Lo sconto, previsto dalla legge di bilancio per il 2017, è riconosciuto ai lavoratori dipendenti, anche del pubblico impiego, nonchè ai lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età.
Per molti cittadini, tuttavia, non risulta sempre molto chiaro come debba essere soddisfatto il requisito del lavoro effettivo nella minore età. E molte volte l’Inps respinge la domanda di ammissione al beneficio.
Contributi validi per la pensione anticipata per i Precoci
Per evitare di trovarsi in difficoltà occorre ricordare che l’Inps considera valida la sola contribuzione obbligatoria dovuta per i periodi di prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi, settimane o giorni riferita all’anzianità contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali.
Dunque solo l’attività di lavoro dipendente o autonoma che può essere utilizzata per il perfezionamento del requisito dei 12 mesi lavorati entro la minore età.
Così non è considerata utile ai fini che ci interessano:
- la contribuzione da riscatto per periodi di studio o di formazione,
- la contribuzione volontaria, la contribuzione figurativa.
Il cittadino che, pertanto, voglia produrre domanda per il pensionamento con i requisiti del lavoro precoce deve fare attenzione a cosa è riportato nell’estratto conto contributivo.
Riscatto dei contributi non versati per la pensione dei Precoci
A questa regola c’è però una eccezione. Se il cittadino ha prestato nella minore età attività lavorative per le quali non risultano versati i relativi contributi da parte del datore di lavoro è possibile riscattare questi periodi – versando il relativo onere economico – ed ottenendo così la copertura contributiva necessaria ad acquisire lo status di lavoratore precoce. La ratio di questa disposizione è chiara: essendo stati questi periodi lavorati l’Inps ne consente il recupero con il riscatto ai fini del perfezionamento del requisito dei 12 mesi chiesto dalla norma.
Ai fini del riconoscimento dello status di lavoratori precoci può essere, inoltre, considerata la contribuzione per prestazione di lavoro effettiva accreditata anche in altri fondi pensionistici obbligatori diversi da quello in cui viene liquidata la pensione anticipata, fermo restando il conseguimento del requisito contributivo ridotto di cui all’articolo 1, comma 199 della legge 232/2016 nella gestione in cui deve essere liquidato il trattamento pensionistico.
Ad esempio, pertanto, ai fini del conteggio dei 12 mesi di lavoro effettivo si possono utilizzare sia i periodi di lavoro dipendente sia quelli prestati in qualità di lavoratore autonomo a condizione che siano stati svolti durante la minore età.
Come detto, per accedere al pensionamento anticipato occorre, inoltre, raggiungere un’anzianità contributiva di 41 anni pari a 2.132 settimane contributive. Questo requisito può essere raggiunto anche con il cumulo dei periodi assicurativi secondo quanto previsto dalla legge 232/2016.
Il lavoratore può, cioè, sommare i periodi non coincidenti temporalmente presenti nell’assicurazione generale obbligatoria, nei fondi ad essa sostitutivi ed esclusivi, nella gestione separata ed anche nelle casse professionali.
Bisogna, infine, ricordare che ai fini del raggiungimento del requisito di 41 anni è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla normativa pre-fornero.
Si possono cioè valorizzare tutti i periodi contributivi accreditati (contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa e da riscatto) con il solo limite, già previsto nella normativa generale, secondo il quale deve essere ragguagliato un minimo di 35 anni di versamenti con esclusione della contribuzione figurativa per disoccupazione indennizzata e per malattia.
Dal 2019 41 anni e 5 mesi di contributi per i Precoci
Dal prossimo anno, comunque, il requisito contributivo si innalzerà di cinque mesi secondo le norme generali in materia di adeguamenti alla speranza di vita. I precoci dovranno così raggiungere un’anzianità contributiva non più di 41 anni ma di 41 anni e 5 mesi.
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