Pagamento stipendi in contanti: una sanzione per ogni mensilità pagata

Occhio al pagamento degli stipendi in contanti. Come noto, l’art. 1, co. 910 della L. n. 205/2017 vieta – a decorrere dal 1° luglio 2018 – la possibilità di pagare lo stipendio ai dipendenti in contanti, senza l’utilizzo di mezzi tracciabili. Sul punto, è stato chiesto dall’INL l’opportunità di applicare l’istituto del cumulo giuridico (ex art. 8 della L. n. 689/1981) al regime sanzionatorio previsto. Al riguardo, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con la Nota n. 606 del 15 aprile 2021 – ha specificato che non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981. Questo perché le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria. Al contempo, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto di cui all’art. 8, co. 2.

Pertanto è possibile affermare che si applica una sanzione per ogni mensilità pagata. Ma andiamo in ordine e vediamo in dettaglio perché non è invocabile la predetta ipotesi sanzionatoria.

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Pagamento stipendi in contanti: configurazione dell’illecito

In merito alle concrete modalità operative di contestazione dell’illecito, l’INL ha affermato che l’illecito si perfeziona “ogni qualvolta venga corrisposta la retribuzione in violazione del comma 910 dell’art. 1 L. n. 205/2017, secondo la periodicità di erogazione che, di norma, avviene mensilmente”.

Si è anche osservato che la formulazione normativa sembra consentire – nell’applicazione della sanzione – il riferimento alla “totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione”.

Pagamento stipendi in contanti: il cumulo giuridico

In via generale l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981, estende alle sanzioni amministrative il sistema del cumulo giuridico già tipizzato in sede penale. Pertanto, se a fronte della stessa azione od omissione vengano violate più volte la stessa norma incriminatrice (concorso omogeneo) o norme diverse (concorso eterogeneo), l’autore degli illeciti è sanzionato con la pena prevista per la violazione più grave, incrementata fino al triplo.

Tale disciplina non è però applicabile nei “casi di plurime violazioni commesse con altrettante condotte” e, nel caso di violazione della disposizione in esame, posta in essere per più mensilità, non può non riconoscersi la sussistenza di una pluralità di violazioni, indipendentemente dalla circostanza che l’illecito si riferisca ad uno o più lavoratori.

Quanto all’applicazione dell’art. 8, co. 2, della L. n. 689/1981, trattandosi di corresponsione della retribuzione in contanti, l’illecito in questione si perfeziona a prescindere da eventuali violazioni di previdenza e assistenza obbligatoria e, pertanto, risulterebbe comunque estraneo a detta materia anche nella ipotesi in cui sia stata contestata la violazione ammnistrativa dell’impiego di lavoratori “in nero” con conseguente applicazione della maxisanzione.

Scarica la nota INL n. 606 del 15 aprile 2021

Pagamento stipendi in contanti: il parere dell’INL

In definitiva – specifica l’INL – non risulta invocabile, per le ipotesi sanzionatorie in esame, l’art. 8, co. 1 della L. n. 689/1981, in quanto le condotte non sarebbero riconducibili ad una configurazione unitaria; al contempo, gli obblighi di cui ai co. 910 e ss. e le relative sanzioni appaiono di per sé estranei alla materia previdenziale e assistenziale cosicché ad essi non risulta applicabile neanche l’istituto del cumulo giuridico

Inoltre, non si può ritenere applicabile, in via analogica, la normativa dettata dall’art. 81 cod. pen., in tema di continuazione tra reati:

  • sia perché l’art. 8 della L. n. 689/1981 prevede, come detto, espressamente tale possibilità soltanto per le violazioni in materia di previdenza e assistenza (con conseguente evidenza dell’intento del legislatore di non estendere la disciplina del cumulo giuridico agli altri illeciti amministrativi);
  • sia perché la differenza morfologica tra illecito penale ed illecito amministrativo non consente che, attraverso un procedimento di integrazione analogica, le norme di favore previste in materia penale vengano tout court estese alla materia degli illeciti amministrativi.

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Daniele Bonaddio

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