A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 26667 del 22 Ottobre 2018, che scioglie i dubbi circa l’accoglimento della domanda amministrativa per chi non ha maturato i requisiti contributivi nel c.d. “periodo mobile”, in quanto impossibilitato dal medesimo stato di malattia.
Pensione di invalidità: la vicenda
Nel caso di specie un lavoratore dipendente del settore privato aveva avanzato domanda all’INPS nel 2009 volta ad ottenere l’assegno ordinario di invalidità. Il lavoratore era stato giudicato invalido e quindi inidoneo a svolgere la mansione per cui era stato assunto. Durante la sua carriera lavorativa lo stesso aveva maturato 400 settimane contributive.
L’INPS aveva respinto la domanda del lavoratore, che ha agito per vie legali. Sia la sentenza di primo che secondo grado hanno respinto il diritto alla prestazione, in quanto il richiedente non aveva maturato 156 contributi settimanali né nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda amministrativa (2004-2009), né nel periodo “1998-2002” a cui si sarebbe dovuto far fede, stante l’impossibilità per l’assicurato di svolgere attività lavorativa successiva al 2003 a causa dello stato invalidante.
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Sul punto, il lavoratore chiedeva che i giudici non tenessero conto dell’ulteriore requisito contributivo vista l’impossibilità a svolgere proficuo lavoro nel quinquennio precedente la domanda amministrativa. Lo stesso, dunque, ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello e ricorre in Cassazione.
Pensione di invalidità: chi ne ha diritto
Si ricorda che la pensione di invalidità, disciplinata dalla L. n. 222/1984, è una prestazione economica rivolta ai lavoratori identificati da uno stato d’invalidità al 100% in cui il soggetto non può svolgere alcuna attività lavorativa, nemmeno a carattere temporaneo.
Ai fini della pensione di inabilità è necessario che il soggetto si trovi in condizione di infermità fisica o mentale tale da determinare un’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
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Inoltre, deve avere almeno 5 anni di anzianità assicurativa (devono essere trascorsi almeno 5 anni dalla data di inizio dell’assicurazione) e contributiva, almeno 3 dei quali maturati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione.
Ai fini della maturazione dei contributi, occorre tenere conto esclusivamente da quelli effettivamente versati. Il sistema di calcolo è:
- misto se c’era contribuzione antecedente il 1996;
- retributivo sino al 2011 se c’erano almeno 18 anni di contributi accreditati entro il 31.12.1995 e contributivo sulle quote successive;
- oppure, se c’erano meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, il calcolo contributivo scatta su tutte le quote successive al 1° gennaio 1996.
Pensione di invalidità: il parere della Cassazione
I giudici della Corte di Cassazione danno ragione al lavoratore e accolgono il ricorso. Gli ermellini rilevano effettivamente che, nel quinquennio precedente la domanda amministrativa, il ricorrente si trovava pacificamente in uno stato di assoluta impossibilità a svolgere proficuo lavoro; posto che la domanda è stata presentata nel 2009 mentre lo stato invalidante accertato in giudizio ha avuto inizio nel 2003.
In tal caso, quindi, la condizione necessaria per l’accesso alla prestazione è quella del possesso del requisito generico di almeno 5 anni di contribuzione nella vita lavorativa e non, come previsto normalmente, il requisito specifico della contribuzione immediatamente precedente l’evento invalidante quando l’assicurato non aveva potuto lavorare in ragione dell’invalidità da cui era affetto.
Dunque, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini della neutralizzazione del requisito contributivo specifico (il periodo contributivo minimo richiesto nell’ultimo quinquennio) non è necessario che la malattia intervenga nel corso del rapporto di lavoro. Ciò fa sì che nell’ipotesi in cui il requisito contributivo specifico non sia stato maturato in conseguenza della malattia dell’assicurato, la prestazione d’invalidità deve essere riconosciuta ugualmente sulla base del possesso del requisito assicurativo generico.
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