Pensione di reversibilità: spetta all’ex coniuge? Regole e familiari beneficiari

Paolo Ballanti 10/05/19
La pensione di reversibilità non spetta all’ex coniuge che non riceve l’assegno divorzile. Questo il pensiero della Cassazione contenuto nella sentenza n. 11129/2019, con cui la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso avanzato contro l’ENPAM (Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici) da una vedova che si era vista negare nei precedenti gradi di giudizio la pensione di reversibilità, sul presupposto che alla data del decesso del marito questa non percepiva alcun contributo economico. L’unico assegno a carico dell’ex coniuge era quello per il mantenimento dei figli affidati alla madre.

La Cassazione ha respinto il ricorso della donna affermando che la pensione di reversibilità spetta al coniuge divorziato solo quando questi è titolare dell’assegno divorzile, a nulla rilevando il contributo destinato ai figli.

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Pensione di reversibilità all’ex coniuge: la sentenza

La vicenda trae origine dal rigetto in primo grado della domanda di pensione di reversibilità a beneficio del coniuge divorziato senza diritto al mantenimento al momento del decesso del marito. Sentenza confermata in Corte d’Appello.

In particolare, la donna previo accertamento presso l’ente di previdenza circa il diritto alla pensione di reversibilità si era rivolta al Tribunale chiedendo il riconoscimento della prestazione per i seguenti motivi:

  • Sentenza di separazione che aveva riconosciuto all’ex moglie l’assegno di mantenimento;
  • Stato di bisogno della ricorrente al momento del divorzio.

In sede di separazione era stato infatti fissato il contributo economico sia per il mantenimento dei figli che della stessa moglie, contributo quest’ultimo non replicato nella sentenza di divorzio, la quale aveva determinato il diritto all’assegno per i soli figli affidati alla madre.

Il Tribunale respingeva la domanda adducendo che l’assegno determinato in sede di separazione non poteva rivivere “di fatto” una volta dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Vistasi soccombere anche in Corte d’Appello la donna ricorreva in Cassazione.

Investita della questione, la Suprema Corte rileva che, come altre sue sentenze hanno sottolineato, la titolarità dell’assegno divorzile è uno dei requisiti per la pensione di reversibilità a beneficio dell’ex coniuge, a nulla rilevando il contributo economico a carico del defunto per il mantenimento dei figli.

Per comprendere meglio la sentenza vediamo nel dettaglio come funziona la pensione di reversibilità.

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Pensione di reversibilità all’ex coniuge: normativa generale

La pensione di reversibilità è quella prestazione che spetta ai familiari superstiti in caso di decesso del titolare della pensione.

Per familiari si intendono coniuge, figli, genitori, fratelli o sorelle superstiti.

Coniuge

Al coniuge (nonché a coloro che sono uniti civilmente) la pensione spetta in automatico senza che sia richiesta alcuna condizione, come invece avviene per gli altri familiari.

La pensione è riconosciuta anche ai coniugi separati. Sul punto si segnalano due diversi orientamenti della Cassazione:

  • Secondo la prima tesi il diritto spetta a patto che il superstite riceva l’assegno di mantenimento o l’assegno alimentare;
  • Per altro orientamento (sul cui filone si inserisce anche la recente sentenza della Cassazione n. 7464 del 15 marzo 2019) la pensione spetta a prescindere da qualsiasi assegno.

Ai divorziati invece la pensione è riconosciuta alle seguenti condizioni:

  • Presenza dei requisiti assicurativi e contributivi in capo al coniuge deceduto;
  • Inizio del rapporto assicurativo del coniuge deceduto prima della sentenza di pronuncia dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • Diritto all’assegno divorzile;
  • Assenza di successive nozze da parte del coniuge superstite;
  • Diritto di abitazione nella casa appartenente all’ex coniuge in luogo dell’assegno divorzile.

Figli

Contestualmente al coniuge la pensione spetta anche ai figli (compresi quelli adottivi e i minori affidati) in possesso di uno dei seguenti requisiti:

  • Minorenni;
  • Studenti, fino a 21 anni se frequentati scuole medie inferiori e superiori ovvero di età non superiore ai 26 anni se universitari (la pensione spetta se il decesso è avvenuto durante il percorso scolastico);
  • Figlio inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso (per inabilità si intende l’assoluta e permanente impossibilità di svolgere un’attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale).

Genitori, fratelli e sorelle

Il diritto dei genitori alla pensione spetta solo se mancano il coniuge o i figli ovvero se questi non ne hanno diritto. Inoltre, i genitori:

  • Devono avere almeno 65 anni di età;
  • Non essere titolari di pensione diretta o ai superstiti;
  • Devono essere a carico del deceduto.

Infine, se mancano anche i genitori o questi non hanno diritto alla pensione, la prestazione spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili del deceduto, a patto che siano (alla data del decesso) inabili al lavoro e a carico del deceduto.

Importo della pensione di reversibilità

L’importo della pensione di reversibilità è una percentuale di quella riconosciuta al deceduto, variabile in base al superstite:

  • 60% per il coniuge;
  • 20% per ciascun figlio se la prestazione spetta anche al coniuge;
  • 40% per ciascun figlio se il coniuge non riceve la pensione;
  • 15% per ciascun genitore, fratello o sorella.

Se più familiari hanno diritto alla pensione l’ammontare complessivo della reversibilità non può comunque quanto percepito dal deceduto.

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo quello del decesso, a prescindere dalla data di presentazione della domanda.

Paolo Ballanti

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