Pensione anticipata Pmi in crisi, decreto in arrivo: come funzionerà

Paolo Ballanti 20/06/22
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Mancano poche settimane se non giorni all’atteso decreto ministeriale che fornirà i dettagli sulla pensione anticipata per le PMI in crisi previsto dalla Manovra 2022.

La misura, stando alle anticipazioni sui contenuti della bozza di decreto, fornite dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”, permetterà alle aziende in difficoltà di garantire un’uscita dal lavoro a quanti hanno raggiunto un’età anagrafica di almeno 62 anni.

L’impianto dell’esodo ricalca in parte la procedura di “isopensione”, introdotta nel 2012 a beneficio delle imprese con più di quindici dipendenti, nei casi di eccedenza di personale. Non a caso è previsto l’obbligo di concludere un accordo con le rappresentanze sindacali e successivamente trasmettere domanda all’INPS, quale soggetto incaricato di erogare materialmente ai lavoratori l’assegno mensile.

Analizziamo la novità in dettaglio, alla luce delle anticipazioni fornite sul testo del DM.

Isopensione 2022: nuova modalità di gestione dell’iter Inps

Pensione anticipata Pmi in crisi: la norma

L’articolo 1 comma 89 della Legge 30 dicembre 2021 numero 234 (Manovra 2022) ha previsto l’istituzione presso il MISE di un fondo con una dotazione di:

  • 150 milioni di euro per l’anno 2022;
  • 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024;

destinato a “favorire l’uscita anticipata dal lavoro, su base convenzionale, dei lavoratori dipendenti di piccole e medie imprese in crisi”, i quali abbiano raggiunto “un’età anagrafica di almeno 62 anni”.

Al successivo comma 90 si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da “adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge” siano definiti “i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse”.

Secondo quanto riportato da “Il Sole 24 Ore”, in un articolo pubblicato lo scorso 9 giugno, il citato decreto ministeriale è atteso a giorni.

Pensione anticipata Pmi in crisi: per quali aziende

La platea delle realtà beneficiarie dello scivolo pensionistico comprenderà le imprese:

  • Tra i quindici e i duecentocinquanta dipendenti;
  • Che abbiano registrato un fatturato annuo non eccedente i 50 milioni di euro ovvero con un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
  • Con una riduzione media del fatturato, verificatisi nei dodici mesi precedenti la richiesta dello scivolo, di almeno il 30% rispetto alla media degli anni precedenti;
  • Che abbiano sottoscritto con le rappresentanze sindacali un accordo collettivo aziendale per l’esodo anticipato.

Pensione anticipata Pmi in crisi: lavoratori coinvolti

Il nuovo scivolo pensionistico, sempre secondo quanto riporta “Il Sole 24 Ore”, si stima possa coinvolgere dai diecimila ai ventimila dipendenti.

Potenzialmente interessati dalla misura saranno quanti hanno compiuto almeno 62 anni di età. Per questi, l’uscita è garantita con un anticipo non superiore a tre anni rispetto:

  • All’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in particolare 67 anni di età ed almeno 20 di contributi;
  • Al pensionamento anticipato, previsto a fronte di 41 anni e 10 mesi di contribuzione versata per le donne o 42 anni e 10 mesi per gli uomini.

Per poter accedere all’anticipo pensionistico i requisiti dovranno essere raggiunti entro il 31 dicembre 2024.

Pensione anticipata Pmi in crisi: importo

Previa domanda dell’azienda trasmessa all’INPS, lo stesso Istituto provvederà a corrispondere mensilmente al lavoratore un assegno pari al 90% della pensione maturata al momento della richiesta, comprensiva dell’indennità di disoccupazione NASpI eventualmente spettante.

La finestra temporale di erogazione dell’assegno di prepensionamento si apre dal momento in cui si interrompe l’attività lavorativa sino alla maturazione del diritto a pensione.

Pensione anticipata Pmi in crisi: cosa deve fare l’azienda

Oltre a stipulare un apposito accordo con le rappresentanze sindacali, il datore di lavoro è tenuto ad inoltrare all’INPS le domande di anticipo pensionistico, almeno novanta giorni prima della risoluzione del rapporto.

All’interno della piattaforma si chiederà all’azienda di autocertificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti (numero di dipendenti, fatturato e riduzione dello stesso) per accedere legittimamente alla misura.

All’istanza sarà altresì necessario allegare copia dell’accordo collettivo siglato con i sindacati, unitamente a:

  • Elenco dei lavoratori interessati all’esodo;
  • Copia della risoluzione consensuale.

Le domande saranno esaminate ed accolte dall’INPS in base all’ordine cronologico di invio ed alle risorse disponibili.

Nel corso dell’istruttoria l’Istituto procederà altresì ad effettuare controlli incrociati con il MISE, al fine di verificare il possesso dei requisiti di accesso, come dichiarato dall’impresa.

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Il caso della “isopensione”

Introdotta dall’articolo 4, commi dall’1 al 7-ter della Legge del 28 giugno 2012 numero 92, la procedura della cosiddetta “isopensione” è prevista nelle ipotesi di eccedenza di personale, in realtà, anche non imprenditoriali ed appartenenti a qualsiasi settore, che occupino mediamente più di quindici dipendenti.

Accordo sindacale

L’anticipo pensionistico dev’essere oggetto di un accordo siglato con le “organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale” al fine di “incentivare l’esodo dei lavoratori più anziani” (articolo 4 comma 1, Legge numero 92/2012).

L’isopensione può essere altresì contemplata all’interno di accordi sindacali stretti nell’ambito di:

  • Procedure di riduzione del personale (ai sensi della Legge numero 223/1991);
  • Processi di riduzione di personale dirigenti, conclusi con accordo firmato dall’associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria.

Lavoratori interessati

Potenzialmente beneficiari dell’esodo anticipato sono quanti raggiungono i requisiti minimi anagrafico – contributivi previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, entro i quattro anni successivi la cessazione del rapporto di lavoro.

Limitatamente alle annualità 2018 – 2023, l’anticipo può essere elevato a sette anni.

Come accedere all’isopensione

Una volta siglato l’accordo:

  • Il datore di lavoro trasmette l’istanza di accesso all’isopensione all’INPS, in modalità telematica, attraverso il servizio “Cassetto previdenziale del contribuente” disponibile collegandosi a “it – Prestazioni e Servizi – Prestazioni – Accesso ai servizi per aziende e consulenti”, allegando l’accordo sindacale e la lista dei lavoratori coinvolti, almeno novanta giorni prima dell’accesso all’esodo;
  • L’INPS verifica il possesso dei requisiti da parte dei lavoratori coinvolti e valida l’accordo;
  • Il lavoratore accetta l’anticipo pensionistico;
  • L’azienda versa mensilmente all’INPS gli importi necessari per finanziare la prestazione e la contribuzione figurativa.

L’efficacia dell’isopensione è comunque subordinata al rilascio di un’apposita fideiussione bancaria, a copertura dei costi sostenuti per l’esodo, maggiorati in misura variabile sino al 15% degli stessi.

Importo

L’assegno di isopensione è riconosciuto mensilmente dall’INPS a seguito di apposita domanda telematica presentata, per ciascun lavoratore, dall’azienda.

Il pagamento avviene in tredici mensilità, con le stesse modalità previste per le pensioni, a partire dal primo giorno del mese successivo quello di cessazione del rapporto.

L’ammontare delle somme accreditate dall’INPS corrisponde al trattamento pensionistico teoricamente spettante al dipendente, in base alle regole vigenti.

In parallelo rispetto al pagamento dell’isopensione, l’Istituto accredita i contributi figurativi, calcolati in base alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane in cui sono stati versati contributi. Il risultato dev’essere poi moltiplicato per 4,33.

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Paolo Ballanti

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