Parcheggio disabili, gratis sulle strisce blu: cosa cambia, sanzioni, novità

Paolo Ballanti 18/11/21
Cambiano le regole che riguardano il parcheggio per disabili. Il giorno 4 novembre il Senato ha approvato il ddl di conversione del Decreto legge 10 settembre 2021 numero 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali”.

La Legge di conversione (L. n. 156 del 9 novembre 2021 in vigore dal giorno successivo) contiene importanti novità in tema di Codice della strada, mobilità sostenibile, autotrasporto, portualità e trasporti marittimi oltre ad una serie di interventi nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Particolare attenzione è dedicata ai portatori di handicap, con la previsione soprattutto di soste gratuite nelle “strisce blu” se gli stalli riservati sono occupati.

Aumentano inoltre le sanzioni per coloro che, senza contrassegno, parcheggiano negli spazi dedicati ai disabili, senza dimenticare le semplificazioni per l’accesso alle agevolazioni fiscali legate all’acquisto di autoveicoli da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

Analizziamo le novità in dettaglio.

Decreto Infrastrutture: come cambia il Codice della strada

Parcheggio disabili: sosta nelle strisce blu

L’articolo 1 comma 1 lettera f) del Dl. 121, modificando quanto previsto dal Dlgs. n. 285/1992 “Nuovo codice della strada”, prevede in favore dei veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari dell’apposito contrassegno, la possibilità di parcheggiare gratuitamente negli spazi delimitati dalle cosiddette “strisce blu” nel caso in cui “risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati”.

Le nuove disposizioni (come previsto dalla successiva lettera g-octies) si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell’eventualità in cui, a causa dell’agevolazione prevista per i veicoli dotati di contrassegno, si verifichino minori entrate per gli enti locali, gli stessi provvederanno “a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate”.

Parcheggio disabili: aumentano le sanzioni

Aumentano le sanzioni (articolo 1 comma 1 lettera f) per coloro che, privi di contrassegno, occupano le aree di sosta riservate alle persone con disabilità. Prevista infatti una somma da euro 168 ad euro 672, rispetto alla precedente forbice da 87 a 344 euro.

Ritoccate anche le misure contro chi, pur avendo il diritto di parcheggiare nelle zone riservate, non osserva le condizioni ed i limiti per il corretto utilizzo del contrassegno: da 87 a 344 euro, contro 42 – 173 euro.

Stalli rosa

Tra le novità della conversione in legge spunta l’introduzione dell’articolo 188-bis all’interno del Dlgs. n. 285/1992 con cui si prevede la possibilità, per gli enti proprietari delle strade, di allestire appositi spazi per la sosta di donne in gravidanza o genitori con un bambino di età non superiore a due anni.

La fruizione degli spazi di sosta è autorizzata dal comune di residenza.

Prevista una sanzione da 87 a 344 euro per coloro che fruiscono delle aree riservate pur non essendo muniti dell’autorizzazione prescritta.

Al contrario, dovranno pagare una somma da 42 a 173 euro i soggetti che hanno diritto alla sosta negli appositi spazi ma non osservano le condizioni ed i limiti indicati nell’autorizzazione comunale.

Agevolazioni fiscali per disabili: semplificazioni in arrivo

In sede di conversione in legge nel Decreto n. 121 è stato inserito l’articolo 1-bis contenente “Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità”.

La novità riguarda i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, con obbligo di adattamento del veicolo, per i quali il riconoscimento delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di veicoli è ora legato alla presentazione di una “copia semplice della patente posseduta, ove essa contenga l’indicazione di adattamenti, anche di serie, per il veicolo agevolabile da condurre, prescritti dalle commissione mediche locali di cui all’articolo 119, comma 4, del codice della strada”.

Scompare quindi l’obbligo, come vedremo, di presentare copia della certificazione di handicap, fonte di possibili ritardi nell’accesso ai benefici fiscali.

Per l’applicazione in concreto della norma si dovrà comunque attendere un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Agevolazioni fiscali per i disabili: settore auto

Il diritto alle agevolazioni fiscali per i soggetti con ridotte o impedite capacità motorie è subordinato alla presentazione, oltre alla patente di guida, di:

  • Fotocopia della carta di circolazione da cui risulti che il veicolo dispone dei dispositivi necessari per la conduzione da parte di un soggetto disabile titolare di patente speciale ovvero che il mezzo è adattato in funzione della minorazione fisico / motoria;
  • Copia della certificazione di handicap rilasciata dalla Commissione medico – legale competente;
  • Autodichiarazione da cui risulti che si tratta di disabilità con ridotte capacità motorie permanenti (solo per accedere all’agevolazione IVA al 4%).

La semplificazione burocratica introdotta con il Dl “Infrastrutture” riguarda le agevolazioni fiscali previste dall’articolo 8 della Legge 27 dicembre 1997 numero 449, in particolare:

  • Detrazione IRPEF legata all’acquisto di mezzi di locomozione, ivi comprese le autovetture, nuove o usate, senza limiti di cilindrata;
  • Iva ridotta al 4% per l’acquisto di vetture nuove o usate, con determinati limiti di cilindrata o potenza;
  • Esenzione permanente dal pagamento del bollo;
  • Esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà.

Con particolare riferimento alla detrazione IRPEF, questa è:

  • Calcolata in misura pari al 19% del costo sostenuto, su una spesa massima di 18.075,99 euro;
  • Applicabile una sola volta (per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio;
  • Esclusa se il veicolo è stato cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) perché esportato all’estero;
  • Estesa alle spese per riparare il mezzo, eccezion fatta per i costi di ordinaria manutenzione e quelli di esercizio, ad esempio carburanti e lubrificanti, premi assicurativi ecc…

La detrazione è applicabile per intero nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il veicolo è stato acquistato. In alternativa è possibile ripartire l’abbattimento in quattro quote annuali di pari importo.

Discorso particolare per le riparazioni. La detrazione (in questo caso non rateizzabile) spetta soltanto se le spese:

  • Sono state sostenute entro quattro anni dall’acquisto del mezzo;
  • Vengono indicate nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute.

A differenza delle detrazione IRPEF, l’agevolazione con IVA al 4% è riservata all’acquisto di auto nuove o usate con cilindrata fino a:

  • 2.000 cc se il motore è a benzina o ibrido;
  • 2.800 cc con motore diesel o ibrido.

Per le auto elettriche il limite di potenza è 150 kW.

L’IVA agevolata è estesa altresì:

  • All’acquisto di optional;
  • Alle spese per l’adattamento dei veicoli già posseduti dal disabile;
  • Alle cessioni di strumenti ed accessori utilizzati per l’adattamento.

Al pari della detrazione IRPEF, l’aliquota ridotta è applicata una sola volta nei quattro anni decorrenti l’acquisto. L’agevolazione è riottenibile se, entro il quadriennio, il primo veicolo è cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico in quanto destinato alla demolizione.

Agevolazioni fiscali disabili 2021: regole e guida aggiornata dalle Entrate

Paolo Ballanti

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