Tutti i versamenti con scadenza tra l’8 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Cura Italia”) e il 30 aprile 2021 sono sospesi. I relativi importi dovranno essere versati entro la fine di maggio, non necessariamente in un’unica soluzione, in quanto può essere richiesta una rateizzazione, e al fine di evitare eventuali procedure di recupero da parte del fisco, è opportuno presentare la domanda entro il 31 maggio 2021.
Le rate con scadenza successiva al periodo di sospensione, devono essere versate rispettando le scadenze riportate sui bollettini o moduli di pagamento allegati ai relativi provvedimenti di accoglimento.
Durante il periodo di sospensione, non sono state notificate cartelle di pagamento e da tale divieto, ne è derivato anche il blocco di tutte le operazioni esecutive (pignoramenti, fermi e ipoteche).
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Pagamento cartelle: le novità per la riscossione
L’Agenzia delle Entrate ha introdotto una nuova possibilità di rateizzazione delle cartelle esattoriali, che in particolare riguarda i contribuenti che sono decaduti da una delle tre rottamazioni a fine 2019, e che hanno delle dilazioni pregresse scadute.
Questi contribuenti potranno chiedere entro il 2021 un nuovo piano di rateizzazione senza essere obbligati a pagare prima le quote pregresse.
Il “Decreto Rilancio” ha inoltre esteso da 5 a 10 il numero massimo delle rate anche non consecutive, che comportano la decadenza del piano di rateizzazione in caso di mancato pagamento, tale agevolazione è estesa a tutti i piani di rateizzazione che verranno concessi a fronte di istanze presentate fino al 31 dicembre 2021.
Grazie al “Decreto Rilancio”, è sempre possibile presentare la domanda di rateizzazione per le somme ancora dovute anche i soggetti per i quali si è determinata l’inefficacia della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme che scadevano nel 2019.
Il “Decreto Ristori” (D.L. n. 137/2020) ha previsto che anche i contribuenti decaduti dai benefici della “prima Rottamazione” (D.L. n. 193/2016) e della “Rottamazione-bis” (D.L. n. 148/2017) per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute, possano chiedere entro il 31 dicembre 2021 la rateizzazione del pagamento per le somme ancora dovute.
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Pagamento cartelle: come fare per rateizzare
Se si riceve una cartella di pagamento e si vuole rateizzare il debito, si può inviare la richiesta di rateizzazione tramite Posta Elettronica Certificata, agli indirizzi mail dall’Agenzia della Riscossione, oppure presentarla presso gli stessi sportelli territoriali.
Con la presentazione della richiesta, e rimanendo in regola con i pagamenti, non si viene considerati inadempienti verso gli enti creditori, e non ci saranno fermi o ipoteche, o qualsiasi altra procedura di riscossione.
Per i provvedimenti di accoglimento relativi a richieste di rateizzazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020, il pagamento della prima rata del piano di rateizzazione determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
In presenza di una sospensione giudiziale o amministrativa, si possono interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del relativo provvedimento.
Si ricorda che per ai piani di rateizzazione al 31 dicembre 2020, o richiesti entro il 31 dicembre 2021, si può beneficiare del maggior periodo di decadenza dalla rateazione, stabilito nel mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, invece delle cinque ordinariamente previste.
Pagamento cartelle: piani di rateizzazione
Per i debiti fino a 100 mila euro è possibile chiedere la rateizzazione presentando una domanda (on-line o tramite Pec), senza allegare alcuna particolare documentazione, (salvo nel caso di una Società o Ditta individuale in liquidazione), dichiarando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
Si accede cosi automaticamente al piano ordinario che consente di pagare il debito fino a un massimo di 72 rate (in 6 anni).
Concorre a determinare la soglia di 100 mila euro, oltre all’importo per cui si richiede la rateizzazione, anche il debito residuo di piani di dilazione già in corso. Possono essere scelte rate costanti o rate crescenti.
Anche per i debiti superiori a 100 mila euro è possibile richiedere la rateizzazione presentando una domanda (tramite Pec), ma in questo caso si dovrà allegare la certificazione relativa all’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare per attestare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. La richiesta dovrà essere accolta, e si potranno versare fino ad un massimo di 72 rate.
Se non si è in grado di sostenere il pagamento del debito secondo il piano ordinario in 72 rate mensili, si può ottenere una rateizzazione fino a 120 rate di importo costante.
In questo caso i requisiti sono stabiliti dal decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 novembre 2013, che individua anche il numero di rate concedibili in base alla situazione economica.
E’ necessario dimostrare di non essere in grado di pagare il debito secondo i criteri previsti dal piano ordinario, e la condizione si verifica quando l’importo della rata è superiore al 20% del reddito mensile del nucleo familiare, che risulta dall’indicatore della situazione reddituale (ISR) riportato nel modello ISEE.
Si dovrà presentare una domanda dichiarando una comprovata e grave difficoltà legata alla congiuntura economica, allegando la certificazione relativa all’ISEE del nucleo familiare.
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Pagamento cartelle: richiesta di proroga
Se con il tempo la condizione economica peggiora e la rateizzazione non è decaduta, è possibile richiedere di allungare i tempi per pagare le rate.
La proroga si può richiedere una sola volta, e può essere ordinaria, fino a un massimo di ulteriori 72 rate o straordinaria fino a un massimo di 120 rate.
Per tale richiesta è necessaria una domanda motivata, nella quale si dichiarerà che successivamente alla concessione della rateizzazione, si è verificato un peggioramento della temporanea situazione di difficoltà economica.
A beneficio della domanda si potrà eventualmente allegare una documentazione che attesti, per esempio, la cessazione del rapporto di lavoro di un componente del nucleo familiare oppure un’altra causa che determina il peggioramento della situazione di difficoltà. Anche in questo caso le rate potranno essere costanti o crescenti.
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Libri utili
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Commento analitico di tutte le misure fiscali e sul lavoro del Decreto Sostegni, per aiutare imprese, lavoratori autonomi e famiglie in difficoltà.
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