Pensione di reversibilità anche ai nipoti maggiorenni inabili. Istruzioni sulle domande

Paolo Ballanti 16/05/24
Scarica PDF Stampa Allegati

Appare illogico e ingiustamente discriminatorio che i soli nipoti maggiorenni orfani e inabili al lavoro, viventi a carico del pensionato deceduto, siano esclusi dal godimento della reversibilità o pensione ai superstiti, posto che anch’essi versano in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata.

Questo, in sintesi, il pensiero della Corte costituzionale espresso nella sentenza numero 88/2022 con cui è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della normativa in materia di pensione ai superstiti, a causa dell’esclusione dei nipoti maggiorenni dalla platea dei beneficiari della pensione di reversibilità.

Al fine di chiarire gli effetti della sentenza, in termini di gestione delle nuove domande di pensione (e di quelle giacenti), riconteggio delle prestazioni e revoca delle pensioni già riconosciute ad altre categorie di superstiti, è intervenuta l’Inps con la Circolare 7 maggio 2024 numero 64.

Analizziamo le novità sulla pensione di reversibilità ai nipoti maggiorenni inabili.

Indice

La sentenza della Corte costituzionale

Grazie alla sentenza del 9 febbraio – 5 aprile 2022 numero 88, pubblicata in Gazzetta ufficiale numero 14 il 6 aprile 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità, per contrasto con l’articolo 3 della Carta costituzionale, dell’articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957 numero 818 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità i nipoti maggiorenni orfani, riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Leggi anche > Pensione reversibilità coniugi separati: come funziona e istruzioni Inps

Cosa prevede l’articolo 3 della Costituzione

Tra i principi fondamentali della Costituzione figura l’articolo 3 in cui si afferma che tutti i cittadini “hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”.
E’ compito della Repubblica, prosegue l’articolo 3, rimuovere gli ostacoli “di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

Discriminatoria e ingiusta l’esclusione dei nipoti maggiorenni

Nel sollevare l’incostituzionalità con l’articolo 3 della Carta fondamentale, la Corte costituzionale ha osservato che il rapporto di parentela tra l’ascendente e il nipote maggiorenne, orfano e inabile al lavoro, subisce un trattamento irragionevolmente deteriore rispetto a quanto garantito al nipote minorenne, con conseguente “fondatezza della questione sollevata in riferimento all’art. 3 Cost.”.

La relazione tra ascendente e nipote maggiorenne, ancora la sentenza, appare in tutto e per tutto assimilabile a quella che si instaura tra ascendente e minore di età, dal momento che è presente in entrambe le tipologie di rapporto:

  • la condizione di minorata capacità del nipote;
  • la vivenza a carico dell’ascendente al momento del decesso.

Pertanto, conclude la Corte costituzionale, è illogico e ingiustamente discriminatorio che i soli nipoti orfani maggiorenni e inabili al lavoro viventi a carico del pensionato deceduto siano esclusi dal godimento del trattamento pensionistico dello stesso, pur versando in una condizione di bisogno e di fragilità particolarmente accentuata.

Non a caso, ai nipoti maggiorenni è riconosciuto lo stesso trattamento di reversibilità in caso di sopravvivenza ai genitori, proprio perché nell’impossibilità di procurarsi un reddito a causa delle loro condizioni personali.

Diritto alla reversibilità per i nipoti maggiorenni

Alla luce dell’illegittimità costituzionale dell’articolo 38 richiamato, come chiarito dall’Inps nella Circolare 7 maggio 2024 numero 64, i nipoti maggiorenni riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti.

Per quanto riguarda il requisito della vivenza a carico dell’ascendente, vale quanto chiarito dall’Istituto con la Circolare 18 novembre 2015 numero 185, in cui si chiarisce che, fermo restando l’accertamento della non autosufficienza economica, dev’essere dimostrato il mantenimento abituale da parte dell’ascendente, in caso di non autosufficienza.

Per approfondire il tema consigliamo l’e-book La Pensione ai superstiti, una breve guida per la pensione di reversibilità.

Gli effetti della sentenza sulla reversibilità

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale numero 88/2022, si legge nella Circolare numero 64/2024:

  • le nuove domande di pensione;
  • le domande di pensione eventualmente giacenti;

presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto, devono essere definite dalle sedi Inps secondo quanto previsto dalla sentenza in argomento.

Le istanze di reversibilità già respinte alla luce della normativa dichiarata incostituzionale devono “essere riesaminate, a richiesta degli interessati, sempreché il diritto non sia stato negato con sentenza passata in giudicato” (Circolare).

Di conseguenza, il trattamento pensionistico verrà riconosciuto con l’ordinaria decorrenza, nei limiti della prescrizione e decadenza.

Un altro effetto della sentenza, questa volta per i superstiti contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione per i nipoti, alla luce della sentenza numero 88/2022, devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento, le pensioni liquidate al coniuge e / o ai figli del dante causa aventi diritto.

In particolare, la pensione al coniuge / figli dev’essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento.

Nei confronti dei nipoti ammessi alla prestazione la quota spetta sin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e decadenza.

Qualora, conclude l’Inps, per effetto della riliquidazione “risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’Istituto” eccezion fatta per il dolo del percettore.

Scarica allegato

Sentenza 88/2022 Corte costituzionale 86 KB

Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati

Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto.

Revoca delle pensioni ad altri beneficiari

La pensione ai superstiti in favore dei nipoti presenta un regime di incompatibilità rispetto alla spettanza della medesima prestazione a beneficio di altre categorie di superstiti, quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Anche in tal caso, come nei due paragrafi precedenti, l’Inps conferma l’indicazione per cui ai nipoti superstiti “aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 deve essere riconosciuta la quota spettante” della pensione fin dalla decorrenza originaria, nei limiti sempre della prescrizione e decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico di reversibilità in favore dei nipoti comporta l’eliminazione della pensione per altre categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

Le somme corrisposte ai superstiti, interessate da una causa di incompatibilità, non sono comunque oggetto di recupero da parte dell’Inps, salvo il caso di dolo del percettore.

Per restare aggiornato sulle novità in tema di pensioni e welfare, puoi iscriverti gratis alla Newsletter LeggiOggi, compilando il form qui sotto:

Iscriviti alla newsletter aoqzlwlnnk1v21gh
Iscrizione completata

Grazie per esserti iscritto alla newsletter.

Seguici sui social


Paolo Ballanti