Pedone in sicurezza: obblighi e regole

In questi giorni la figura del pedone, all’interno della circolazione stradale è balzata agli onori delle cronache nazionali.

Per dare una semplice risposta, ho letto una filastrocca scritta dagli alunni della classe IV C del plesso scolastico “G. Zanella” di Alte di Montecchio Maggiore (VI), scritta nel corso dell’anno scolastico 2006/07, dal titolo:” Il bravo pedone”.

Sono stato incuriosito dal loro racconto sulla sicurezza dell’utenza debole, di come, con semplici parole, hanno saputo trasmettere ai loro lettori, la bellezza del camminare sulla strada e nel contempo essere rispettosi delle regole stradali.

Ebbene si, tutti noi siamo pedoni quando utilizziamo le strade e le loro pertinenze e pertanto, nella fattispecie abbiamo dei diritti i quali si possono ricercare negli artt. Art. 190 Comportamento dei pedoni e nel successivo Art. 191 Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni del C.d.S..

Innanzitutto i pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposta al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.

Questi spazi elencati sono zone in cui il pedone è sicuro ed esse sono state progettate e realizzate per questa categoria di utenza, quindi, l’utilizzo non consono da parte di altri utenti stradali è vietato.

Fuori dei centri abitati i pedoni hanno l’obbligo di circolare in senso opposto a quello di marcia dei veicoli sulla carreggiata a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto alla direzione di marcia dei veicoli quando si tratti di carreggiata a senso unico di circolazione.

Importante questa “regola” per essere notati dai veicoli in transito.

Anche il fattore temporale è importante, infatti, da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere, ai pedoni che circolano sulla carreggiata di strade esterne ai centri abitati, prive di illuminazione pubblica, è fatto obbligo di marciare su unica fila. Sarebbe opportuno in ore notturne, utilizzare indumenti chiari meglio se fluorescenti, oppure in alternativa una fonte luminosa.

Nella “Definizioni stradali e di traffico”, di cui all’art. 3 del C.d.S., vengono classificate le suddette denominazioni stradali:

Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonchè eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.

Attraversamento pedonale: parte della carreggiata opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall’uno all’altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.

Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

I pedoni, per attraversare la carreggiata, essa nel Codice della Strada è definita come quella la parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composto da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri (100) dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l’attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sè o per altri.

É vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali; qualora esistano, anche se sono a distanza superiore ai metri cento (100).

É vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è altresì, vietato, sostando in gruppo sui marciapiedi, sulla banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.

I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la precedenza ai conducenti.

É vietato ai pedoni effettuare l’attraversamento stradale passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle fermate.

La parte sanzionatoria prevede che chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102.

Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio.

Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti devono consentire al pedone, che abbia già iniziato l’attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere il lato opposto in condizioni di sicurezza.

Per quanto attiene l’aspetto sanzionatorio, chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 167 a euro 666.

Come si è appurato, la legislazione contenuta nel Codice della Strada, ascrive le regole e le norme per tutta l’utenza, ivi compresa quella debole del pedone.

È importante mettere in pratica la norma della prudenza, non scritta negli articoli, ma che è un fattore positivo per evitare incidenti stradali.

La strada, come si è osservato, è uno spazio condiviso con molteplici altri utenti, le distrazioni possono essere fatali.

Quando si è sulla strada è importante il contatto visivo con i conducenti dei veicoli, come la distrazione connessa all’utilizzo del cellulare, spesso elemento negativo che toglie l’attenzione del pedone nell’attraversamento pedonale e stradale.

In caso di condizioni atmosferiche avverse e nelle ore notturne, è estremante importante farsi notare e alzare l’asticella dell’attenzione verso i conducenti dei veicoli.

Camminare è bello, è un modo naturale per spostarsi indipendentemente ammirando le bellezze delle nostre città, borghi e luoghi suggestivi della nostra Italia.

Gli alunni del plesso scolastico già citato, hanno aggiunto, oltre al camminare, il rispetto delle regole, stradali e civiche.

Nelle poche righe scritte da loro, ho colto il senso dell’educazione alla sicurezza stradale, il bravo pedone sarà sicuramente un bravo conducente attento nell’uso dell’auto, del ciclomotore o altro mezzo, ma esso deve essere sicuro e responsabile di se stesso e degli altri.

Girolamo Simonato

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