Tra le questioni aperte figura la riforma delle pensioni, con il meccanismo di uscita anticipata “Quota 102” che terminerà il prossimo 31 dicembre, erede del precedente “Quota 100”.
Dal 1° gennaio 2019, quando Quota 100 è stata introdotta, si è realizzata una sorta di deroga alle norme sul pensionamento, figlie della Riforma Fornero.
Ad oggi, con l’avvicinarsi della scadenza del 31 dicembre 2022, in mancanza di una proroga di Quota 102, dal successivo 1° gennaio si applicheranno in toto le regole della Fornero.
Per evitare tutto questo, sono settimane che circolano numerose ipotesi di riforma, tra i quali spicca quella del presidente dell’INPS Pasquale Tridico, di introdurre una pensione in due tempi.
Analizziamo la questione in dettaglio.
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Pensione in due tempi: la proposta di Tridico
Il 9 giugno scorso in un’intervista al quotidiano la Repubblica, il presidente dell’INPS Pasquale Tridico ha sottolineato che solo “a partire dal 2035 le pensioni saranno calcolate esclusivamente con il sistema contributivo”. Modello che si caratterizza per avere “forme di flessibilità in un uscita a partire da 64 anni con venti di versamenti contributivi e 2,8 volte l’assegno sociale”.
Dovendo gestire una fase di pensionamenti misti, la proposta di Tridico prevede la “possibilità di andare in pensione con 63/64 anni prendendo fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia, cioè 67 anni, solo il rateo della pensione calcolata con il contributivo”.
Una volta compiuti i 67 anni si prenderebbe anche “l’altra parte calcolata con il retributivo”.
Si tratta, ha concluso Tridico, di una “proposta di flessibilità, sostenibile finanziariamente e che lascia invariati i pilastri fondamentali del sistema contributivo”. In sostanza “si riceverebbe l’intera pensione in due tempi”.
Pensione in due tempi: le regole attuali
La proposta del presidente dell’INPS Tridico si inserisce nel dibattito sulla riforma delle pensioni in vista del prossimo anno quando, in assenza di ulteriori novità normative, non sarà più applicabile Quota 102 e si arriverà così all’applicazione totale del regime pensionistico disegnato dalla cosiddetta Riforma Fornero.
L’applicazione di Quota 100 (triennio 2019 – 2021) e successivamente di Quota 102 (anno 2022) hanno rappresentato infatti una deroga rispetto ai requisiti di accesso alla pensione, modificati in maniera incisiva negli anni dell’esecutivo Monti grazie appunto alla riforma che ha preso il nome dall’allora Ministra del lavoro e delle politiche sociali.
Pensione di vecchiaia
L’attuale sistema pensionistico prevede l’accesso alla pensione di vecchiaia al compimento dei 67 anni di età con 20 anni di contributi versati, in favore di quanti al 31 dicembre 1995 erano già in possesso di anzianità contributiva.
Gli stessi requisiti si applicano a quanti hanno acquisito il primo accredito contributivo dal 1° gennaio 1996 o che, già titolari di un conto assicurativo a quella data, decidono di optare per il calcolo contributivo.
Per questi ultimi, in aggiunta, è necessario che l’importo della pensione non sia inferiore a 1,5 l’assegno sociale.
Un’alternativa, sempre per chi è in possesso di anzianità contributiva dal 1° gennaio 1996, è l’accesso alla pensione con 71 anni di età ed almeno 5 anni di anzianità contributiva effettiva (sono esclusi dal calcolo i contributi figurativi).
Pensione anticipata
Per quanti possono vantare un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 l’accesso alla pensione anticipata, a prescindere dall’età anagrafica, è previsto in presenza di:
- 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per le donne;
- 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini.
I lavoratori iscritti a partire dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione anticipata una volta compiuti i 64 anni di età, in presenza di almeno 20 anni di contribuzione effettiva (esclusi pertanto i contributi figurativi) e a patto che l’ammontare mensile della pensione sia pari o superiore a 2,8 volte l’assegno sociale.
Le altre proposte: proroga di Quota 102
Un’alternativa alla proposta di Tridico è la proroga temporanea di Quota 102, istituita in sostituzione della Quota 100 disciplinata dall’articolo 14 del Decreto–legge 28 gennaio 2019 numero 4.
La misura (erede di Quota 100 introdotta nel triennio 2019 – 2021) prevede l’accesso alla pensione anticipata, in favore dei soggetti che maturano nell’anno 2022 64 anni di età anagrafica e 38 di anzianità contributiva.
Le altre proposte: in pensione con 41 anni di contributi
Un’altra ipotesi circolata nelle scorse settimane è l’introduzione di un meccanismo di accesso alla pensione, che tenga conto esclusivamente dell’anzianità contributiva maturata.
In sostanza, si avrebbe diritto all’assegno pensionistico con l’unica condizione di aver maturato 41 anni di contributi, a prescindere dall’età anagrafica.
APE sociale ed Opzione donna
I prossimi mesi saranno decisivi anche per il futuro di due meccanismi di accesso anticipato alla pensione. Stiamo parlando di APE sociale ed Opzione donna.
APE sociale
Introdotta in via sperimentale dal 1° maggio 2017 e prorogata dall’ultima Manovra (Legge numero 234/2021) sino al prossimo 31 dicembre, APE sociale permette l’accesso anticipato alla pensione per coloro che:
- Hanno compiuto almeno 63 anni di età;
- Hanno cessato l’attività lavorativa;
- Non sono titolari di trattamento pensionistico diretto;
e, altresì, si trovano in una di queste condizioni:
- Conclusione integrale del periodo di percezione della NASpI e stato di disoccupazione determinatosi a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento (anche collettivo), dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta in sede protetta, scadenza del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che nei 36 mesi precedenti l’interruzione del contratto, siano stati registrati periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi);
- Assistenza, al momento della richiesta di APE e da almeno 6 mesi, a coniuge, persona in unione civile, parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ovvero un parente o affine di secondo grado convivente (nel caso in cui i genitori o il coniuge abbiano compiuto 70 anni di età o sono anch’essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;
- Capacità lavorativa ridotta in misura pari o superiore al 74%;
- Lavoratori dipendenti che, alla data di decorrenza dell’APE, abbiano svolto da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni ovvero da almeno 6 anni negli ultimi 7 anni una o più professioni cosiddette “gravose” di cui all’allegato 3 della Legge numero 234/2021.
Nelle prime tre ipotesi è richiesta un’anzianità contributiva di almeno 30 anni, elevata a 36 anni per i lavoratori di cui alla lettera d).
L’APE si concretizza in un prestito, corrisposto per 12 mensilità, sino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia.
La somma spettante è calcolata in misura pari alla rata mensile della pensione, determinata al momento della richiesta (da trasmettere all’INPS), in ogni caso non superiore a 1.500,00 euro lordi mensili.
Leggi anche “Ape sociale disoccupati 2022: requisiti e decorrenza Naspi”
Opzione donna
Al pari di APE sociale, la Manovra 2022 ha esteso la possibilità per le donne che scelgono di calcolare la pensione con il metodo contributivo, di accedere al pensionamento anticipato se hanno maturato, entro il 31 dicembre 2021:
- 58 anni di età se dipendenti (59 anni se autonome);
- Anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni.
Prima dell’intervento dell’ultima Legge di bilancio, i requisiti di età e contribuzione dovevano essere raggiunti entro il 31 dicembre 2020.
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