Pagamento bollo e-fatture: calendario scadenze e novità dal 1° gennaio 2023

Paolo Ballanti 19/09/22
Dal 1° gennaio 2023 cambia la soglia monetaria richiesta per posticipare, senza sanzioni o interessi, la scadenza di pagamento dell’imposta di bollo, relativa ai primi due trimestri dell’anno, delle e-fatture.

La novità è figlia del Decreto Semplificazioni e riguarda i contribuenti tenuti a pagare i 2 euro di bollo sulle fatture elettroniche per operazioni non soggette ad Iva, di importo eccedente i 77,47 euro.

Analizziamo la novità in dettaglio.

Obbligo e-fattura forfettari: cosa è cambiato con il Decreto PNRR

Pagamento bollo e-fatture: scadenza

Ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze del 17 giugno 2014 il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche “emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre”.

Al contrario, il versamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre (30 settembre).

In deroga a quanto appena descritto:

  • Se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non eccede i 250 euro, in luogo della scadenza ordinaria, fissata al 31 maggio, è possibile procedere al pagamento entro il 30 settembre, termine previsto per il pagamento dell’imposta relativa al secondo trimestre;
  • Se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno non eccede i 250 euro, il pagamento può essere differito al 30 novembre, data coincide con il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Pagamento bollo e-fatture: le novità con il Decreto Semplificazioni

Il Decreto–legge 21 giugno 2022 numero 73 (convertito in Legge 4 agosto 2022 numero 122) cosiddetto Decreto Semplificazioni ha modificato all’articolo 3 la disciplina in materia di imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche.

Nel ritoccare l’articolo 17, comma 1-bis, lettere a) e b) del Decreto – legge numero 124/2019 il D.L. “Semplificazioni” dispone che, a partire dalle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2023, la soglia prevista per il differimento del versamento dell’imposta di bollo per i primi due trimestri dell’anno è innalzata da 250 a 5.000 euro.

Di conseguenza, nell’anno 2023:

  • Se l’imposta di bollo delle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre non eccede i 5 mila euro, la stessa può essere versata entro il termine previsto per il pagamento del secondo trimestre (30 settembre);
  • Se l’imposta di bollo delle fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre non eccede, complessivamente, 5 mila euro, il tributo può essere versato entro il termine previsto per il pagamento del terzo trimestre (30 novembre).

Pagamento bollo e-fatture: il nuovo calendario delle scadenze

Alla luce delle modifiche intervenute con il Decreto Semplificazioni ecco una tabella riepilogativa delle scadenze 2022 – 2023:

Periodo di riferimento Termine di versamento
Primo trimestre 31 maggio se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno è superiore a 250 euro (elevati a 5.000 euro, a decorrere dal 2023)
30 settembre se l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non è superiore a 250 euro (elevati a 5.000 euro, a decorrere dal 2023)
Secondo trimestre 30 settembre
Terzo trimestre 30 novembre, corrispondente anche alla scadenza per il versamento dell’imposta di bollo dovuta nei primi due trimestri dell’anno, nel caso in cui l’importo non sia superiore a 250 euro (elevati a 5.000 euro dal 2023)
Quarto trimestre 28 o 29 febbraio se anno bisestile

 

Pagamento bollo e-fatture: quando è necessario

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, pari a 2,00 euro, si applica sui documenti emessi tramite il Sistema di Interscambio (SdI) o meno (extra – SdI), di importo superiore ad euro 77,47, relativi ad operazioni:

  • Fuori campo Iva, per mancanza del presupposto soggettivo, oggettivo o territoriale;
  • Escluse da Iva;
  • Esenti da Iva;
  • Non imponibili e relative a:
  • Operazioni assimilate alle esportazioni;
  • Servizi internazionali;
  • Servizi connessi agli scambi internazionali;
  • Cessioni ad esportatori abituali (cosiddette “esportazioni indirette”).

Nel caso in cui la fattura riguardi sia importi assoggettati che non assoggettati ad Iva, si applica il bollo esclusivamente se questi ultimi eccedono la soglia di 77,47 euro.

Pagamento bollo e-fatture: come funziona

Fatture emesse tramite SdI

Per le fatture (con specifica annotazione sull’assolvimento dell’imposta di bollo) emesse tramite il Sistema di Interscambio, il pagamento del tributo in parola avviene grazie ad un servizio telematico dell’Agenzia entrate, disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi”.

Al termine di ciascun trimestre, l’Agenzia entrate calcola e comunica l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche, inviate attraverso il Sistema di Interscambio.

I documenti che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo vengono integrati con una procedura automatizzata dell’Agenzia entrate, grazie alla quale si fornisce al soggetto emittente l’importo dovuto.

In particolare, per ogni trimestre l’AE fornisce due elenchi:

  • Uno (non modificabile) con i dati identificativi delle fatture elettroniche che già riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo;
  • L’altro, con i dati identificativi delle fatture elettroniche in cui manca l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta.

Il secondo elenco può essere anche modificato dall’utente (entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, limitatamente al secondo trimestre la scadenza coincide con il 10 settembre) se ritiene che per determinate operazioni il bollo non sia dovuto.

La possibilità di visualizzare gli importi dovuti è possibile entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre (limitatamente al secondo trimestre, il termine coincide con il 20 settembre).

Il pagamento dev’essere effettuato nel rispetto delle scadenze descritte sopra, a mezzo:

  • Addebito su conto corrente bancario o postale;
  • In alternativa, con modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia entrate.

Fatture extra-SdI

Il contribuente stesso è tenuto a calcolare l’imposta di bollo dovuta, soggetta alle stesse scadenze e modalità di pagamento poc’anzi descritte.

Leggi anche “Scadenze fiscali settembre 2022: le date da ricordare”

Paolo Ballanti

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento