Pensione di invalidità: spetta solo a chi risiede in Italia

Chiara Arroi 19/09/18
State molto attenti a spostare la residenza dall’Italia all’estero perché perderete la pensione di invalidità civile. È quanto chiarito dalla Corte di cassazione in una recente ordinanza (n. 21901/2018 del 7 settembre 2018), chiamata a decidere su un ricorso presentato dall’Inps contro una precedente sentenza che condannava il nostro istituto di previdenza a pagare la pensione agli eredi un cittadino che, da controlli, era risultato non essere stato residente in Italia, poi deceduto.

La Corte territoriale aveva respinto le giustificazioni Inps, che aveva attestato la mancata residenza in territorio italiano dell’avente diritto la pensione.

Consulta lo speciale Legge 104

Risultava infatti provato che per diversi anni, fino alla sua morte, il cittadino italiano aveva risieduto all’estero. In Cassazione, l’INPS ha denunciato quindi la violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 bis del regolamento CEE del 14 giugno 1971 (come modificato dal regolamento n. 1247/1992).

Per questo motivo gli eredi della persona non avrebbero avuto nessun diritto – almeno secondo l’Inps – di pretendere il pagamento dei ratei di pensione di invalidità per il periodo indicato. E questo poiché la residenza sul territorio dello Stato un requisito costitutivo del diritto alla provvidenza richiesta.

La posizione dell’Inps è stata apertamente appoggiata anche dai giudici della Cassazione, che hanno giudicato il motivo esposto fondato.

Secondo gli Ermellini, deve essere rispettato il regolamento europeo (Reg. CEE 1247/1992) che ha introdotto il principio secondo cui le prestazioni speciali in denaro, sia di assistenza che di previdenza (non aventi però carattere contributivo), non sono esportabili, ma possono essere riconosciute solo nello Stato in cui l’interessato risiede.

Ecco perché la pensione di invalidità civile non è dovuta al cittadino residente fuori dal territorio nazionale.

Prestazioni non esportabili: quali sono

Appurato che la pensione di invalidità civile non spetta a chi risiede all’estero perché trattamento in denaro non esportabile, vediamo quali altri provvedimenti di questo tipo rientrano nella categoria, e quindi si perdono se si trasferisce la propria residenza fuori dall’Italia.

Innanzitutto inesportabile significa legato alla residenza del percettore nello Stato italiano. Qualora la residenza venga spostata fuori dal territorio nazionale, quindi all’estero, il trattamento non si può esportare, quindi si perde. Ecco quali prestazioni si perdono se non si riede più in Italia:

  • gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili;
  • le pensioni e le indennità ai sordomuti;
  • la pensione sociale,
  • le pensioni e le indennità ai ciechi civili;
  • l’integrazione della pensione minima;
  • l’integrazione dell’assegno di invalidità;
  • l’assegno sociale;
  • la maggiorazione sociale.

Pensioni: si perdono con trasferimento all’estero?

Buone notizie a riguardo, perché le pensioni (vecchiaia, anzianità, anticipata) non rientrano tra le prestazioni in esportabili all’estero. Non si tratta infatti di trattamenti assistenziali, bensì previdenziali. La legge italiana quindi le fa rientrare tra le prestazioni esportabili e percepibili anche da chi non mantiene la residenza in Italia.

Consulta lo speciale Pensioni 

Pensione di invalidità civile: cos’è e a chi spetta

La pensione di invalidità civile è un assegno su base mensile erogato a favore di tutti i cittadini affetti da patologie (congenite o acquisite) che ne impediscono lo svolgimento dell’attività lavorativa. Viene erogata dall’Inps su domanda del cittadino e solo se si possiedono (purtroppo) determinati requisiti richiesti).

Non è legata al versamento dei contributi, ma al possesso di specifici requisiti:

  • possesso di malattie specifiche individuate dalla legge;
  • percentuale accertata tra il 74 e il 100 per cento;
  • età compresa tra i 18 e i 65 anni (oltre esistono altre prestazioni);
  • spetta in misura proporzionale ai limiti di reddito fissati annualmente.

Chiara Arroi

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento