Tuttavia, alla luce del particolare momento che sta attraversando il Paese e della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, l’INPS ha consentito ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il sito internet dell’INPS.
L’istanza di richiesta del RdC e della PdC vengono quindi equiparate a tutte le richieste di prestazione che possono essere presentate all’Istituto Previdenziale, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica. Si ricorda che, per la valida presentazione della domanda, il richiedente la prestazione dovrà:
- essere in possesso di una attestazione ISEE valida;
- avere presentato la dichiarazione sostitutiva unica al momento della presentazione della domanda di Reddito di Cittadinanza.
Ne dà notizia l’INPS, con il Messaggio n. 1681 del 20 aprile 2020, specificando che il servizio è raggiungibile nella sezione “reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza” del sito INPS.
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Pensione e Reddito di cittadinanza, come si richiede
Generalmente il Reddito e Pensione di Cittadinanza sono presentate:
- tramite il gestore del servizio integrato di cui all’art. 81, co. 35, lett. b), del D.L. n. 112/2008, convertito con modificazioni, in L. n. 133/2008 (Poste Italiane S.p.A);
- accedendo in via telematica, tramite SPID, al sito redditodicittadinanza.gov.it;
- presso i centri di assistenza fiscale di cui all’art. 32 del D.Lgs. n. 241/1997;
- presso gli istituti di patronato di cui alla L. n. 152/2001.
Ora, a causa dell’emergenza da COVID-19, l’INPS consente ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il proprio sito istituzionale, nella sezione ’’reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza’’ procedendo come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all’Istituto.
L’autenticazione, come detto, può avvenire mediante:
- PIN dispositivo;
- SPID;
- Carta Nazionale dei Servizi;
- Carta di Identità Elettronica.
Pensione e Reddito di cittadinanza, i requisiti economici
Per accedere al RdC il nucleo familiare deve essere in possesso di:
- un valore ISEE inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni);
- un valore del patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro;
- un valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro per il single, incrementato in base al numero dei componenti della famiglia (fino a 10.000 euro), alla presenza di più figli (1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo) o di componenti con disabilità (5.000 euro in più per ogni componente con disabilità e euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza).
- un valore del reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza (pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare, incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE). Tale soglia è aumentata a 7.560 euro ai fini dell’accesso alla Pensione di cittadinanza. Se il nucleo familiare risiede in un’abitazione in affitto, la soglia è elevata a 9.360 euro.
Pensione e Reddito di cittadinanza, altri requisiti
Per accedere alla misura è inoltre necessario che nessun componente del nucleo familiare possieda:
- autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 2 anni antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, co.1 del D.Lgs. n. 171/2005).
Pensione e reddito di cittadinanza, importo del beneficio
Il beneficio economico si compone di due parti:
- una integra il reddito familiare fino alla soglia di 6.000 euro moltiplicati per la scala di equivalenza (7.560 euro per la Pensione di Cittadinanza),
- l’altra, destinata solo a chi è in affitto, incrementa il beneficio di un ammontare annuo pari al canone di locazione fino ad un massimo di 3.360 euro (1.800 euro per la Pensione di Cittadinanza). È prevista anche una integrazione per famiglie proprietarie della casa di abitazione, laddove sia stato acceso un mutuo: in questo caso l’integrazione, pari al massimo alla rata del mutuo, non può superare 1.800 euro.
L’importo complessivo, sommate le due componenti, non può comunque superare i 9.360 euro annui (780 euro mensili), moltiplicati per la scala di equivalenza e ridotti per il valore del reddito familiare.
Pensione e reddito di cittadinanza, decadenza
Infine, oltre all’obbligo di rispettare gli obblighi previsti dal Patto per il lavoro o dal Patto per l’inclusione sociale, esistono delle circostanze nelle quali il Reddito di Cittadinanza può essere perso o ridotto. In particolare, si prevede la decadenza dal Reddito di Cittadinanza quando uno dei componenti il nucleo familiare:
- non effettua la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- non sottoscrive il Patto per il lavoro ovvero il Patto per l’inclusione sociale;
- non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione;
- non aderisce ai progetti utili alla collettività, nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;
- non accetta almeno una di tre offerte di lavoro congrue oppure, in caso di rinnovo, non accetta la prima offerta di lavoro congrua;
- non comunica l’eventuale variazione della condizione occupazionale oppure effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Reddito di cittadinanza maggiore;
- non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;
- venga trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero attività di lavoro autonomo o di impresa, senza averlo comunicato.
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