Si ricorda, sul punto, che il cd. “Decretone” (D.L. n. 4/2019, convertito in L. n. 26/2019), dopo lo stop del 2018, ha reintrodotto l’opzione donna ma esclusivamente per il 2019. Ora, l’art. 1, co. 476 della L. n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha allungato i termini di domanda per accedervi, ossia dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. Ma quali sono le nuove regole d’accesso per la pensione opzione donna? Quanti anni bisogna avere? Bisogna rispettare le cd. finestre mobili?
A queste domande ha risposto l’INPS, con il Messaggio n. 243, recependo le ultime novità legislative della Manovra Finanziaria. Andiamo quindi in ordine e vediamo tutto quello che c’è da sapere sulla proroga opzione donna 2020.
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Pensione opzione donna 2020: cos’è
L’opzione donna è uno strumento, disciplinato dall’art. 1, co. 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 (Legge Maroni), che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.
Inizialmente, la misura era stata prevista in maniera sperimentale fino al 31 dicembre 2015. Successivamente, la Legge di Stabilità 2016 e la Legge di Bilancio 2017 hanno prorogato l’opzione donna, sia per il 2016 che per il 2017. Tali disposizioni normative hanno inteso ampliare l’ambito di applicazione dell’opzione donna per coloro che avessero maturato gli specifici requisiti previsti dalla legge, entro il 31 dicembre 2015 (cfr. INPS, Messaggio n. 1182/2017).
Pensione con opzione donna 2020: come funziona
L’opzione è riservata esclusivamente alle lavoratrici iscritte all’Ago (Assicurazione generale obbligatoria), ed ai fondi ad essa sostitutivi od esclusivi (dipendenti del settore privato, pubblico impiego e lavoratrici autonome) in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995.
Pertanto, non vi rientrano le lavoratrici iscritte alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26 della L. 335/1995.
Opzione donna: proroga nella Manovra 2020
Dopo uno stop di un anno, il D.L. n. 4/2019 (cd. “Decretone”), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019, aveva disposto la proroga dell’opzione donna anche per lo scorso anno, ossia fino al 31 dicembre 2019. Ora, all’art. 1, co. 476 della Legge di Bilancio 2020 è stata disposta la proroga dell’opzione donna anche per quest’anno.
Infatti, il legislatore è intervenuto direttamente nel corpus normativo dell’art. 16 del cd. “Decretone”, sostituendo le parole “il 31 dicembre 2018” con “il 31 dicembre 2019”.
Opzione donna 2020: tutti i nuovi requisiti
Alla luce delle predette novità, l’opzione donna – per l’anno 2020 – è riservata ne confronti:
- delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31 dicembre 1962 (58 anni d’età);
- delle lavoratrici autonome nate entro il 31 dicembre 1961(59 anni d’età);
le quali abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni al 31 dicembre 2019.
Opzione donna 2020: comparto scuola e AFAM
Con riferimento al personale del comparto scuola e AFAM, si applicano le disposizioni di cui all’art. 59, co. 9, della L. n. 449/1997. Tale norma prevede che, ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico, la cessazione dal servizio ha effetto dalla data di inizio dell’anno scolastico e accademico, con decorrenza dalla stessa data del relativo trattamento economico nel caso di prevista maturazione del requisito entro il 31 dicembre dell’anno.
In sede di prima applicazione, entro il 29 febbraio 2020, il relativo personale a tempo indeterminato può presentare domanda di cessazione dal servizio con effetti dall’inizio rispettivamente dell’anno scolastico o accademico.
Opzione donna: metodo di calcolo
L’opzione donna, tuttavia, come per gli anni scorsi, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento. Uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo).
Il sistema contributivo si applica a prescindere dalla collocazione temporale degli accrediti contributivi. Si ricorda che per i contributi accreditati prima dell’1 gennaio 1996, si applica generalmente il calcolo retributivo. Ciò si tramuta, dunque, in un taglio pensionistico che potrebbe variare, a seconda del caso specifico, in un ipotetico range che va dal 25 al 35 percento.
La finestra mobile per Opzione donna 2020
Altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla c.d. finestra mobile, che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene:
- dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti, ovvero;
- dopo 18 mesi per le autonome.
Opzione donna 2020: quali contributi valgono
Ma quali sono i contributi validi e quindi da considerare ai fini del raggiungimento del requisito contributivo minimo di 35 anni? Al riguardo, l’INPS (Circolare n. 11/2019) ha avuto modo di chiarire che è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurata.
Dunque, è possibile affermare che vi rientrano i contributi:
- obbligatori;
- da riscatto o da ricongiunzione;
- volontari e figurativi.
Non rientrano, invece, i soli contributi figurativi accreditati per malattia e disoccupazione.
Da considerare, inoltre, che non è possibile ottenere l’opzione donna attraverso il cumulo e la totalizzazione. In altri termini, è vietato sommare i contributi accreditati in gestioni previdenziali diverse, in quanto è consentita la sola totalizzazione dei contributi esteri.
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