Pensione di invalidità civile: cos’è?
Gli invalidi civili sono quei soggetti che in seguito ad un accertamento sanitario ottengono una percentuale di invalidità che va a scaglioni in base a quanto stabilito dal Decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio 1992. La pensione di invalidità civile Inps è un assegno mensile, di 13 mensilità, che per il 2019 è pari a 285,66 euro. L’istituto eroga la mensilità a favore dei cittadini affetti da determinate malattie che non consentono loro di svolgere alcun tipo di attività lavorativa e, pur non avendo mai versato contributi, hanno diritto a ricevere la pensione di invalidità civile. Si sottolinea che questo tipo di pensione non è incompatibile con nessun’altra forma pensionistica né con un’eventuale attività lavorativa.
L’invalidità civile è riconosciuta solo a soggetti che rispecchiano determinati requisiti:
- La pensione di invalidità può essere richiesta dai cittadini che hanno un reddito annuo non superiore a 4.906,98 euro;
- la pensione di invalidità spetta ai soggetti con età compresa tra i 18 e i 67 anni;
- la pensione di invalidità spetta a quei soggetti a cui la Commissione Sanitaria ASL invalidità tra il 74% e il 100%;
- la pensione di invalidità spetta ai cittadini italiani o agli stranieri con permesso di soggiorno con periodo lungo.
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Pensione di invalidità civile: come si avvia la pratica
Per poter avviare una pratica di invalidità civile, il cittadino, deve recarsi presso un medico certificatore, che può essere anche il medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo (modello SS3). Il certificato medico introduttivo deve contenere i dati anagrafici, il codice fiscale, la tessera sanitaria del cittadino che ne fa richiesta, la specifica patologia che rende il soggetto invalidante e la relativa diagnosi.
Il certificato, che viene redatto in forma digitale, deve essere inviato dallo stesso medico, telematicamente all’INPS attraverso il attraverso il servizio “Invalidità civile – Procedure per l’accertamento del requisito sanitario (InvCiv2010)”. Una volta inviato in via telematica verrà rilasciata una ricevuta con il codice identificativo della pratica avviata.
La ricevuta di invio e il certificato medico introduttivo, che ha una validità di 90 giorni, verrà rilasciato e conservato dal cittadino che ha fatto la richiesta di invalidità che presenterà la documentazione in fase di visita medica.
La domanda può essere trasmessa tramite un intermediario, quale un Patronato o un’associazione di categoria per disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS) utilizzando i loro servizi telematici oppure gestita direttamente dall’interessato attraverso la piattaforma INPS con il rilascio delle credenziali per l’accesso (codice fiscale e PIN oppure con le credenziali SPID) nella sezione “Invalidità civile” – “Invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari”. Nella pratica dovrà essere indicato il codice identificativo e deve essere allegato il certificato medico introduttivo. Una volta completata la stipula e l’invio della domanda l’INPS provvederà a trasmettere la domanda completa, sempre per via telematica, all’ASL di competenza.
Pensione di invalidità civile: come funziona l’accertamento sanitario
Dopo aver presentato la domanda il cittadino riceverà, dall’ASL, la convocazione della visita medica, che verrà fissata entro 15 giorni per i malati oncologici. Nel caso invece ci sia un’impossibilità dell’interessato a recarsi presso l’ASL ad effettuare la visita medica, il medico che ha avviato la pratica deve inviare e compilare telematicamente il certificato medico per la richiesta della visita domiciliare entro i cinque giorni prima della data fissata per la visita in sede.
Sarà compito del Presidente della Commissione medica verificare la richiesta della visita domiciliare e, entro 5 giorni dalla ricezione, comunicherà al cittadino se la visita a domicilio può avvenire e in quali giorni, oppure, se deve avvenire presso lo studio medico, in un altro giorno da quello fissato in precedenza.
L’interessato può spostare l’appuntamento una sola volta, la seconda volta la pratica viene archiviata e si considera che il cittadino ha rinunciato alla pensione di invalidità. Alla visita medica il cittadino può farsi assistere da un medico di fiducia. L’accertamento dell’invalidità viene effettuata da una Commissione Medica Integrata, ovvero la Commissione Medica dell’ASL più un Medico dell’Inps. Completato l’accertamento la Commissione Medica Integrata (CMI) redige il verbale di visita.
Il verbale di visita, redatto dall’ASL, viene validato dal Centro Medico Legale (CML) dell’Inps che puo’ disporre anche nuovi accertamenti anche direttamente presso l’istituto. Vengono inviati al cittadino due tipi di verbali: uno dettagliato con tutti i dati del soggetto dell’accertamento e l’altro con il solo giudizio finale, tramite tre alternative: tramite raccomandata, tramite PEC tramite il servizio del portale INPS “Cassetta Postale online”.
La Commissione Medica può ritenere anche che il cittadino possa subire delle modifiche del suo grado di invalidità, in questo caso il verbale finale conterrà una scadenza entro la quale il cittadino dovrà essere sottoposto a nuova visita. Ricevuto il verbale, l’interessato deve presentare un modulo denominato “modulo AP70“ attraverso il servizio del portale Inps “Invalidità civile – Invio dati socio-economici e reddituali per la concessione delle prestazioni economiche”.
Pensione di invalidità civile: tempistiche
- La validità del certificato medico introduttivo è di 90 giorni.
- La richiesta della visita domiciliare deve avvenire entro i 5 giorni prima della data della visita presso l’ambulatorio.
- Entro 5 giorni dalla ricezione della domanda il Presidente della Commissione Medica deve pronunciarsi sulla richiesta della visita a domicilio.
- La pensione di invalidità viene corrisposta dal primo giorno successivo al mese della presentazione della domanda o alla data indicata dal verbale.
Normativa
- Decreto Ministeriale 2 agosto 2007;
- inps.it;
- 74 legge 469/1961;
- Legge di Bilancio 2019;
- 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118;
- Legge 222del 1984;
- Legge 80/2006.
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