Pensioni: Ape sociale e congedo da Legge 104 si possono cumulare?

Redazione 09/03/17
Cresce l’attesa per l’Ape sociale, l’anticipo pensionistico per lavoratori in condizioni di difficoltà che dovrebbe entrare in vigore il 1° maggio 2017. Come per l’Ape volontaria e per le altre misure del pacchetto pensioni previste dalla Legge di Stabilità 2017, manca ormai solo la firma dei decreti attuativi.

Ma l’Ape sociale, in particolare, potrebbe finalmente risolvere la situazione di alcune categorie di lavoratori che hanno usufruito della Legge 104 e che si sono trovate poi penalizzate dalla Riforma Fornero. Vediamo come.

Come funziona l’Ape sociale 2017?

L’Ape sociale, come l’Ape volontaria, è una tipologia di anticipo pensionistico che consente ai lavoratori di andare in pensione fino a 63 anni, e quindi fino a un massimo di 3 anni e 7 mesi prima della normale pensione di vecchiaia.

A differenza dell’Ape volontaria, l’Ape sociale è gratuita e a carico dello Stato: chi ne usufruisce non è quindi costretto a ricorrere a prestiti bancari e non deve restituire alcuna rata. L’Ape sociale, però, si applica solo a determinate categorie di lavoratori in situazione di difficoltà. In particolare, possono usufruire del beneficio:

  • i disoccupati che non percepiscono le prestazione per la disoccupazione da almeno 3 mesi;
  • gli invalidi civili con invalidità uguale o superiore al 74%;
  • i lavoratori dipendenti che svolgono mansioni gravose da almeno 6 anni;
  • i lavoratori che assistono da almeno 6 mesi un parente convivente con handicap grave.

Il requisito contributivo è pari a 30 anni per tutte le categorie tranne che per gli impegnati in mansione gravose, per il quali sale a 36 anni.

L’Ape sociale per chi assiste un parente disabile

L’Ape sociale per i lavoratori che assistono un parente disabile grave (i cosiddetti caregiver) è prevista per l’aiuto fornito a tutti i parenti di primo grado. Possono beneficiare della misura sia i lavoratori dipendenti sia gli autonomi. Le uniche condizioni sono che il parente sia convivente con il richiedente e che questi gli abbia fornito assistenza per almeno 6 mesi.

La condizione di handicap grave è regolamentata dall’Art. 3, comma 3, della Legge 104/1992. Secondo la Legge, è disabile grave chi presenta “una minorazione fisica, psichica o sensoriale” che è causa di “difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa” tali da richiedere un intervento di assistenza permanente, continuativo e globale.

Il congedo Legge 104 è cumulabile con l’Ape sociale?

Ma veniamo a uno degli argomenti che maggiormente interessano i lavoratori che assistono il parente disabile: il congedo straordinario di 2 anni.

Il congedo, previsto dalla Legge n. 53/2000 e dal D.Lgs n. 151/2001, dà diritto a una sospensione dell’attività lavorativa fino a un massimo di 2 anni per coloro che assistono familiari conviventi portatori di handicap. Il lavoratore ha diritto a un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione e l’intero periodo è coperto da contribuzione figurativa.

Ebbene, sembra che l’Ape sociale consentirà di includere nei 30 anni di contribuzione necessaria per l’anticipo pensionistico anche i contributi figurativi. E dunque anche i due anni di congedo straordinario.

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L’Ape sociale 2017 per gli esodati Fornero

La questione non è di poco conto.

La Riforma Fornero del 2012 ha infatti alzato i paletti per la pensione anticipata, provocando diversi casi di esodati tra i parenti di persone con handicap grave che avevano usufruito del congedo contando poi di “agganciarsi” alla pensione. La recente ottava salvaguardia ha consentito l’accesso alla pensione solo a chi nel 2011 era in congedo per assistere i figli disabili: coloro che ne avevano usufruito per assistere altri parenti di primo grado sono rimasti fuori.

L’Ape sociale, calcolando i due anni di congedo straordinario tra i contributi richiesti e consentendo di andare in pensione senza penalizzazioni a 63 anni, potrebbe dunque costituire un’ancora di salvezza per i lavoratori che hanno usufruito del congedo e si sono poi trovati ignorati dalle successive riforme.

Davide Basile

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LA PROTEZIONE PATRIMONIALE DEI SOGGETTI DISABILI

Con il decreto attuativo interministeriale, firmato il 23 novembre 2016, è divenuta operativa la Legge 22 giugno 2016, n. 112 – nota come legge sul “Dopo di noi” –  volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia dei soggetti con disabilità grave.Il manuale si sofferma sugli strumenti con cui il legislatore ha inteso agevolare le erogazioni a favore di persone con disabilità grave, da parte di soggetti privati, attraverso la costituzione di trust, di vincoli di destinazione e di fondi speciali, proponendo alcune formule personalizzabili, attraverso cui procedere alla relativa istituzione. Grande valenza assumono le disposizioni tributarie, con le quali il legislatore ha voluto garantire il riconoscimento dell’esenzione fiscaleai trasferimenti di beni e diritti, aventi siffatte finalità.Con riferimento a un caso realistico, viene poi esaminato il trust c.d. “autodichiarato”, oggetto di recente interpello, proposto dagli Autori e accolto dall’Agenzia delle entrate.Ragioni di ordine sistematico hanno, infine, suggerito di avviare un confronto con le ONLUS, sia per individuare i limiti propri dei negozi realizzati su base individuale, sia per enfatizzare la centralità assunta dall’aspetto assistenziale: l’intento di declinare dette esigenze ha portato a proporre l’istituzione di un “trust collettivo”, dedicato, in un’ottica mutualistica, a più persone affette da disabilità grave.Oltre al commento della norma e all’individuazione degli strumenti giuridici di tutela, il volume fornisce un utilissimo supporto redazionale per la stesura degli atti esaminati nel testo, grazie al formulario personalizzabile, presente nell’apposita sezione on line.» Giammatteo Rizzonelli, Notaio, specializzato nella materia dei patti di famiglia e del trust.» Piero Bertolaso Brisotto, Dottore Commercialista.

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