportano le riduzioni percentuali nella tabella seguente, scaglionate in base all’importo dell’assegno riconosciuto.
- da 100.000,01 a 130.000,00 euro: 15%;
- da 130.000,01 a 200.000,00 euro: 25%;
- da 200.000,01 a 350.000,00 euro: 30%;
- da 350.000,01 a 500.000,00 euro: 35%;
- da 500.000,01 euro in poi: 40%.
Ecco, quindi, che le decurtazioni illustrate a partire dal 1° gennaio 2022 verranno soppresse e si convertiranno, in buona sostanza, nel corrispondente aumento dell’assegno riconosciuto.
Pensioni d’oro: perequazione ridotta
Da gennaio 2022 resta, dunque, la perequazione ridotta con 3 aliquote e scaglioni. Si ricorda, al riguardo, che al co. 260 della L. n. 145/2018, il legislatore ha previsto in origine la rivalutazione al 110% per le pensioni fino a tre volte il minimo, con un meccanismo a scaglioni per quelle più alte.
La manovra dell’anno successivo ha esteso la rivalutazione piena ai trattamenti fino a quattro volte il minimo (L. 160/2020, co. 477).
Fino alla fine del 2021, si applicano le aliquote da 4 a 5 volte il minimo:
- rivalutazione al 77% del tasso di riferimento;
- fino a sei volte il minimo: indice al 52%;
- fino a otto volte il minimo: indice al 47%;
- fino a nove volte il minimo: indice al 45%;
- sopra nove volte il minimo: 40%.
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