Trattasi di lavoratori precoci che possono pensionarsi – a prescindere dall’età anagrafica – maturando 41 anni di contributi. La novità, in particolare, riguarda innanzitutto il congelamento dei requisiti contributivi, che rimangono fermi fino al 31 dicembre 2026. Inoltre, al fine di compensare l’agevolazione, lo Stato ha disposto una finestra mobile di 3 mesi sia per donne che per uomini. Quindi, dopo la maturazione del requisito contributivo occorre attendere ulteriori 3 mesi per ricevere il primo assegno pensionistico.
L’accesso a “quota 41”, però, non è automatico. Infatti, occorre innanzitutto certificare di possedere i requisiti contributivi e, successivamente, inviare la domanda vera e propria. Il termine per certificare i requisiti è posto al 1° marzo 2020. Attenzione però: tale scadenza non è perentoria, in quanto si tratta solamente dell’atto con il quale il richiedente chiede di poter accedere alla pensione. Quindi, il tardato invio dell’istanza non produce l’esclusione dal pensionamento.
Ma andiamo in ordine e vediamo nel dettaglio come funziona la pensione anticipata precoci, quali sono gli adempimenti e le scadenze da rispettare.
Pensione anticipata precoci: a chi spetta
Innanzitutto è bene indicare chi sono i lavoratori precoci. Trattasi, in particolare, di lavoratori minorenni che non hanno compiuto 19 anni d’età. Tali lavoratori, per effetto dell’art. 1, co. 199 della L. n. 232/2016, possono accedere alla pensione anticipata in deroga ai requisiti ordinari. Quindi, anziché maturare 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne, i predetti lavoratori possono accedere alla pensione con soli 41 anni di contributi.
Ma aver iniziato a lavorare prima della maggiore età non è il solo requisito da possedere, in quanto servono anche 12 mesi di contributi effettivi anche non continuativi. Conti alla mano, la data di inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18° anno di età.
Si ricorda, al riguardo, che per i 12 mesi di contributi si calcolano solamente quelli obbligatori dovuti per i periodi di prestazione effettiva di lavoro.
Pensione anticipata precoci: requisiti necessari
Accanto ai requisiti soggettivi e oggettivi appena elencati, la legge impone anche 5 condizioni sociali alle quali il lavoratore interessato deve appartenere per poter essere ammesso alla “quota 41”. Nello specifico è condizione essenziale che il richiedente rientri tra una dei seguenti profili di tutela:
- status di disoccupato a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale.
- caregivers, ossia soggetti che assistono, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi, il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- invalidi, vale a dire tutti quei soggetti che presentano una riduzione della capacità lavorativa. Al riguardo, la legge impone che la riduzione, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, sia almeno pari al 74%;
- lavoratori gravosi, cioè quei lavoratori impiegati in attività considerate “gravose” per la legge italiana. Sul punto, la norma dispone che tali attività debbano essere svolte da almeno sette anni negli ultimi dieci o da almeno sei anni negli ultimi sette prima del pensionamento;
- lavoratori usuranti, intendendo con tale termine tutti coloro che abbiano svolto lavori particolarmente faticose e pesanti individuati all’art. 1, co. da 1 a 3 del D.Lgs. n. 67/2011.
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Pensione anticipata precoci: entro quando inviare domanda
Quanto all’inoltro delle istanze d’accesso alla “quota 41”, l’INPS ha chiarito che tale adempimento si divide in due archi temporali differenti, come di seguito indicato.
Innanzitutto, occorre farsi certificare dall’INPS il possesso dei contributi necessari. Dunque, bisogna inoltrare apposita domanda all’Istituto al fine di attestare di avere sia i requisiti soggetti (profili di tutela su individuati) sia i requisiti oggettivi (contributivi). L’adempimento deve essere effettuato entro il 1° marzo 2020.
Successivamente, laddove l’INPS dovesse accogliere la domanda, bisogna passare allo step successivo che consiste appunto nell’invio effettivo dell’istanza. Tale atto deve avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2020.
Come specificato in premessa, l’inoltro tardivo della domanda non determina l’impossibilità d’accesso alla “quota 41”, in quanto non si tratta di un termine perentorio. Infatti, i soggetti che non hanno chiesto all’INPS la certificazione entro il termine dell’1 marzo 2020, perché magari non ancora in possesso di tutti i contributi necessari, possono provvedervi entro il 30 giugno 2020.
In quest’ultimo caso, però, il lavoratore non è proprio certo di poter essere ammesso alla “quota 41”, poiché l’accettazione è subordinata alla risorse finanziarie ancora disponibili a seguito delle domande accolte durante la prima finestra.
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