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Anzitutto, i profili di tutela sono ripartiti nel seguente modo:
1) MOBILITA’: 6.300 lavoratori in mobilità compresi quelli edili e quelli provenienti dalle aziende fallite che avevano stipulato accordi (governativi o non governativi) entro il 31 dicembre 2011, cessati dal servizio entro il 31 dicembre 2014;
2) PROSECUTORI VOLONTARI: 9mila lavoratori ai quali è stata accordata la prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011;
3) CESSATI DAL SERVIZIO: 6mila lavoratori cessati dal servizio a seguito della stipula di accordi, entro il 31 dicembre 2011, sia con il datore di lavoro che unilaterali (ad esempio lavoratori che erano stati licenziati o si erano dimessi);
4) FRUITORI DEL CONGEDO: 2mila lavoratori che utilizzavano nel 2011 il congedo per assistere figli con disabilità gravi, lasciando fuori invece i lavoratori che hanno fruito dei permessi retribuiti della legge 104/1992;
5) CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO: 3mila lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato o in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non ancora occupati a tempo indeterminato, escludendo i lavoratori agricoli e quelli stagionali.
Si ricorda, poi, che per i beneficiari che rientrano sia nella categoria dei 9mila lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione sia quelli che fanno parte dei 3mila con contratto a tempo determinato, viene richiesto il perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2017.
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Il perfezionamento quindi deve avvenire entro il sessantesimo mese consecutivo alla data di entrata in vigore della legge Fornero. Al contrario, per il profilo riservato ai 6.300 lavoratori in mobilità, si necessita invece che il lavoratore arrivi a maturare il diritto alla pensione entro il termine della fruizione dell’indennità di mobilità qualora il rapporto sia terminato entro il 2014.
Il diritto alla pensione può essere maturato dal lavoratore in questione anche entro un anno dal termine della mobilità esclusivamente, però, nelle circostanze in cui la cessazione del rapporto di lavoro abbia avuto luogo entro il 31 dicembre 2012.
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