Con la sentenza n.3655/16 pubblicata in data 24/02/2016, la Corte di Cassazione ha ribadito il filo conduttore della collaborazione con la pubblica amministrazione, sul fatto della necessità da parte del proprietario del veicolo di provvedere alla comunicazione dei dati di colui che al momento dell’infrazione stradale guidava detto veicolo.
Già in questo passaggio è necessaria una considerazione correlata al principio di specialità dettato dal Codice della Strada (d.lgs. 285/92) in particolare agli articoli 126bis e 196.
Il dettato di cui all’art. 126-bis, Patente a punti, prevede, al comma 2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione al Dipartimento per i trasporti terrestri avviene per via telematica.
Per quanto attiene all’art. 196 Principio di solidarietà, in esso si legge che per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo (ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli), o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.
Questa premessa per entrare nel “vivo” della sentenza, la quale scaturisce da una infrazione elevata da un corpo di polizia ai sensi dell’art. 142 comma 8 del codice della strada, eccesso di velocità.
Successivamente a questo verbale, come si legge in sentenza, vi è stata la conseguente notificazione della violazione di cui all’art. 126bis per aver omesso di comunicare le generalità del conducente dell’auto di sua proprietà.
Le motivazione edotte nella sentenza riguardano dapprima la questione centrale posta con il ricorso, infatti, riguarda la sussistenza o meno, a carico del soggetto che abbia acquistato la proprietà del veicolo in epoca successiva alla commissione dell’infrazione che precedeva al decurtazione dei punti dalla patente di guida. Qui è logico che l’infrazione è in capo all’effettivo proprietario come stabilità dal principio di solidarietà, da richiamare pure l’art. 6 della Legge 689/81 che descrive in modo inconfutabile il suddetto principio. Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Interessante è la parte in cui gli Ermellini così sentenziano: “ L’art. 126bis C.d.S., comma 2, nel testo- applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame risultante della modifica introdotta dal D.L. 03/10/2006 n. 262, art. 2 comma 164 letta), convertito con modificazioni in Legge 24/11/2006 n. 286, dispone che, in caso di accertamento di violazioni che comporti la perdita di punteggio della patente, la comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente, quale responsabile della violazione; e che, nel caso di manata identificazione di questi, il proprietario dei veicolo,, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 C.d.S.”
Continua la sentenza con :” L’infrazione sanzionata a carico del proprietario con la norma in esame è autonoma rispetto a quella che determina la decurtazione dei punti, attenendo a un obbligo di collaborazione di tale soggetto nell’accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori. “
Questo è sostenuto dall’attuale giurisprudenza la quale prevede che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, tendendo conto dell’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione dei veicoli.
I Giudici così hanno riportato, in sentenza, un interessante passaggio chiarificatorio : “ Se, dunque, l’onere di comunicazione previsto dall’art. 126bis comma 2 C.d.S. è finalizzato ad assicurare la collaborazione del proprietario dei veicolo, in quanto titolare della disponibilità di esso e quindi responsabile dell’immissioni dello stesso nella circolazione, all’autorità preposta alla vigilanza sulla circolazione stradale, appare evidente che il “proprietario” al quale deve essere rivolto l’invito a comunicare i dati del conducente è esclusivamente il soggetto che risulti tale al momento della commissione della violazione, e non anche la diversa persona che, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, risulti proprietaria solo al momento della notricazione dell’infrazione “primaria”, per avere acquistato il veicolo in epoca successiva alla commissione di tale infrazione”.
Questa sentenza ha trasmesso un indirizzo importante sulla responsabilità soggettiva che non può di certo rispondere dell’errore commesso dall’autorità procedente al momento della consultazione dei pubblici registri: l’unica persona alla quale è possibile richiedere i dati del conducente e che può essere sanzionata legittimamente nel caso in cui non provveda all’adempimento dell’obbligo di comunicazione è solo colui che era proprietario al momento in cui è stata commessa la violazione.
I giudici, in questa fattispecie giuridica/giurisprudenziale è stata accolta, proprio per tale ragione, l’opposizione proposta da un cittadino avverso un verbale con il quale gli era stata contestata la violazione dell’articolo 126-bis del codice della strada per non aver provveduto alla comunicazione delle generalità del conducente incorso nell’infrazione da cui è scaturita tutta la nota vicenda.
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