Pensione di vecchiaia 2023: come funziona per gli invalidi sopra l’80%

Paolo Ballanti 17/03/23

Pensione di vecchiaia 2023, come funziona per gli invalidi sopra l’80%? La pensione di vecchiaia è una prestazione economica garantita dall’Inps ai lavoratori in possesso di una determinata età anagrafica ed anzianità contributiva.
L’obiettivo è quello di garantire una fonte di guadagno in sostituzione dell’attività lavorativa manuale e / o intellettuale che, per ragioni fisiche e mentali, non può essere prestata per l’intera esistenza dell’interessato.

I requisiti per ottenere la pensione di vecchiaia sono attualmente fissati a 67 anni di età e 20 di contributi per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Al contrario, per i lavoratori in possesso di anzianità assicurativa dal 1° gennaio 1996 in poi l’età richiesta è 71 anni di età e 5 di contributi.

Esiste tuttavia una categoria di soggetti che ha la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia in anticipo rispetto agli altri beneficiari. Stiamo parlando di coloro che hanno un’invalidità pensionabile riconosciuta pari o superiore all’80%.
I soggetti in questione sono infatti rimasti esclusi dall’ultima riforma del sistema pensionistico (introdotta con Decreto – legge 6 dicembre 2011 numero 201 convertito in Legge 22 dicembre 2011 numero 214) grazie al meccanismo di salvaguardia previsto dall’articolo 1, comma 8, Decreto legislativo 30 dicembre 1992 numero 503 con cui si è disposto che l’elevazione dei limiti di età per l’accesso alla pensione “non si applica agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento”.

Analizziamo la disciplina in dettaglio. 

Indice

Pensione di vecchiaia 2023: a chi spetta

La pensione di vecchiaia anticipata per i soggetti invalidi spetta ai dipendenti del settore privato, iscritti presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’Inps ovvero presso i fondi sostitutivi della stessa, in possesso di una determinata età anagrafica ed anzianità contributiva.

Inoltre, è richiesta un’invalidità pensionabile riconosciuta pari o superiore all’80%, oltre al fatto di essere in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. Sono al contrario esclusi da questa forma di pensionamento i lavoratori autonomi e i dipendenti pubblici, a meno che non abbiano maturato il diritto alla prestazione con la contribuzione accreditata presso il Fondo pensione lavoratori dipendenti o i fondi sostitutivi.

Pensione di vecchiaia 2023: requisito anagrafico in presenza di invalidità

Come anticipato, l’accesso alla pensione di vecchiaia in presenza di un’invalidità almeno pari all’80% è garantito, sino al 31 dicembre 2024, in 56 anni per le donne e 61 per gli uomini. Dal momento che anche per i lavoratori in questione si applicano gli incrementi della speranza di vita, in origine la pensione era accessibile a 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

In merito all’applicazione degli incrementi della speranza di vita la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarirne la legittimità (sentenza 27 novembre 2019 numero 31001) con riferimento all’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia a causa di invalidità.

Quest’ultima infatti, afferma la Suprema Corte, rappresenta nient’altro che “una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un’integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento”.

In altri termini se è vero che “ai fini della pensione di vecchiaia anticipata lo stato di invalidità costituisce solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 503/1992, ciò non può comportare lo snaturamento della prestazione, che rimane pur sempre un trattamento diretto di vecchiaia, cioè diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia e dunque ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità”.  

Pensione di vecchiaia 2023: requisiti contributivi

In presenza dei requisiti anagrafici l’accesso alla pensione di vecchiaia è garantito con almeno 20 anni di contributi. In tal senso risulta utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata.

In deroga al requisito di 20 anni di anzianità contributiva, l’accesso alla pensione di vecchiaia è assicurato con almeno 15 anni di contribuzione, per le seguenti categorie di lavoratori:

  • Lavoratori che al 31 dicembre 1992 hanno maturato 15 anni di anzianità contributiva;
  • Lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
  • Lavoratori dipendenti che possono far valere un’anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell’anno solare.

Con riferimento all’ultimo punto, l’Inps ha chiarito che “a nulla rileva la circostanza che nell’anno solare nel quale il lavoratore sia stato occupato per periodi di durata inferiore a 52 settimane sussista anche contribuzione diversa da quella obbligatoria (figurativa, volontaria, ecc.) per un numero di settimane tale che, sommato a quello delle settimane di contribuzione obbligatoria, faccia raggiungere le 52 settimane” (Circolare 1° febbraio 2013 numero 16).

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Pensione di vecchiaia 2023: grado di invalidità

Per l’accertamento del requisito dell’invalidità in misura non inferiore all’80% è necessario aver riguardo alla definizione di invalidità delineata dalle norme che disciplinano le singole forme assicurative gestite dall’Inps.

Per gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, l’invalidità dev’essere conseguentemente accertata sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 1, comma 1, Legge numero 222/1984, secondo cui si considera invalido l’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.

Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all’80% dev’essere effettuato dagli uffici sanitari dell’Inps. L’accertamento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte dei citati uffici sanitari.


In sede di trasmissione della domanda di pensione di vecchiaia è necessario, si legge nella Circolare Inps del 6 marzo 1995 numero 65, allegare il “certificato medico redatto sul Mod. S.S.3.; qualora gli interessati siano stati riconosciuti invalidi da altro ente, potranno allegare altresì copia del provvedimento di riconoscimento dell’invalidità rilasciato da tale ente”.

Al riguardo, conclude l’Istituto, non assume rilievo la circostanza che l’invalidità sia preesistente all’inizio del rapporto assicurativo. Nel caso in cui lo stato di invalidità “venga ritenuto sussistente al compimento dell’età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge”.

Pensione di vecchiaia 2023: domanda

La domanda di pensione dev’essere trasmessa all’Inps in via telematica, collegandosi al portale dell’Istituto “inps.it – Pensione e Previdenza – Pensione di vecchiaia per gli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria AGO (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti FPLD e gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e alla Gestione Separata”, in possesso delle credenziali SPID, CIE o CNS.

Sempre sul portale Inps il servizio di trasmissione delle istanze è altresì disponibile sulla piattaforma “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.

In alternativa la domanda può essere trasmessa:

  • Chiamando il Contact center dell’Istituto al numero 803.164 (gratuito da rete fissa) o lo 06.164.164 (da rete mobile);
  • Per il tramite di enti di patronato ed intermediari Inps, grazie ai servizi telematici offerti dagli stessi.

Per quanto riguarda la liquidazione della pensione anticipata, opera il regime delle cosiddette finestre di attesa. In sostanza, la decorrenza del trattamento è posticipata di 12 mesi rispetto alla maturazione dell’ultimo requisito utile alla pensione.

Paolo Ballanti