Pensionati esteri che tornano al Sud: istruzioni e chiarimenti sulla Flat Tax 7%

Versamento in un’unica soluzione, entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, per i pensionati esteri che si trasferiscono in una delle regioni del Mezzogiorno, avvalendosi dell’imposta agevolata del 7%. A tal fine è stato istituito il codice tributo “1899”, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF – PENSIONATI ESTERI NUOVI RESIDENTI – art. 24-ter del TUIR”, da indicare in fase di versamento. In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a debito versati”, indicando nel campo “anno di riferimento” l’anno d’imposta a cui si riferisce il versamento.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 21/E del 17 luglio 2020. Nel documento di prassi, l’Agenzia rammenta che per evitare la doppia imposizione – ossia la tassazione del Paese di provenienza e quello di destinazione – l’imposta già trattenuta nell’annualità di trasferimento della residenza può essere utilizzata in compensazione ovvero recuperata presentando istanza di rimborso.

Una volta esercitata l’opzione in esame, il soggetto che si avvale dell’imposta sostitutiva ex articolo 24-ter del TUIR può rilasciare un’apposita dichiarazione agli intermediari che eventualmente intervengono nella riscossione di redditi esteri i quali possono scegliere di non applicare alcuna imposta.

Pensionati esteri: a chi spetta il regime fiscale agevolato al 7%

Possono optare per il regime fiscale previsto dall’articolo 24-ter del TUIR (Dpr. n. 917/1986) i pensionati, titolari di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero.

Il riconoscimento dell’imposta sostitutiva agevolata è subordinato al possesso delle seguenti condizioni:

  • mancata residenza fiscale in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione diviene efficace;
  • trasferimento della residenza da Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

Si ricorda, a tal proposito, che il requisito del trasferimento della residenza è soddisfatto se sono rispettati i criteri fissati, in linea generale, dall’art. 2, co. 2 del Dpr. 917/1986 (c.d. Tuir). Tale condizione, in particolare, è verificata qualora una persona fisica per la maggior parte del periodo d’imposta (ossia per più di 180 giorni) è iscritta nell’anagrafe della popolazione residente oppure ha nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza.

Pensionati esteri che tornano al Sud: territori agevolati

Ad essere agevolati sono esclusivamente i pensionati esteri che trasferiscono la propria residenza fiscale in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.

Per conoscere la popolazione del comune in cui si sceglie di trasferire la residenza fiscale, ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva, fa fede il dato che risulta dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istat in relazione al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.

In ogni caso, l’opzione rimane efficace anche qualora – a partire dal secondo periodo d’imposta di validità – il contribuente trasferisca la residenza in un altro comune “agevolato”.

>> Flat tax pensionati 7%: come funziona, beneficiari, durata, domanda

Pensionati esteri che tornano al Sud: l’imposta sostitutiva al 7%

Il nuovo regime fiscale opzionale, disciplinato dall’art. 24-ter al Capo I, Titolo I, del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986), prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 7% per ciascuno dei periodi d’imposta di validità dell’opzione. La scelta è valida per i primi cinque periodi d’imposta successivi a quello in cui diviene efficace.

Per l’individuazione dei redditi percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, occorre fare riferimento ai criteri stabiliti dall’art. 165, co. 2 del Tuir, secondo il quale “i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base di criteri reciproci a quelli previsti dall’art. 23 per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato” per l’applicazione dell’imposta nei confronti dei non residenti.

L’imposta sostitutiva deve essere pagata in un’unica soluzione entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Le modalità di compilazione del mod. F24 saranno fornite dall’Agenzia delle entrate mediante successiva risoluzione.

Pensionati esteri: come beneficiare dell’imposta 7% e come comunicarlo al Fisco

È possibile esercitare l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia, ed essa è efficace a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Per poter fruire del nuovo regime dell’imposta sostitutiva è necessario indicare la giurisdizione (o le giurisdizioni) in cui il soggetto ha avuto l’ultima residenza fiscale prima di esercitare la validità dell’opzione.

Successivamente, l’Agenzia delle entrate trasmette queste informazioni, attraverso idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate.

L’opzione è valida:

  • sia se esercitata con la dichiarazione annuale presentata nei termini ordinari;
  • sia se esercitata con la dichiarazione tardiva e o integrativa/sostitutiva presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, fatta salva in tale evenienza l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo (cd. “dichiarazioni tardive”).

Pensionati esteri che tornano al Sud: revoca e cessazione

L’opzione è revocabile dal contribuente in uno dei periodi d’imposta successivi a quello di esercizio, comunicando la revoca stessa nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo d’imposta di validità dell’opzione. In tal caso, però, sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti.

Si decade invece dall’imposta sostitutiva nei seguenti casi:

  • venir meno dei requisiti richiesti;
  • omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi;
  • trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli “agevolati”;
  • trasferimento della residenza fiscale all’estero.

A seguito della revoca o della decadenza, non è possibile l’esercizio di una nuova opzione.

>> Flat tax pensionati 7%: tutti gli esclusi dal regime agevolato 

Pensionati esteri che tornano al Sud: il regime agevolato non è obbligatorio

Il pensionato estero che vuole trasferirsi al Sud Italia e non intende godere dell’imposta sostitutiva agevolata, può manifestarne la facoltà in sede di esercizio dell’opzione o attraverso una sua successiva modifica. Soltanto in tale ipotesi, per i redditi prodotti negli Stati o territori esteri indicati, si applica il regime ordinario e si ha diritto al credito d’imposta per i redditi prodotti all’estero.

Pensionati esteri che tornano al Sud, esonero dell’IVIE e dell’IVAFE

L’esercizio dell’opzione comporta anche l’esonero dall’obbligo di monitoraggio fiscale riguardante le attività e gli investimenti esteri previsti dalla normativa italiana. Si rammenta, al riguardo, che sia il possessore diretto degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria sia il titolare effettivo degli stessi, residenti nel territorio dello Stato, hanno l’obbligo di indicare nella dichiarazione annuale dei redditi gli investimenti all’estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Un altro beneficio indiretto dell’opzione è l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore degli immobili detenuti all’estero (IVIE).

Parimenti al beneficio in materia di IVIE, l’opzione al regime agevolato concede l’esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio (IVAFE). Si ricorda che l’IVAFE è un’imposta dovuta da soggetti residenti per le attività finanziarie detenute all’estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale.

 

Daniele Bonaddio

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento