Pensione, estesa possibilità del part-time: a chi? Come funziona? Quando si attiva?

Redazione 16/02/16
In materia di pensioni, sono due le novità introdotte nel corso del passaggio alla Camera dal decreto Milleproroghe, appena concluso l’iter in prima lettura a Montecitorio ed ora al Senato. Sembra, infatti, prospettarsi un cambiamento circa la misura di flessibilità in uscita.

Nello specifico, il part-time per la pensione previsto dalla legge di Stabilità 2016 verrà esteso anche i lavoratori iscritti a forme esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria.

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Ma vediamo tutte le novità, punto per punto.

1) PENSIONE: ESTESO IL PART-TIME, A CHI? IN CHE MODO?

Il part-time per la pensione è uno strumento che permette ai lavoratori che maturano il requisito per la pensione di vecchiaia entro la fine del 2018 (massimo 3 anni dalla pensione), di tramutare il contratto a tempo pieno in un part-time, dietro una riduzione dell’orario di lavoro che risulta compresa tra il 40 e il 60%. Questo procedimento deve, però, seguire le regole che si riportano qui di seguito:

– lo stipendio mensile si riduce in proporzione all’orario;

– lo stipendio mensile, tuttavia, arriva ad includere anche la somma corrispondente ai mancati contributi previdenziali che coincidono con le prestazioni non effettuate.

Ne consegue, dunque, che la retribuzione sarà, sì, più bassa di un full time, però comunque più alta di un ‘ordinario’ part-time. Inoltre, l’importo integrativo incassato non concorre alla formazione del reddito e non dunque non viene computato ai fini della contribuzione, in sostanza, si viene a delineare anche un’agevolazione dal punto di vista fiscale.

1.1. Come viene estesa la platea?

Il decreto Milleproroghe, all‘articolo 2-quater, comma 3, modifica, estendendola, la possibilità di optare per il part-time per la pensione, mettendo mano al comma 284 dell’articolo 1 della legge 208/2015 (legge di Stabilità 2016).

Originariamente, la norma prevedeva il diritto a questa prestazione per tutti i “lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima”, ora invece, con la recente modifica, si aggiungono anche gli iscritti alle forme esclusive dell’AGO (l’assicurazione generale obbligatoria), come il Fondo Poste o il Fondo generale Ferrovie dello Stato.

1.2. Come verrà attuato?

Ulteriore novità del decreto riguarda, poi, la previsione di una proroga dei termini per il decreto attuativo del ministero del Lavoro, di concerto con il dicastero dell’Economia: non si tratterà, infatti, più di 60 giorni, ma di 90 dal momento di entrata in vigore della legge di Stabilità (ossia il 1° gennaio 2016), perciò, come detto, entro il 30 marzo 2016.

2) PENSIONE, PART-TIME E CONTRIBUTI: COSA PERDE IL LAVORATORE?

Sul fronte contributivo il lavoratore non arriva a perdere niente, in quanto l’impresa versa i contributi figurativi per la parte concernente la prestazione non effettuata conseguentemente alla riduzione dell’orario.

Pertanto, nel momento in cui il lavoratore raggiunge l’età pensionabile, arriva a prendere la pensione piena.

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3) PENSIONE: COME FUNZIONA IL PART-TIME?

Il part-time per la pensione stabilisce che debba esserci un accordo tra datore di lavoro e dipendente, oltre ad un’autorizzazione della Direzione Territoriale del Lavoro. La legge di Stabilità per il 2016 ha già provveduto, in parte, a specificare alcune delle modalità di applicazione previste.

Sarà, infatti, il datore di lavoro a dover comunicare all’INPS e alla DTL la stipula del contratto, al riguardo si ricorda che le modalità verranno chiarite da apposito decreto ministeriale, atteso come detto per marzo. Sarà, poi, l’INPS a dover riconoscere il beneficio fino ad esaurimento delle risorse disponibili (ossia 60 milioni di euro per l’anno 2016, 120 milioni di euro per l’anno 2017 e 60 milioni per il 2018), provvedendo contestualmente al monitoraggio delle richieste.

4) PENSIONE, PART-TIME: COME VANNO STIPULATI I CONTRATTI?

Al fine della stipula dei contratti di part-time per la pensione è necessario attendere il decreto attuativo previsto per fine marzo. Sulla base, tuttavia, delle disposizioni elencate, i lavoratori che potranno accedere a questo nuova tipologia di flessibilità in uscita sono:

4.1. uomini e donne dipendenti del privato con requisito di età a fine 2018 di 66 anni e 7 mesi;

4.2. il trattamento è accessibile a chi, a fine 2015, aveva almeno 66 anni e 7 mesi di età;

4.3. in tutti i casi, è necessario anche il requisito dei 20 anni di contributi.

5) PENSIONE: ESODO 2016, QUALI NOVITA’?

Il recente decreto Milleproroghe, oltre alla novità sul part-time per la pensione, in materia previdenziale rinnova anche per tutto il 2016 l’esodo per la pensione con trattamento a carico del datore di lavoro stabilito dalla Riforma Fornero.

In pratica è la possibilità, per i soggetti a cui mancano al massimo 4 anni per accedere alla pensione, di ritirarsi anticipatamente dal mondo del lavoro, in cambio di un trattamento pari alla pensione piena, versato dall’INPS, però finanziato dall’impresa. Questo, comunque, previo accordo sindacale.

Redazione

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