Le domande, destinate all’Ispettorato territoriale del lavoro competente, dovranno essere obbligatoriamente trasmesse dagli interessati entro il 2 marzo prossimo.
Come reso noto dalla circolare, le istanze possono essere inviate a mezzo pec, e-mail o raccomandata A/R. Sulla falsariga di quanto avvenuto per le clausole di salvaguardia precedenti, ciascun Ispettorato territoriale (ITL) costituirà apposite Commissioni per gestire le domande di accesso.
I soggetti interessati sono coloro che, nonostante l’apertura dell’apposita procedura di accesso da parte dell’INPS, devono presentare istanza all’Ispettorato territoriale del lavoro, individuati dall’articolo 1, comma 346 lettere c), d), e) della Legge numero 178 del 30 dicembre 2020 (Legge di bilancio 2021).
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Pensione Esodati: i soggetti interessati
I soggetti interessati dalla nona clausola di salvaguardia sono coloro che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011, cui continuano ad applicarsi le disposizioni in materia pensionistica, vigenti prima della data di entrata in vigore dell’articolo 24 del Decreto legge del 6 dicembre 2011 numero 201, convertito con modificazioni in Legge 22 dicembre 2011 numero 214.
Ci riferiamo in particolare a:
- Lavoratori che hanno risolto il rapporto entro il 30/06/2012 in ragione di accordi individuali ovvero per effetto di accordi collettivi di incentivo all’esodo, stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011 anche se hanno svolto, dopo la cessazione, attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- Coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro dopo il 30/06/2012 ed entro il 31/12/2012, a seguito di accordi individuali ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31/12/2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- Lavoratori che abbiano risolto unilateralmente il rapporto nel periodo compreso tra il 01/01/2007 e il 31/12/2011, anche se hanno svolto successivamente alla data di cessazione qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
- Soggetti in congedo per assistere i figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili per la pensione;
- Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato ovvero in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili al trattamento pensionistico (eccezion fatta per i lavoratori del settore agricolo e coloro che hanno la qualifica di stagionali).
Pensione Esodati: termine e modalità di presentazione delle domande
I soggetti interessati dalla clausola di salvaguardia sono tenuti a presentare apposita istanza entro il 2 marzo 2021, con una delle seguenti modalità:
- Invio della richiesta a mezzo posta elettronica certificata dell’Ispettorato territoriale del lavoro (ITL) interessato;
- Trasmissione dell’istanza all’indirizzo mail dedicato dell’Ispettorato territoriale del lavoro;
- Raccomandata con avviso di ricevimento all’Ispettorato territoriale del lavoro.
Abilitati all’invio delle istanze sono gli stessi lavoratori interessati ovvero, in alternativa, i soggetti dagli stessi delegati, quali ad esempio consulenti del lavoro, dottori commercialisti, patronati.
Pensione Esodati: i documenti richiesti
Per beneficiare della clausola di salvaguardia i soggetti interessati dovranno inviare all’ITL apposita istanza di accesso, il cui modello è quello pubblicato con la circolare del 5 febbraio.
Limitatamente a coloro il cui rapporto di lavoro si sia risolto in ragione di accordi individuali o in applicazione di accordi collettivi, ovvero sia cessato per risoluzione unilaterale, oltre all’istanza, dovrà essere inviata una dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante la mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero lo svolgimento, dopo la cessazione del rapporto, di attività non riconducibile ad un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Per i soggetti sopra citati è altresì necessario fornire copia dell’accordo individuale o collettivo che ha dato luogo alla cessazione del rapporto di lavoro, nonché copia della risoluzione unilaterale che ha determinato la cessazione del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
I destinatari della clausola di salvaguardia in quanto soggetti in congedo per assistere figli con disabilità grave, oltre all’istanza dovranno inviare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al provvedimento di congedo, con indicazione degli estremi dello stesso ai fini del suo reperimento.
Da ultimo i lavoratori con contratto a termine o in somministrazione invieranno all’ITL, oltre all’istanza, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, relativa alla mancata rioccupazione in qualsiasi attività lavorativa ovvero alla mancata rioccupazione a tempo indeterminato. Sarà altresì necessaria copia della documentazione che ha dato luogo all’interruzione del rapporto di lavoro a tempo determinato tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2011.
>>> Scarica qui il modello per presentare l’istanza di accesso alla pensione
>>> Scarica qui la dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione
>>> Scarica qui la dichiarazione sostitutiva di congedo per assistenza ai figli con disabilità grave
>>> Scarica qui la dichiarazione sostitutiva di mancata rioccupazione per i lavoratori con contratto a termine
Pensione Esodati: Ispettorato territoriale del lavoro
La circolare INL dedica particolare attenzione alla sede dell’Ispettorato cui devono essere indirizzate le istanze di accesso.
Per i lavoratori che hanno interrotto il rapporto in forza di accordi sindacali, l’ITL competente a ricevere le domande è quella innanzi alla quale i suddetti accordi sono stati sottoscritti.
In tutti gli altri casi la sede interessata è quella del luogo di residenza del lavoratore. Questo vale anche nei confronti dei lavoratori in congedo e di coloro che erano titolari di contratto a termine o in somministrazione.
Per esaminare le istanze di accesso e rilasciare i provvedimenti di accoglimento o diniego, ciascuna sede ITL istituirà un’apposita Commissione, composta da:
- Due funzionari dell’Ispettorato territoriale;
- Un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.
La decisione sulle domande di accesso alla clausola, sarà assunta entro trenta giorni dal termine di presentazione delle istanze.
In caso di non accoglimento, dovrà essere fornita all’interessato idonea motivazione.
Al contrario, le istanze ammesse saranno segnalate all’INPS in modalità telematica.
Nona salvaguardia esodati: come fare domanda, istruzioni INPS
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