Lo ha fatto con un messaggio indirizzato proprio a questi lavoratori (il n. 4253 del 15 novembre 2018), comunicando appunto la proroga.
Vediamo in cosa consistono questi benefici e come si possono richiedere.
Pensioni 2019, benefici per esposizione amianto: a chi spettano
È la legge a stabilire a cosa hanno diritto i lavoratori occupati in imprese addette alla bonifica e scoibentazione amianto. In particolar modo è il famoso Articolo 13 della Legge n.257 del 27 marzo 1992 a dirlo.
“i lavoratori occupati nelle imprese che utilizzano ovvero estraggono amianto, impegnate in processi di ristrutturazione e riconversione produttiva,, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari, e che possano far valere nell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti almeno trenta anni di anzianità assicurativa e contributiva, hanno facoltà di richiedere la concessione di un trattamento di pensione secondo la disciplina di cui al medesimo articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, con una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva pari al periodo necessario per la maturazione del requisito dei trentacinque anni prescritto dalle disposizioni sopra richiamate, in ogni caso non superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto e quella del compimento di sessanta anni, se uomini, o cinquantacinque anni se donne”.
Questi benefici si applicano anche agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento dell’impresa presso cui erano occupati e il cui sito è interessato da piano di bonifica da parte dell’ente territoriale, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente, che risultano ammalati con patologia asbesto-correlata accertata e riconosciuta ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni.
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Pensioni 2019, benefici per esposizione amianto: quali sono
Il beneficio che si ottiene in termini previdenziali è quindi una maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva.
Pensioni 2019, benefici per esposizione amianto: beneficio esteso
E c’è di più. Anche chi è subentrato in una gestione previdenziale diversa dall’Inps, in seguito alla fine di un rapporto di lavoro, conserverà il diritto al beneficio per il 2019 e 2020.
Infatti, come stabilito e chiarito nel messaggio Inps:
“Al riguardo, l’articolo 1, comma 275 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che ”per i lavoratori indicati all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell’INPS derogando al disposto dell’articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016”.
Pertanto, anche con riferimento a tale categoria di soggetti il predetto beneficio, di cui al citato comma 117, trova applicazione per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020”.
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Pensioni 2019, benefici per esposizione amianto: la proroga
Come anticipato saranno prorogati tutti questi contributi previdenziali a favore di questa particolare tipologia di lavoratori, esposta durante il proprio lavoro alla tossicità dell’amianto. Come ha precisato l’Inps nel suo messaggio, i benefici previdenziali derivanti dall’esposizione all’amianto previsti per i lavoratori dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 – ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoinbentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto-correlata derivante da esposizione all’amianto – sono riconosciuti anche per gli anni 2019 e 2020, per effetto delle disposizioni di cui all’articolo 13-ter del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 13-ter afferma che “all’articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020”.
Ne consegue che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, trova applicazione anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Pensioni 2019, benefici per esposizione amianto: come chiederli
Ribadiamo quindi che il beneficio della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva si ottiene anche per i trattamenti pensionistici aventi decorrenza nel corso degli anni 2019 e 2020.
Per accedere al beneficio gli interessati devono inviare, entro il 30 novembre 2018, domanda telematica tramite i seguenti canali:
- servizio online dedicato, se in possesso di un codice PIN rilasciato dall’INPS, di una identità SPID o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
- Contact center multicanale, se in possesso di un codice PIN, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
- patronati e intermediari dell’Istituto.
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