Per quanto riguarda la cessazione dirigenti scolastici dal 1° settembre 2021, il termine per la presentazione della domanda di cessazione dal servizio è fissato al 28 febbraio 2021 dall’art. 12 del contratto collettivo nazionale del lavoro, per l’Area V della dirigenza sottoscritto il 15 luglio 2010. Il dirigente scolastico che presenti comunicazione di recesso dal rapporto di lavoro, oltre il termine di cui sopra, non potrà usufruire delle particolari disposizioni che regolano le cessazioni del personale del comparto scuola.
Diversamente, per la cessazione dal servizio del personale docente, educativo ed A.T.A., il predetto decreto ministeriale fissa, all’art. 1, il termine finale del 7 dicembre 2020 per la presentazione:
- delle domande di cessazione per dimissioni volontarie dal servizio;
- delle istanze di permanenza in servizio ai sensi dell’art. 1, co. 257, della L. n. 208/2015 e smi., per raggiugere il minimo contributivo.
Tutte le predette domande valgono, per gli effetti, dal 1° settembre 2021. Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite “Polis”, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.
Vediamo quindi in dettaglio come i dirigenti scolastici e il personale del comparto scuola devono fare domande per andare in pensione.
Pensionamenti scuola 2020: scadenza per il part-time
Il predetto termine del 7 dicembre 2020, operativo per il personale del comparto scuola, è valevole anche da coloro che, avendo i requisiti per la pensione anticipata e non avendo ancora compiuto il 65° anno di età, chiedono la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico.
In tali casi, la richiesta potrà essere formulata avvalendosi di due istanze “Polis” che saranno attive contemporaneamente:
- la prima conterrà le tipologie con le domande di cessazione ordinarie;
- la seconda conterrà, esclusivamente la “Domanda di cessazione dal servizio per raggiungimento dei requisiti previsti dall’art. 14, D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26 (quota 100)”.
Inoltre, in presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione “quota 100”, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.
Da notare che nella richiesta gli interessati devono anche esprimere l’opzione per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time, come ad esempio il superamento del limite percentuale stabilito o situazioni di esubero nel profilo o classe di concorso di appartenenza.
Pensionamenti scuola 2020: le istanze
Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate nei seguenti modi:
- i dirigenti scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione devono utilizzare, esclusivamente, la procedura web Polis “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero. Al personale in servizio all’estero è consentito presentare l’istanza anche con modalità cartacea;
- il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, devono presentare le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.
Si ricorda che la presentazione dell’istanza nei termini e nelle modalità sopra descritte è propedeutica al collocamento a riposo. Ne consegue che non potranno essere disposte cessazioni dal servizio per le domande presentate successivamente al 7 dicembre 2020.
Il soggetto ritardatario, infatti, rischia di non poter andare in pensione il 1° settembre del 2021.
Pensionamenti scuola 2020: gestione istanze
Nel caso in cui le autorità competenti abbiano comunicato agli interessati, entro 30 giorni dalla scadenza prevista, l’eventuale rifiuto o ritardo nell’accoglimento della domanda di dimissioni per provvedimento disciplinare in corso, è necessaria l’emissione di un provvedimento formale.
Pensionamenti scuola 2020: APE sociale, pensione anticipata per i lavoratori precoci
Per chi rientra nell’APE sociale e nella quota 41 per i precoci, nel caso in cui abbiano già ottenuto la certificazione del diritto alla pensione da parte dell’INPS, è data facoltà di presentare l’istanza di cessazione dal servizio anche in forma cartacea entro la fine del mese di agosto 2021.
La domanda di cessazione dal servizio è propedeutica del pensionamento che arriverà come prassi nel mondo della scuola il primo settembre 2021. Per questo viene stabilito che l’accertamento del diritto alla pensione a seguito della domanda inviata nei termini prescritti, sarà a cura dell’INPS. Un esito dopo opportuni controlli che l’INPS darà entro il 24 maggio 2021.
Pensionamenti scuola 2020: come fare domanda
Dopo aver presentato istanza di cessazione dal servizio per pensionamento dal 1° settembre 2021, occorre aspettare l’esito del controllo e dell’accertamento del diritto da parte dell’INPS. Solo ad esito avuto e naturalmente a risultato positivo, si potrà provvedere a presentare la domanda di pensione.
Le modalità di presentazione delle domande di pensione vere e proprie sono sempre le stesse, ossia:
- tramite PIN dispositivo per chi lo ha ancora;
- oppure tramite Spid, CIE e CNS collegandosi direttamente al sito dell’INPS.
È possibile anche fare tutto tramite il Contact Center dell’Istituto, sempre tramite PIN dispositivo, oppure rivolgendosi a Patronati e soggetti abilitati.
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