Il suddetto regime destinato agli operatori economici di ridotte dimensioni, rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale, che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non incorrano in una delle cause di esclusione previste.
Il regime agevolato è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, modificato dall’articolo 1, (commi da 111 a 113) della Stabilità 2016 e poi profondamente rinnovato dalla Legge di Bilancio 2019 che all’articolo 1, (commi da 9 a 11) ha semplificato i requisiti di accesso prevedendo come sola condizione quella di aver conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65mila euro.
Coloro che erano già in attività, e che precedentemente applicavano il regime ordinario ai fini Iva e che, dopo avere positivamente verificato i requisiti, intendono passare al “nuovo” regime agevolato, sono soggetti ad alcuni accorgimenti che riguardano in particolare la compilazione della dichiarazione annuale Iva (2019) per l’anno 2018, in scadenza il prossimo 30 aprile 2019.
La dichiarazione Iva (2019) per tali soggetti rappresenterà l’ultima dichiarazione Iva da presentare, essendo il regime forfettario caratterizzato dall’assenza di tale adempimento.
Passaggio dal regime ordinario al forfetario
Sul regime forfettario è di recente intervenuta l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 107/2019. L’Agenzia ha chiarito che il contribuente in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario può accedere a tale sistema agevolato anche in deroga al vincolo triennale stabilito in caso di precedente opzione per il regime di tassazione ordinario.
Il quesito posto all’Agenzia ha riguardato la possibilità di applicare il regime forfettario a partire dal 1° gennaio 2019, senza rispettare il vincolo triennale connesso all’esercizio tacito dell’opzione per il regime contabile semplificato per gli esercenti arti e professioni.
Nello specifico veniva esposto l’utilizzo del suddetto regime fino al periodo d’imposta 2016. Nel 2017 pur avendo i requisiti per accedere al regime naturale forfettario, veniva manifestato con la presentazione della dichiarazione Iva, l’opzione di rinnovo tacito per il regime contabile semplificato.
Dunque è stato posto all’Agenzia il quesito relativamente alla possibilità di applicare il regime naturale forfettario a partire dal 1° gennaio 2019.
L’amministrazione finanziaria nel caso di specie, ha chiarito che si applica quanto disposto dall’articolo 1 del D.P.R. n. 442 del 10 novembre 1997, secondo il quale: in deroga al vincolo triennale disposto dall’articolo 3 del medesimo decreto nel caso di opzione per regimi di determinazione dell’imposta, è possibile la variazione dell’opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative.
In conclusione il contribuente, in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario, può transitare dal regime di tassazione ordinario a quello forfetario già a partire dal periodo d’imposta 2019. Anche chi ha optato per l’Iva per cassa, (opzione vincolante per un triennio, non ancora concluso), può transitare al regime forfettario, in presenza dei requisiti previsti.
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Regime forfetario 2019: ultimi adempimenti Iva
Chi transiterà dal regime ordinario al regime forfettario, quest’anno compilerà l’ultima dichiarazione Iva, e come primo adempimento, bisognerà all’interno del quadro VA, al rigo VA14 barrare una casella, per indicare che si tratta dell’ultima dichiarazione in regime ordinario Iva.
Una eventuale mancata compilazione della casella rappresenta una violazione di carattere formale, ma di fatto non incide sulla scelta di accedere al regime agevolato.
Da Regime ordinario a forfetario: la rettifica Iva
Quando vi sono variazioni di regime fiscale, ai sensi dell’articolo 19bis2 del DPR 633/72 si deve procedere alla rettifica dell’Iva se mutamenti nel regime delle operazioni attive, nel regime di detrazione dell’imposta sugli acquisti o nell’attività, comportano la detrazione dell’imposta in misura diversa da quella già operata.
Il passaggio da un regime ordinario ai fini Iva al regime forfettario rappresenta uno dei casi in cui è necessario procedere alla rettifica, a sfavore, dell’Iva precedentemente detratta.
La rettifica dell’Iva si applica all’imposta relativa:
- alle rimanenze di magazzino;
- ai servizinon ancora utilizzati;
- ai beni ammortizzabili (compresi quelli immateriali di cui all’articolo 103 del TUIR), purché entrati in funzione, e che si trovano nel “periodo di osservazione” di 5 anni per i beni mobili, e di 10 per gli immobili.
Sono in ogni caso, esclusi dalla rettifica i beni costo unitario non superiore a euro 516,46 euro, e i beni con coefficiente di ammortamento superiore al 25%.
La rettifica, pari a tanti quinti (o decimi) dell’imposta precedentemente detratta, si effettua, per intero, nell’ultima dichiarazione annuale Iva, tramite la compilazione del rigo VF70.
L’importo della rettifica confluisce nell’ammontare del credito/debito che emerge dalla dichiarazione annuale.
Da Regime ordinario a forfetario: Iva differita
Chi passa al forfettario, nell’ultima dichiarazione Iva dovrà chiudere i differimenti Iva ancora in sospeso.
La chiusura riguarda:
- l’imposta relativa alle operazioni attiveper le quali non si è ancora verificata l’esigibilità in quanto non è ancora intervenuto il relativo incasso. (La chiusura genera Iva a debito);
- l’imposta relativa alle operazioni passiveper le quali non è stato esercitato il diritto alla detrazione in quanto non è ancora stato effettuato il pagamento.
Credito Iva annuale
Se dalla dichiarazione annuale Iva emerge un credito, lo stesso potrà essere utilizzato in compensazione orizzontale, nel modello F24, con l’apposizione del visto di conformità per le compensazioni superiori a euro 5.000. Può essere usato anche in compensazione verticale, per compensare versamenti Iva dovuti. Il credito può anche essere chiesto a rimborso, il rigo interessato nel modello Iva è il VX4 del quadro VX.
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