Pensione Quota 100: come richiederla, passo per passo

Scarica PDF Stampa
Sei prossimo al raggiungimento dei requisiti pensionistici previsti da “Quota 100”, che consistono nel raggiungimento di un minimo di 62 anni d’età e almeno 38 anni di contributi, e stai pensando di uscire in anticipo dal mondo del lavoro? L’occasione di aderire alla nuova possibilità offerta dal cd. Decretone (D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019) è molto ghiotta, ma molti sono ancora i dubbi che ti affliggono: l’importo della pensione, rispetto all’accesso con la pensione di vecchiaia o anticipata, le modalità di presentazione della domanda, come accertare i requisiti pensionistici, la prima decorrenza utile del pensionamento, ecc.

In effetti gli adempimenti da seguire, nonché gli elementi da tenere in considerazione, per un’eventuale convenienza di accesso a “Quota 100”, sono diversi. Nulla di cui preoccuparsi. In questo articolo riepiloghiamo i tratti essenziali della disciplina, nonché le regole da osservare per la richiesta d’accesso alla pensione in via anticipata. Ecco come richiedere, passo per passo, la pensione “Quota 100”.

Pensione Quota 100: cos’é, requisiti e chi interessa?

La pensione “Quota 100” è stata introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2019, e permette ai lavoratori la facoltà di conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • età anagrafica non inferiore a 62 anni;
  • anzianità contributiva non inferiore a 38 anni.

Si tratta di una misura sperimentale prevista per il triennio “2019-2021”.

La pensione “Quota 100” è rivolta:

  • a tutti gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
  • alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall’INPS;
  • alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;

I requisiti pensionistici non variano nel tempo, in quanto non sono soggetti agli incrementi alla speranza di vita di cui all’art. 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

Da notare che:

  • ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico;
  • ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva, invece, la gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda di pensione.

Altro requisito fondamentale per l’accesso alla pensione “quota 100” è la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

=> Quota 100 al via: tutte le istruzioni <=

Quota 100: decorrenza delle finestre mobili

Maturati i requisiti pensionistici su illustrati, l’effettivo conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico è differito per effetto della cd. finestra mobile. Tale periodo si differenzia in funzione della natura del datore di lavoro, ossia pubblico o privato, ovvero della gestione previdenziale a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.

Inoltre, la finestra mobile (che per i lavoratori del settore privato è di 3 mesi) esiste dal raggiungimento dei requisiti. Per invece ha già maturato i requisiti da diverso tempo non c’è alcuna finestra, e quindi alcun arco di tempo di attesa.

In particolare i lavoratori dipendenti del settore privato ed i lavoratori autonomi:

  • che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti.

Passando ai lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 1, co. 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165:

  • che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all’entrata in vigore del D.L. n. 4/2019, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti e comunque non prima del 1° agosto 2019.

Quota 100: quando conviene e quando no

Ma accedere a “quota 100” è davvero così conveniente? Non è possibile dare un risposta univoca, in quanto bisognerebbe analizzare nello specifico la situazione previdenziale di ciascun richiedente. Tuttavia è comunque possibile dare delle linee guida ai pro e contro per orientare al meglio la scelta del pensionando.

Tra i vantaggi è possibile annoverare:

  • il mancato incremento dell’età pensionistica alla speranza di vita, così come accade invece per la pensione di vecchia;
  • la possibilità di poter, su domanda, cumulare tutti e per intero i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS. Ai fini operativi, quindi, le gestioni interessate – ciascuna per la parte di propria competenza – determinano il trattamento pensionistico pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Infine, si ricorda che non esistono differenze in merito alle modalità di calcolo della pensione rispetto alle regole ordinarie.

Quota 100: presentazione domanda step by step

L’invio della domanda per accedere alla pensione “quota 100” può essere fatta in diversi modi:

  • direttamente, online sul sito dell’INPS;
  • tramite Patronato e altri soggetti abilitati alla intermediazione delle istanze di servizio all’INPS;
  • via Contact Center (803.164 gratuito da telefono fisso, ovvero 06.164.164 con tariffe da mobile). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 e il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00.

In caso di presentazione tramite il portale dell’INPS, il richiedente deve essere in possesso delle credenziali di accesso (Pin INPS, SPID o Carta nazionale dei servizi). Il modulo di compilazione della domanda è disponibile fra i servizi online, nella sezione “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

Una volta effettuato l’accesso e scelta l’opzione “NUOVA DOMANDA” nel menù di sinistra, occorre selezionare in sequenza:

  • per la pensione cd. quota 100: “Pensione di anzianità/vecchiaia” > “Pensione di anzianità/anticipata” > “Requisito quota 100”.

Dopodiché il sistema telematico richiede l’obbligo di selezionare il Fondo e la Gestione di liquidazione. A questo punto, dopo aver cliccato su “Prosegui”, nella schermata successiva bisogna inserire la data presunta della pensione.

Cliccando su “Salva e prosegui”, si arriva al menu “Dichiarazioni attività lavorative”: in questa schermata bisogna inserire la data in cui è cessato l’ultimo rapporto di lavoro, o nella quale si presume di cessarlo. Completato il quadro dichiarazioni, occorre spostarsi nel quadro redditi per inviare la dichiarazione reddituale.

Terminata la compilazione, bisogna cliccare in basso su “Salva e prosegui”. In caso di necessità di compilazione di altre schermate, occorre spostarsi utilizzando il pannello a sinistra.

Quota 100: scelta del pagamento 

In merito alle modalità di pagamento della pensione, all’interno della sezione “Pagamento” il richiedente deve selezionare la modalità di pagamento prescelta per la pensione, tra le seguenti possibilità:

  • sportello
  • conto corrente;
  • libretto nominativo;
  • carta prepagata.

Se presente, bisogna indicare il codice Iban, il Bic e specificare se il conto è cointestato o meno. Terminata la compilazione, occorre cliccare su “Salva e prosegui”.

Dopo aver inviato la domanda, i funzionari dell’INPS procederanno alla verifica dei requisiti pensionistici del richiedente, calcolando anche il relativo importo pensionistico.

 

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento