Partite Iva, dubbi sul volume d’affari dichiarato? Il Fisco avvisa via Pec

Redazione 10/10/18
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Qualora emergano divergenze tra il volume d’affari dichiarato e l’importo delle operazioni comunicate dai titolari di partita Iva e dai loro clienti, l’Agenzia delle entrate, per valutare la correttezza dei dati in suo possesso, invia una segnalazione al contribuente e lo fa esclusivamente via Pec, a meno che la persona non ne sia in possesso.

La “comunicazione per la promozione dell’adempimento spontaneo” arriva infatti all’indirizzo di posta elettronica certificata attivato o, qualora tale indirizzo non sia attivo o non sia registrato nel pubblico elenco Ini-Pec, per posta ordinaria.

L’avviso è comunque consultabile anche nel proprio “Cassetto fiscale”.

Questo è il succo del provvedimento dell’8 ottobre 2018 adottato dall’Agenzia delle entrate, che detta le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza le informazioni derivanti dal confronto con i dati comunicati all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 21, Dl 78/2010, nella versione vigente fino al 23 ottobre 2016 (“comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute”), da cui risulterebbe non dichiarato, in tutto o in parte, il volume d’affari conseguito.

Partite Iva, avviso via Pec del Fisco sulle incongruenze: cosa contiene

L’Agenzia delle Entrate rende disponibili le informazioni per una valutazione in ordine alla correttezza dei dati in suo possesso; ciò consente al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione contiene:

  • codice fiscale,
  • denominazione,
  • cognome e nome del contribuente;
  • numero identificativo della comunicazione e anno d’imposta;
  • codice atto;
  • totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi IVA e di quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (quest’ultime al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria), comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
  • modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all’anomalia riscontrata.

Partite Iva, avviso del fisco su incongruenze volume d’affari: come viene inviata

Come anticipato, L’Agenzia delle Entrate trasmette una comunicazione, contenente le informazioni, agli indirizzi di posta elettronica certificata attivati dal contribuente.  Nei casi di indirizzo PEC non attivo o non registrato nel pubblico elenco denominato Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, l’invio è effettuato per posta ordinaria.

Partite Iva, avviso Fisco su incongruenze volume d’affari: si trova anche nel “cassetto fiscale”

La comunicazione, oltre ad essere spedita, si può tranquillamente visualizzare nel proprio “cassetto fiscale”, in cui sono resi disponibili i seguenti dati:

  • protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione IVA, per il periodo d’imposta oggetto di comunicazione, nella quale le operazioni attive risultano parzialmente o totalmente omesse;
  • somma algebrica dell’ammontare complessivo delle operazioni riportate nei righi VE24, colonna 1 (Totale imponibile), VE31 (Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione d’intento), VE32 (Altre operazioni non imponibili), VE33 (Operazioni esenti), VE35, colonna 1 (Operazioni con applicazione del reverse charge), VE37, colonna 1 (Operazioni effettuate nell’anno ma con imposta esigibile in anni successivi), e VE39 (Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nell’anno oggetto di comunicazione) della dichiarazione di cui al punto a
  • importo della somma delle operazioni relative a: cessioni di beni e prestazioni di servizi comunicate dai clienti soggetti passivi IVA ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78; cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali, comunicate dal contribuente stesso ai sensi dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e considerate al netto dell’IVA determinata secondo l’aliquota ordinaria; d) ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello di dichiarazione di cui al punto a);
  • dati identificativi dei clienti soggetti passivi IVA (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare degli acquisti comunicati da ciascuno dei clienti soggetti passivi IVA di cui al punto e)
  • dati identificativi dei consumatori finali comunicati dal contribuente (denominazione/cognome e nome e codice fiscale);
  • ammontare delle cessioni o prestazioni comunicate dal contribuente per ciascuno dei consumatori finali di cui al punto g).

Incongruenze volume d’affari: come regolarizzare gli errori

I contribuenti che hanno avuto conoscenza delle informazioni e degli elementi resi dall’Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

Redazione

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