Questo anche perché a disciplinare gran parte delle disposizioni in materia è l’INPS attraverso le varie circolari emanate, mentre la normativa vigente regolamenta le previste eccezioni soltanto in parte, e talvolta in maniera sconosciuta ai più.
PENSIONE: CON 15 ANNI DI CONTRIBUTI SI PUO’?
A consentire di pensionarsi con 15 anni di contributi sono previste due ipotesi: da un lato vi è la Deroga Amato (D.Lgs 502/1993), dall’altro invece l’Opzione contributiva Dini (L. 335/1995).
Di seguito si riporta una breve guida ad entrambe le eccezioni.
1) DEROGA AMATO
La Deroga Amato permette di raggiungere la pensione di vecchiaia con 15 anni di contributi. Nel merito, tuttavia, c’è parecchia confusione in quanto le eccezioni agli ‘ordinari’ requisiti previste da questa legge sono tre distinte, e rispettivamente:
1.1. la prima consente di pensionarsi fruendo di questo beneficio a coloro che possiedono 15 anni di contribuzione versati prima della data del 31 dicembre 1992;
1.2. la seconda eccezione consente di pensionarsi con 15 anni di contribuzione a coloro che possiedono un’autorizzazione al versamento dei contributi volontari precedente al 31 dicembre 1992;
1.3. la terza consente di pensionarsi con 15 anni di contributi a coloro che possiedono i seguenti tre requisiti:
1.3.1 15 anni di contribuzione effettiva da lavoro dipendente;
1.3.2 25 anni di anzianità contributiva, ciò implica che il primo contributo debba essere stato versato almeno 25 anni prima della data della pensione;
1.3.3 almeno 10 anni lavorati in modo discontinuo, vale a dire 10 anni in cui figuri un periodo lavorato inferiore alle 52 settimane. A tal fine non valgono gli anni con un rapporto part-time con imponibile inferiore al minimale, per i quali sono accreditate meno di 52 settimane.
Riguardo, poi, alla questione attinente l’età, la Legge Amato non precisa nulla in merito ai futuri adeguamenti anagrafici per coloro che usufruiscono della delega, non stabilendo nulla di chiaro neppure la Legge Fornero.
Ecco perché è intervenuta la circolare n. 16/2013 dell’INPS con la quale, convalidando la Deroga Amato, si è stabilito che i requisiti di età validi per la Deroga siano quelli attinenti alla pensione di vecchiaia, così come determinati dalla Legge Fornero.
Nello specifico, i requisiti attuali di età per la pensione di vecchiaia sono:
A) 66 anni e 7 mesi per gli uomini e le dipendenti pubbliche;
B) 65 anni e 7 mesi per le dipendenti del settore privato;
C) 66 anni e 1 mese per le lavoratrici autonome.
Nel 2018, il requisito sarà pari a 66 anni e 7 mesi per tutti.
– Pensione di vecchiaia anticipata
Nonostante non vi siano chiare disposizioni normative nel merito, la Deroga Amato si ritiene possa essere usata anche nel caso di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità. In tal senso, possono beneficiare di questa particolare tipologia di pensione i lavoratori con un’invalidità che è superiore all’80%, lasciati fuori però i dipendenti pubblici.
Si ricorda che l’anticipo della pensione di vecchiaia consente l’accesso alla pensione, previa attesa di una finestra di 12 mesi, all’età di:
a) 60 anni e 7 mesi per gli uomini;
b) 55 anni e 7 mesi per le donne.
Con riferimento, invece, ai lavoratori ciechi, il requisito di età si abbassa a 55 anni e 7 mesi (per gli uomini) e a 50 anni e 7 mesi (per le donne).
2) OPZIONE CONTRIBUTIVA DINI
La seconda eccezione citata per poter ottenere la pensione con 15 anni di contributi è la cosiddetta Opzione Contributiva Dini. Quest’ultima la si può ottenere nel caso in cui il lavoratore possieda almeno:
2.1. 15 anni di contributi;
2.2. non oltre 18 anni di contributi alla data del 31 dicembre 1995;
2.3. almeno 5 anni di contributi versati dal 1996 in poi.
Attenzione, però, perché viene richiesto il ricalcolo contributivo della pensione, in senso penalizzante, in cambio del minor numero di anni di contributi.
Per quanto concerne l’età con la quale si poteva accedere a questa opzione era pari a 57 anni fino al 31 dicembre 2007, e a 60 anni fino al 31 dicembre 2011.
Attualmente, però, viene ad applicarsi la medesima età prevista per la pensione di vecchiaia Fornero, in maniera corrispondente a quanto previsto dall’INPS circa la Deroga Amato.
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