Quindi, pur non essendoci in Italia ancora una specifica norma che regola il pensionamento anticipato di coloro che si occupano di un familiare disabile, è possibile comunque prepensionarsi grazie alle predette due misure.
La prima misura, con ogni probabilità, verrà prorogata anche per il 2022 dalla Legge di Bilancio 2022. La seconda, invece, ossia la quota 41, è una misura che continuerà a persistere anche per il prossimo anno
Ma andiamo a vedere in dettaglio come funziona le predette misure e come possono andare in pensione anticipata i caregiver.
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Pensione caregiver: Ape social
La prima possibilità per la pensione anticipata per caregiver è l’Ape social. L’Ape social, disciplinato dall’art. 1, co. 179 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017), è un sussidio economico (cd. “reddito ponte”) rivolto ad alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore e che accompagna il pensionato fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia (per il 2021 pari a 67 anni).
L’anticipo, come anticipato, dovrebbe essere prorogato anche per il 2021 per mano della Legge di Bilancio 2022.
L’anticipo pensionistico può essere richiesto a condizione di aver raggiunto 63 anni di età e si rivolge:
- agli iscritti presso l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavoratori dipendenti;
- ai fondi ad essa esclusivi o sostitutivi;
- le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- la gestione separata dell’INPS.
A integrazione delle predette condizioni, il richiedente deve:
- aver maturato entro il 31 dicembre 2021 almeno 31 anni (o 36 anni di contributi per i lavori gravosi), a seconda della categoria di appartenenza, con un massimo di 2 anni di sconto per le donne;
- aver cessato l’attività lavorativa;
- essere residenti in Italia;
- essere privo di una pensione diretta in Italia o all’estero;
- maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l’importo della pensione minima dell’INPS (718,20 euro circa).
Come anticipato, lo strumento è riservato esclusivamente ai lavoratori che versano in condizione di difficoltà, ed in particolare a quattro profili di tutela:
- disoccupati;
- invalidi (superiore o uguale al 74%);
- caregivers (soggetti che assistono parenti disabili da almeno sei mesi. Sono inclusi il coniuge o un parente di primo grado, parente o affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti);
- addetti a mansioni cd. gravose (contenuti nel Decreto 18 aprile 2018).
Per accedere all’Ape social è necessario presentare una domanda preliminare. I termini di scadenza sono tre: 31 marzo, 15 luglio e il 30 novembre. Le domande presentate oltre la data del 15 luglio e comunque entro il 30 novembre, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate, residuano le necessarie risorse finanziarie.
I termini entro i quali l’Istituto previdenziale deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;
- 15 ottobre, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;
- 31 dicembre, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Infine, si ricorda che la domanda in questione è un adempimento preliminare alla domanda vera e propria, che consiste appunto nella certificazione dei requisiti d’accesso all’Ape sociale da parte dell’INPS stesso. Solo in seguito all’esito positivo dell’istanza è possibile procedere con la domanda di liquidazione.
Ai fini operativi, l’istanza può essere inoltrata all’INPS:
- tramite Patronato;
- oppure direttamente dall’interessato attraverso il portale web dell’INPS.
Il servizio è disponibile seguendo il percorso: “Domanda di prestazione pensionistica: pensione, ricostituzione, ratei maturati e non riscossi, certificazione del diritto a pensione” -> “Nuova domanda”.
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Pensione caregiver: Quota 41
Un’altra possibilità di pensione anticipata per caregiver è la cosiddetta “quota 41”. La prima condizione necessaria per poter accedere a questa misura è essere un “lavoratore precoce”. Si definiscono tali coloro che hanno iniziato a lavorare in età molto giovane, prima della maggiore età. In particolare, bisogna aver versato il primo accredito contributivo prima del 19esimo anno d’età, per almeno 12 mesi in modo effettivo anche non continuativi. Quindi, entro il 19esimo anno d’età occorre aver accredito nell’estratto conto contributivo almeno 12 mesi di contributi. Pertanto, la data di inizio assicurazione deve essere almeno pari al compimento del 18esimo anno di età.
Attualmente, si ricorda, che per poter accedere alla pensione anticipata occorrono rispettivamente:
- 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini;
- 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne.
Quindi, si produrrebbe un risparmio contributivo di 10 mesi nel caso delle donne e di 1 anno e 10 mesi per gli uomini.
Tuttavia, possedere esclusivamente i requisiti contributivi non basta. Oltre ai contributi è necessario appartenere a una categoria di lavoratori svantaggiati che godono di una particolare tutela. Nello specifico, stiamo parlando di lavoratori:
- in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale;
- “caregivers”, ossia lavoratori che familiari titolari di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. n. 104/1992. Tale condizione deve sussistere al momento della richiesta e da almeno sei mesi;
- che presentino una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, di grado almeno pari al 74%;
- addetti alle cd. “attività gravose”;
- che svolgono attività particolarmente faticosi e pesanti che trovano tutela nell’art. 1, co. da 1 a 3 del D.Lgs. n. 67/2011.
Sul punto, l’obiettivo del Governo è di eliminare le predette condizioni e estendere tale meccanismo indistintamente a tutti i lavoratori.
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