Pensioni 2021: tutte le strade per uscire da lavoro nel nuovo anno

Come e quando andare in Pensione nel 2021. Nonostante l’attenzione del Governo sia concentrata sull’emergenza Coronavirus, le forze politiche di maggioranza non hanno comunque perso il focus sul sistema previdenziale che, come di consueto, è oggetto di discussione alla fine di ciascun anno.

Nel corso degli ultimi anni, si ricorda, l’Esecutivo è intervenuto a più riprese per rendere agevole l’uscita dal mondo del lavoro. In ordine cronologico, l’ultimo intervento importante sul sistema pensionistico si è avuto con il cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019), che ha introdotto il meccanismo “quota 100” ma ha anche modificato la decorrenza di molteplici tipologie di uscite anticipate (come, ad esempio, dei lavoratori precoci), prevedendo la cd. “finestra mobile”.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 322 della L. n. 178/2020, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, è possibile ripercorrere tutte le strade che i lavoratori e le lavoratrici hanno per chiudere dietro di sé la porta di aziende, uffici, cantieri e inaugurare la loro nuova vita di pensionati nel 2021.

Detto ciò, vediamo quindi in tema di Pensioni 2021: tutte le strade per l’uscita da lavoro nel nuovo anno.

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Pensioni 2021: pensione di vecchiaia

Chi ha raggiunto tutti i requisiti richiesti dal sistema previdenziale, secondo l’attuale normativa, può andarsene in pensione utilizzando la normale strada della pensione di vecchiaia. A partire dal 1° gennaio 2019 si può accedere alla pensione di vecchiaia con 67 anni di età e almeno 20 anni di contributi versati. Sarà così anche dal 1° gennaio 2021.

Chi ha questi requisiti quindi può già prepararsi per fare domanda. Si tratta di una prestazione economica erogata ai lavoratori dipendenti e autonomi, iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago) ed alle forme esclusive, sostitutive, esonerative ed integrative della medesima, nonché alla Gestione separata.

Scatta dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato ha compiuto l’età pensionabile, oppure, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono raggiunti tali requisiti.

Pensioni 2021: pensione anticipata per raggiungimento contributi

Chi ha raggiunto tutti i requisiti contributivi richiesti, può invece andarsene in pensione anticipatamente rispetto ai requisiti di età richiesti dalla pensione di vecchiaia. Quindi anche se non ha ancora raggiunto i 67 anni.

Nel 2021 le soglie contributive da rispettare, che consentiranno ai lavoratori di salutare capi e colleghi e cominciare a godersi la vita, sono:

  • per gli uomini 42 anni e 10 mesi;
  • per le donne 41 anni e 10 mesi.

Tuttavia, dal 1° gennaio 2019, per effetto del D.L. n. 4/2019, chi maturerà il requisito avrà la decorrenza della pensione solo tre mesi dopo (cd. “finestra mobile”).

Pensioni 2021: opzione donna

In alternativa ai meccanismi ordinari appena visti, l’ordinamento pensionistico italiano prevede molteplici modi per uscire anticipatamente dal lavoro: uno su tutti “l’Opzione donna”, che è stata rinnovata anche nel 2021 per mezzo della Legge di Bilancio 2021. L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.

Per poter accedere a tale strumento, le lavoratrici devono maturare i requisiti pensionistici minimi (35 anni di contributi) entro il 31 dicembre 2020.

Le donne lavoratrici aventi diritto, potranno lasciare il lavoro anticipatamente anche il prossimo anno, se entro il 31 dicembre 2020 avranno maturato i requisiti richiesti: 58 anni di età (59 per le lavoratrici autonome) e 35 anni di contributi.

Due fattori importanti da considerare per chi intendesse accedere a tale opzione sono:

  • il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo;
  • la decorrenza della pensione, in quanto è prevista la cd. “finestra mobile”, pari a 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.

La Manovra finanziaria 2021 posticipa poi al 28 febbraio 2021 (in luogo del 29 febbraio 2020) la data entro cui il personale a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche e delle Istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio, rispettivamente, dell’anno scolastico o accademico.

Pensioni 2021: Ape social

Per il 2021 il Governo ha deciso di prorogare anche l’Ape social. Si tratta di un’indennità a carico dello Stato erogata dall’Inps a soggetti in determinate condizioni di svantaggio previste dalla legge che abbiano compiuto almeno 63 anni di età e che non siano già titolari di pensione diretta in Italia o all’estero. L’indennità è corrisposta, a domanda, fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia, ovvero fino al conseguimento della pensione anticipata o di un trattamento conseguito anticipatamente rispetto all’età per la vecchiaia.

Come anticipato, lo strumento è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:

  • disoccupati;
  • invalidi (superiore o uguale al 74%);
  • caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi. Sono inclusi il coniuge o un parente di primo grado, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
  • addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).

Ape social 2021: al via le domande. Istruzioni INPS e requisiti

Pensioni 2021: lavoratori precoci e attività usuranti

Nell’ambito della pensione anticipata, esistono poi categorie di soggetti, considerati “svantaggiati”, che possono ottenere la pensione in anticipo versando meno contributi, vale a dire:

  • i lavoratori cd. “precoci”;
  • i lavoratori impiegati in attività gravose ed usuranti.

Per i primi, a decorrere dal 1° maggio 2017, l’articolo 1, co. 199 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ha introdotto una riduzione del requisito contributivo a 41 anni (sempre a prescindere dall’età anagrafica del lavoratore) sia per gli uomini che per le donne che abbiano svolto almeno 12 mesi di lavoro effettivo prima del 19° anno di età e che si trovino in alcuni specifici profili meritevoli di una particolare tutela (disoccupati a seguito di licenziamento con esaurimento degli ammortizzatori sociali da almeno 3 mesi, invalidi civili con una invalidità non inferiore al 74%, soggetti che assistono disabili, addetti a lavori usuranti o a lavori gravosi).

Tuttavia, i lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2021, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorsi tre mesi dalla maturazione del predetto requisito, secondo le disposizioni previste nei rispettivi ordinamenti.

Per quanto concerne, invece, i lavori gravosi ed usuranti il 26 febbraio 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 47, il Decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente l’elenco aggiornato e dettagliato delle attività gravose che, a partire dal 1° gennaio 2018, hanno diritto di ritirarsi con la pensione anticipata al raggiungimento di 41 anni di contributi a prescindere dall’età anagrafica.

Rientrano tra i lavori gravosi ed usuranti:

  • gli operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • i conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • i conciatori di pelli e di pellicce;
  • i conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • i conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • le professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • gli addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • gli insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • i facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • il personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi;
  • gli operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
  • gli operai nell’agricoltura, zootecnica e pesca;
  • i pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • i siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;

i marittimi imbarcanti a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Pensioni 2021: la Quota 100

La pensione con Quota 100, introdotta dall’art. 14 del D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, in via sperimentale per il triennio “2019-2021” prevede la possibilità – in deroga i requisiti ordinari – di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Chi vorrà aderire a questa modalità di uscita anticipata lo potrà fare entro il 31 dicembre 2021. Dopodiché Quota 100 decadrà dal sistema pensionistico italiano. La fine del 2021 coincide infatti con la fine di questa opzione.

Si tratta di una misura sperimentale e dura per 3 anni: fino al 2021. Quota 100 significa che, per arrivare al numeretto magico e lasciare il lavoro si dovranno sommare età anagrafica e contributi maturati, con la combinazione perfetta di 62 anni di età + 38 di contributi. Negli altri casi la somma sarà quota 101 a 104: 63+38, 64+38, 65+38, 66+38.

Con quota 100 ci sarà il divieto di cumulo redditi e pensione fino al compimento dei 67 anni di età e fino a 5 mila euro lordi l’anno. Si percepirà poi una pensione più bassa in relazione ai minori contributi versati. ma tutto ciò è compensato dal fatto che la si percepirà per più anni.

Infine da ricordare che Quota 100 è una possibilità per i cittadini, non un obbligo. Chi vorrà continuare a lavorare, potrà farlo ed evitare di accedere alla pensione anticipata con quota 100.

Pensioni 2021: cumulo contributi

Questa è un’opportunità di pensionamento per chi ha carriere frammentate in più gestioni: la possibilità del cumulo gratuito di contributi previdenziali versati in più gestioni, che permetterà di andare prima in pensione e a costo zero. Anche coloro che hanno versato contributi alle casse dei professionisti sono inclusi nella possibilità di cumulo gratuito. Il cumulo permette di ottenere un assegno unitario, consentendo anche la conservazione delle regole di calcolo proprie di ciascuna gestione pensionistica.

Pensioni 2021: lavoratori impiegati in attività “particolarmente faticose e pesanti”

I lavoratori impiegati in attività “particolarmente faticose e pesanti” (individuati dall’art. 2 del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 19 maggio 1999) possono usufruire di un accesso anticipato al pensionamento.

In particolare, occorre maturare:

  • un’anzianità contributiva di 35 anni, più 61 anni e 7 mesi d’età anagrafica (quota 97,6) per i lavoratori dipendenti;
  • un’anzianità contributiva di 35 anni, più 62 anni e 7 mesi d’età anagrafica (quota 98,6) per i lavoratori autonomi.

Per quanto riguarda la categoria dei lavoratori a turni, bisogna distinguere fra:

  • occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 giorni all’anno;
  • occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno;
  • occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno.

Nel primo caso, sono richiesti gli stessi requisiti pensionistici illustrati nella tabella soprastante.

Per coloro che svolgono, invece, un numero di giorni lavorativi che va da 64 a 71 (annui), valgono le regole di seguito descritte.

  • anzianità contributiva di 35 anni, più 63 anni e 7 mesi d’età anagrafica (quota 99,6) peri lavoratori dipendenti;
  • anzianità contributiva di 35 anni, più 64 anni e 7 mesi d’età anagrafica (quota 100,6) peri lavoratori autonomo.

Nel terzo caso, ossia gli occupati per un numero di giorni lavorativi, che va da 72 a 77 all’anno, bisogna maturare i seguenti requisiti illustrati:

  • anzianità contributiva di 35 anni, più 62 anni e 7 mesi d’età anagrafica (quota 98,6) peri lavoratori dipendenti;
  • anzianità contributiva di 35 anni, più 63 anni e 7 mesi d’età anagrafica (quota 99,6) peri lavoratori autonomo.

Pensioni 2021: l’isopensione

L’isopensione, inizialmente introdotta dalla Riforma Fornero (L. n. 92/2012), e successivamente modificata dall’art. 1, co. 160, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018), consente alle aziende e ai lavoratori di anticipare, di comune accordo, la risoluzione del rapporto di lavoro. Tale facoltà è rivolta esclusivamente alle aziende con un organico medio che superi i 15 dipendenti. Inoltre, è assolutamente necessario che tra azienda, INPS e sindacati sia raggiunto un accordo di esodo.

Inizialmente la norma prevedeva un anticipo massimo di 4 anni, successivamente è stato esteso fino a sette anni per effetto della Legge di Bilancio 2018 su richiamata, valevole per il triennio 2018-2020. Conti alla mano, considerato che per quest’anno la pensione di vecchiaia si raggiunge a 67 anni d’età, teoricamente possono aderirvi i lavoratori con età pari o superiore a 60 anni.

Ora, con la Manovra Finanziaria 2021, è stato esteso sino al 2023 la possibilità, prevista in via sperimentale fino al 2020, di accompagnare i lavoratori a pensione anticipata o di vecchiaia per un prepensionamento lungo fino a 7 anni dopo la risoluzione del rapporto.

Pensioni 2021: scivolo pensionistico nel contratto di espansione

Infine, nel cd. “Decreto Crescita” (D.L. n. 34/2019, convertito con modificazioni in L. n. 58/2019) è stato introdotto un nuovo scivolo pensionistico per le aziende che ricorrono al “contratto di espansione”. Per poter esercitare lo “scivolo pensionistico” il lavoratore deve:

  • non trovarsi a più di 5 anni dal conseguimento della pensione di vecchiaia;
  • aver maturato il requisito minimo contributivo;
  • non trovarsi a più di 5 anni dal conseguimento della pensione anticipata.

La pensione anticipata in esodo, che deve essere effettuata nell’ambito di un accordo di non opposizione e previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori interessati, prevede il riconoscimento da parte del datore di lavoro per tutto il periodo e fino al raggiungimento del primo diritto a pensione, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un’indennità mensile, ove spettante comprensiva dell’indennità NASpI, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, così come determinato dall’INPS.

Con la Manovra Finanziaria 2021, la platea delle aziende che accede a tutti gli strumenti in esame si amplia passando a una soglia di almeno 500 lavoratori, ma la nuova norma specifica che, solo per il prepensionamento la soglia dimensionale delle imprese scende ulteriormente a 250 unità, calcolate peraltro anche nel complesso di meccanismi societari di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi.

 

Daniele Bonaddio

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