Occhio a rispettare il divieto di cumulo redditi da lavoro con la pensione anticipata o l’assegno sarà sospeso e le cifre indebite recuperate.
Questo il succo del chiarimento Inps dello scorso 30 gennaio. L’incumulabilità non vale per tutti i redditi, ma solo alcuni. Chi li vìola però rischia grosso. Può capitare infatti che Inps si accorga solo dopo molti mesi (a addirittura anni) del mancato rispetto della normativa, o perché il pensionato non ha dichiarato i redditi percepiti o perché pour dichiarandoli non ha rispettato i paletti imposti.
In questo caso tutti gli importi arretrati già percepiti verranno chiesti indietro, rischiando quindi di dover sborsare anche decine di migliaia di euro, oltre alla sospensione dell’assegno pensione.
Con l’aiuto del messaggio Inps, facciamo quindi il punto sui vincoli da rispettare in tema di redditi da lavoro per chi beneficia di Quota 100, Quota 102 e Quota 103.
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Indice
Pensione anticipata: cos’é l’incumulabilità dei redditi
Chiunque abbia anticipato il pensionamento, accedendo ai meccanismi flessibili di Quota 100, Quota 102 e Quota 103, deve tenere presente un limite ben preciso: non può lavorare in maniera stabile, almeno fino a che non avrà raggiunto l’età per la pensione di vecchiaia: quindi 67 anni.
Questo per il principio normativo dell’incumulabilità tra le pensioni e i redditi da lavoro.
Se prendiamo ad esempio il decreto di lancio del vecchio anticipo flessibile Quota 100, (dl 4/2019), all’articolo 14 leggiamo chiaramente che “La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui“.
Questo vale tutt’oggi, sia per chi a suo tempo ha beneficiato di Quota 100 sia per chi negli anni successivi ha approfittato di Quota 102 e della pensione anticipata con Quota 103.
I limiti di incumulabilità tra pensione e redditi da lavoro
Tre sono gli aspetti principali sui paletti posti al divieto di percepire redditi da lavoro mentre si è in pensione anticipata:
- quello dell’età anagrafica >> non si possono cumulare i redditi almeno finché non si raggiunge l’età della pensione di vecchiaia 67 anni. Una volta raggiunti si è liberi di seguire le regole lavorative tradizionali (salvo adeguarsi all’aspetto fiscale);
- quello del limite di reddito >> l’incumulabilità vale solo per redditi oltre i 5 mila euro lordi. Si possono quindi cumulare redditi da 1 euro a 5 mila euro lordi;
- quello del tipo di contratto >> il limite dei 5 mila euro lordi vale solo per le collaborazioni autonome occasionali. Non si può quindi essere assunti a tempo determinato, ma si può solo svolgere attività autonoma e occasionale entro questa soglia.
Pensione anticipata: obbligo di dichiarare redditi da lavoro oltre i 5 mila euro
Detto questo, la nota Inps del 30 gennaio 2024 specifica l’obbligo di dichiarazione dei redditi percepiti oltre i 5 mila euro lordi annui. Dice l’istituto: “I pensionati con Quota 100, Quota 102 o pensione anticipata flessibile, prima del compimento dell’età prevista per il pensionamento di vecchiaia, sono tenuti a dichiarare all’INPS eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che autonomo, che potrebbero influire sull’incumulabilità della pensione.
La normativa stabilisce un’eccezione per i redditi da lavoro autonomo occasionale, purché non superino i 5mila euro di compensi lordi annui.
Ai fini del calcolo del limite dei 5mila euro lordi, si considerano tutti i redditi annuali derivanti da lavoro autonomo occasionale, anche quelli riconducibili all’attività svolta nei mesi dell’anno precedente la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia”.
Violazione divieto incumulabilità: cosa si rischia
L’Inps è ferrea e rigida sui casi di violazione del diktat incumulabilità redditi/pensione. Chi non rispetta quanto detto sopra rischia la sospensione della pensione percepita e il recupero delle mensilità pagate indebitamente.
Facciamo l’esempio di un pensionato in regime di Quota 103, che da 12 mesi percepisce un assegno di 1.000 euro, e che ha percepito un reddito aggiuntivo da lavoro di 15 mila euro, non dichiarandoli all’Inps.
In questo caso il pensionato si vedrà sospendere i 1.000 euro percepiti e dovrà restituire i 12 mila euro già accreditati nei mesi precedenti.
E-book sulle regole del cumulo pensioni
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