- quella previdenziale, regolata dalla L. n. 222/1984;
- quella civile, disciplinata dall’art. 12 della L. n. 118/1971 che è invece, una prestazione assistenziale, vincolata al rispetto di determinati requisiti reddituali.
Ma chi può accedere alla pensione di inabilità? Quali sono i requisiti da possedere? A quanto ammonta il beneficio economico e come fare domanda. Ecco delle brevi linee guida per orientarsi al meglio.
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Pensione di Inabilità 2019: i beneficiari
Hanno diritto alla pensione di inabilità i lavoratori:
- dipendenti del settore privato e gli iscritti ai fondi sostitutivi e integrativi dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago);
- dipendenti pubblici;
- autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri);
- iscritti alla Gestione Separata INPS.
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Pensione di Inabilità 2019: i requisiti
La pensione di inabilità viene concessa in presenza di:
- assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale, valutati dalla Commissione Medica Legale dell’INPS;
- almeno 260 contributi settimanali(cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Per il conseguimento del requisito contributivo, a differenza di quanto accade con l’assegno ordinario di invalidità, è possibile anche totalizzare, cioè cumulare gratuitamente i contributi versati in diversi fondi di previdenza.
È, inoltre, richiesta:
- la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa;
- la cancellazione dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli e dagli elenchi di categoria dei lavoratori autonomi;
- la cancellazione dagli albi professionali;
- la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
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Laddove una delle precedenti cause d’incompatibilità subentri dopo aver ottenuto la pensione di inabilità, il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS, che verificherà il persistere (o meno) dei requisiti necessari per continuare a usufruire della prestazione.
Pensione di Inabilità 2019: la durata
A differenza l‘assegno ordinario di invalidità, che viene rinnovato ogni tre anni, la pensione di inabilità non ha una durata prefissata. Tuttavia, l’INPS può disporre una revisione a iniziativa propria ai sensi dell’art. 9 della L. n. 222/1984. In questa sede, la prestazione può essere:
- confermata;
- trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora si accerti una invalidità inferiore al 100% ma superiore ai due terzi);
- revocata qualora il titolare dimostri il recupero della capacità lavorativa a più di un terzo.
Pensione di Inabilità: l’importo
L’ammontare della pensione di inabilità dipende dai contributi effettivamente versati. In particolare, il sistema di calcolo può essere retributivo o misto.
Rientrano nel sistema di calcolo retributivo i periodi:
- precedenti al 1° gennaio 1996;
- fino al 31 dicembre 2011, se il richiedente abbia maturato 18 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
Rientrano, invece, nel sistema di calcolo contributivo i periodi:
- successivi al 31 dicembre 1995, se a tale data il richiedente non abbia maturato 18 anni di contribuzione;
- successivi al 31 dicembre 2011, nei casi in cui il richiedente abbia maturato 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995.
Per le pensioni liquidate nel sistema misto o nel sistema contributivo, l’anzianità contributiva maturata viene incrementata virtualmente (nel limite massimo di 2080 contributi settimanali, pari a 40 anni) dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione di inabilità e il compimento dei 60 anni di età. Questa contribuzione deve essere quantificata prendendo a base le medie contributive pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell’art. 3, co. 5 del D.Lgs. n. 503/1992.
Pensione di Inabilità: la domanda
La pensione di inabilità può essere presentata esclusivamente in maniera telematica, utilizzando uno dei seguenti canali a disposizione:
- online, sul portale dell’INPS, avvalendosi dei servizi accessibili direttamente al cittadino tramite il Pin INPS
- Contact center integrato INPS, chiamando al numero 803164 gratuito da rete fissa o, in alternativa, ricorrendo da rete mobile al numero 06164164.
- patronati o altri enti intermediario dell’Istituto, usufruendo dei servizi telematici offerti dagli stessi.
Alla domanda va allegata la certificazione medica (modulo SS3 compilato e inviato dal medico curante).
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