Dal mondo del trasporto agricolo in questi mesi molti hanno chiesto delucidazioni sull’effettiva obbligatorietà del c.d. patentino per macchine agricole. Da un analisi e leggendo alcuni siti e notiziari del settore agricolo, risaltano, da una prima interpretazione, subito evidenti una serie di inesattezze le quali sicuramente darebbero adito ad incertezze sulla cronologia della normativa di settore.
Nella fattispecie, la proroga dell’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione alla guida delle macchine agricole, cioè il già citato patentino, dal 22 marzo 2015 al 31 Dicembre 2015, di cui a all’art. 8 comma 5 bis della suddetta conversione il legge, non influisce assolutamente su “chi utilizza da tempo le macchine agricole” come espressamente chiarito dalla circolare 45 del 24/12/2013 emanata direttamente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Al fine di chiarire il primo dubbio analizziamo la circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, la quale fornita chiarimenti in merito alla applicazione dell’Accordo 22 febbraio 2012, recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernenti l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”, con particolare riferimento al concetto di attrezzature di lavoro, utilizzate da lavoratori del settore agricolo o forestale, per le quali è differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione, secondo quanto disposto all’art. 45 bis, comma 2 della Legge 9 agosto 2013, n. 98 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, che così detta:” Art. 45-bis. Abilitazione all’uso di macchine agricole
La Circolare n. 45 emanata in data 20/12/2013, afferma che a seguito di numerosi quesiti pervenuti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, in marito all’accordo del 22/02/2012, tenuto conto delle Circolari n. 12/2013 e 21/2013, nonché del differimento al 22/03/2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole” in attuazione dell’art. 45 bis comma 2 della Legge 09/08/2013 n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, su conforme parere della Commissione di cui all’allegato “A”, punto 11 dello stesso accordo, e d’intesa con la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti applicativi.
1.Attrezzature di lavoro per le quali è differito il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione.
Il differimento al 22 marzo 2015 “dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole” è da intendersi riferito alle attrezzature di lavoro individuate al punto 1 dell’Allegato “A” dell’accordo del 22/02/2012 in oggetto utilizzate dai lavoratori del settore agricolo o forestale, che si riporta: “A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del d.lgs. n. 81/2008)
Individuazione delle attrezzature di lavoro ….
f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori.
2. Riconoscimento dei corsi effettuati di cui al punto 9.1 dell’Accordo del 22/02/2012.
Limitatamente alle sole “macchine agricole” sono riconosciuti i corsi di formazione effettuati fino alla data del 22/03/2015 e soddisfacenti i requisiti di cui alle lettere a); b); e c) del punto 9.1 dell’Accordo del 22/02/2012. I corsi di cui alle precedenti lettere b) e c) devono essere integrati con il modulo di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo del 22/02/2012 entro 24 mesi a partire del 22/03/2015.
3. possesso dell’esperienza documentata di cui al punto 9.4 dell’Accordo del 22/02/2012
L’esperienza documentata almeno parti a due anni deve essere posseduta alla data del 22/03/2015 e il conseguente corso di aggiornamento di cui al punto 6 dell’Accordo del 22/02/2012 deve essere effettuato entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo Accordo, ovvero entro il 13 marzo 2017.
4. Termine di validità della norma transitoria di cui al punto 12 dell’Accordo del 22/02/2012.
I lavoratori che alla data del 22/03/2015 sono incaricati dell’uso delle sole “macchine agricole” devono effettuare gli specifici corsi di formazione teorico pratico entro 24 mesi da detta data.
Da ciò ne consegue che l’obbligo dei corsi di abilitazione, nell’esclusivo caso della conduzione di macchine agricole, resta in capo ai soli “novizi” , che restano ulteriormente esclusi da una tutela voluta e riconosciuta dall’art.73 del d.lgs. 81/08.
L’accordo tra Stato e Regioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012 istituisce una specifica abilitazione per gli utilizzatori dei mezzi meccanici. Fatto sta che il Patentino dell’abilitazione è richiesto in linea con quanto sancito dal Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 73 comma 4 e 5 d.lgs. 81/08).
La patente di guida, autorizzazione indispensabile per la conduzione delle trattrici agricole su strada, non basta per assolvere all’obbligo di conseguire lo specifico patentino. Esso è una abilitazione professionale, con riferimento alle norme specifiche e ai corretti comportamenti nella conduzione dei mezzi meccanici nel luogo di lavoro. Quindi: teoricamente sarà più facilmente richiesta durante un controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza aziendale o a causa di un infortunio.
Inoltre, il decreto milleproroghe 2015, Legge 27.02.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28.02.2015, all’art. 8 comma 5 bis aveva prorogato il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole al 31 dicembre 2015.
Il patentino è obbligatorio per i trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra, come riportate nell’Accordo 22 febbraio 2012.
Si può dire che i titolari in passato un corso, oppure in possesso di esperienza documentata, attraverso il D.P.R. 445/2000, di un’attività di almeno 24 mesi alla data del 31/12/2015 dovranno frequentare il corso di aggiornamento entro il 12/03/2017.
Nel caso in cui il dipendente è stato assunto prima del 31/12/2015 ed è già incaricato dell’uso delle macchine, anche se non provvisto di esperienza documentata, dovrà frequentare il corso completo entro il 12/03/2017 per adempiere a quanto previsto dalle nuove regole.
Per il dipendente assunto dopo il 31/12/2015 deve possedere il patentino prima di utilizzare il trattore.
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