Il decreto legislativo n. 59 del 18 aprile 2011 recante ” Attuazione delle direttive 2006/126/Ce e 2009/113/Ce concernenti la patente di guida” contempla cambiamenti delle norme sulla circolazione stradale che verranno messi in atto a cominciare dal 19 gennaio 2013. Questo nuovo decreto correttivo riguarda le modifiche delle norme concernenti alla patente di guida e alla carta di qualificazione del conducente.
Lo schema del dlgs oltre a riordinare le nuove categorie di patente ( C1, C1e, D1, D1e) grazie alla carta di qualificazione del conducente, dà attuazione alla direttiva 2011/94/ue della Commissione del 28 novembre 2011, che cambia l’allegato 1 della direttiva 20061126/ce. Tra le principali novità rientra la possibilità da parte di chi possiede la patente A1 o B1 di accompagnare i minorenni alla guida, sono ovviamente derogati da questa possibilità i possessori della patente Am, ossia quella valida per ciclomotore.
Il cambio della residenza, come detto, non sarà più visibile sulla patente ma andrà fatto direttamente in motorizzazione e non saranno multati coloro che titolari di patente di categoria C o D che, avendo compiuto rispettivamente 65 o 60 anni, conducano veicoli di categoria C sopra le 20 tonnellate oppure veicoli di categoria D senza aver acquisito lo specifico attestato di idoneità psicofisica richiesto dall’art. 115, comma 2.
Il decreto, ad ogni modo, tende a ridisegnare le penalizzazioni per chi è alla guida senza patente o con una patente diversa da quella richiesta; la guida senza patente, infatti, rappresenterà illecito penale punibile ai sensi dell’art. 116, comma 15, mentre invece, con l’aggiunta di un comma 15 – bis all’art. 116 partirà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione di licenza nelle ipotesi di guida con patente differente. E’ chiaro che si vuole colpire chi affida un veicolo a chi non ha ottenuto la patente necessaria per condurlo, inoltre il prefetto ha facoltà di revisione della patente verso quei soggetti ai quali siano state applicate misure amministrative in quanto possessore di sostanze stupefacenti per uso personale.
Anche la carta di qualificazione del conducente vedrà importanti cambiamenti dovuti al dlgs; infatti, da un alto è prevista l’eliminazione di certe incongruità del diritto nazionale rispetto a quello comunitario, dall’altro prevedendo, nell’ambito delle disposizioni nazionali in ambito di formazione iniziale e qualificazione periodica per l’esercizio dell’attività professionale di autotrasporto di perone e cose, anche le patenti di categoria C1, C1e, D1 e D1e. La detenzione della patente non sarà un criterio discriminante per poter partecipare al corso di qualificazione iniziale.
I conducenti con una patente italiana dovranno dimostrare l’assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione mediante l’acquisizione del codice unionale “95” sulla patente, invece che grazie al rilascio della CQC in formato card. Dal prossimo 19 gennaio quando bisognerà rinnovare la validità di una carta di qualificazione del conducente già rilasciata ad un titolare di patente di guida italiana, nonché in caso di duplicato per furto, distruzione, smarrimento o deterioramenti, sarà emesso un duplicato della patente stessa sulla quale saranno stampati il codice unionale “95” e la data di scadenza dell’abilitazione.
La stampa in versione card del CQC rimarrà obbligatoria per i titolari di patente di guida emessa da stato non appartenente all’unione europea ossia allo Spazio economico europeo.
Il decreto correttivo, in ultimo, semplifica i procedimenti per notificare le inibizioni alla guida sul territorio nazionale nei riguardi di titolari di patenti di guida emesse da Stati esteri particolarmente negligenti. Per questi trasgressori scatterà subito il ritiro della patente, e se necessario, una modalità specifica di elezione di domicilio per il seguito del procedimento sanzionatorio.
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